Victims' rights - by country

Luksemburg

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Luksemburg

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Luxembourg consist of two stages: investigation and trial. The police and/or an investigating magistrate usually perform the investigation. After the investigation is completed the case will go to the Court Chambers. The Chambers will determine whether to transfer the case to a court or close it at this stage.

If the case goes to court, the court will hold a hearing to examine the collected evidence and will decide if the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will convict him/her and impose a penalty. If the collected evidence is not sufficient to declare the defendant guilty the court will acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 24/01/2019

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1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma prima di denunciarlo?

La polizia o il pubblico ministero forniscono alla vittima, immediatamente e ai sensi dell’articolo 3-7 del codice di procedura penale, le seguenti informazioni in una lingua da questa conosciuta:

  • il tipo di assistenza che la vittima può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull’accesso all’assistenza sanitaria, a un’eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;
  • le procedure per presentare una denuncia di reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;
  • come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione;
  • come e a quali condizioni è possibile avere accesso all’assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato alle condizioni previste dalla legge e a qualsiasi altra forma di assistenza;
  • come e a quali condizioni è possibile l’accesso a un risarcimento;
  • come e a quali condizioni ha diritto all’interpretazione e alla traduzione;
  • le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei diritti della vittima;
  • i recapiti utili per l’invio di comunicazioni relative al fascicolo della vittima;
  • i servizi di mediazione e giustizia riparativa disponibili;
  • come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della partecipazione della vittima al procedimento penale possono essere rimborsate;
  • il diritto della vittima a una valutazione individuale presso il Servizio di sostegno alle vittime per verificare la necessità di un trattamento specifico volto a prevenire una vittimizzazione secondaria;
  • in base alle esigenze e alle informazioni aggiuntive eventualmente fornite alla vittima in ogni fase del procedimento;
  • il diritto della vittima di farsi assistere da una persona di sua scelta quando, considerate le ripercussioni del reato, essa necessita di aiuto per capire o farsi capire.

Anche il servizio di accoglienza e di informazione giuridica, il servizio di sostegno alle vittime del SCAS (Servizio centrale di assistenza sociale) e il ministero della Giustizia offrono aiuto e consulenza.

Non vivo in un paese dell’UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell’UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Oltre a beneficiare dei diritti suindicati, la vittima straniera (cittadino dell’UE e di paesi terzi) viene informata delle modalità per esercitare i propri diritti quando risiede in un altro Stato membro dell’UE, ovvero del suo diritto di sporgere denuncia alle autorità di polizia del Lussemburgo.

Se denuncio un reato, quali informazioni mi vengono comunicate?

In particolare la vittima ha diritto di:

  • essere automaticamente informata in caso di archiviazione della denuncia e della relativa motivazione;
  • su richiesta, essere informata dell’istruzione della causa;
  • su richiesta, essere informata dello stato del procedimento penale;
  • essere automaticamente informata dai servizi del pubblico ministero sulla data dell’udienza in cui verrà giudicata la causa;
  • su richiesta, ricevere informazioni in merito a qualsiasi decisione definitiva sull’azione penale.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso delle indagini e del processo)?

La vittima o parte civile che non parli o non capisca la lingua del procedimento ha diritto all’assistenza gratuita di un interprete in una lingua che comprende e alla traduzione gratuita di tutti i documenti che saranno comunicati o notificati o ai quali ha diritto di accedere.

In che modo le autorità garantiscono che possa comprenderle ed essere compreso (in caso di minore, di disabilità).

Se la vittima non comprende la lingua del procedimento ha diritto all’assistenza gratuita di un interprete. La vittima che presenti disturbi della parola o dell’udito viene assistita da un interprete in lingua dei segni o da qualsiasi persona qualificata che conosca un linguaggio, un metodo o un dispositivo tale da poter comunicare con la vittima.

La vittima minorenne ha diritto di essere accompagnata dal legale rappresentante o da una persona di sua scelta.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

La vittima ha diritto a essere assistita da vari servizi di sostegno alle vittime. L’assistenza viene fornita dallo Stato tramite il servizio centrale di assistenza della procura generale che accoglie la vittima offrendole un’assistenza gratuita in ambito sociale, psicologico e legale. In caso di donne o bambini vittime di violenza, soggetti vulnerabili, ecc., esistono anche ONG che propongono sostegno alle vittime.

La polizia mi orienterà automaticamente verso un centro di sostegno alle vittime?

La polizia ha il dovere di informare la vittima dei suoi diritti e di garantire la funzione di intermediario nei confronti delle associazioni di sostegno alle vittime. Essa è tenuta a consegnare sistematicamente un dépliant dal titolo “Informations et aide aux victimes” (Informazione e sostegno alle vittime - Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf) disponibile in lussemburghese, francese, tedesco, inglese e portoghese, oltre a una scheda informativa intitolata “Infodroit” (Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Come viene tutelata la mia privacy?

La privacy della vittima è tutelata dalla Costituzione lussemburghese. L’articolo 11 (3) sancisce che “Lo Stato garantisce la tutela della privacy, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge”.

La polizia e la giustizia hanno l’obbligo di offrire protezione alla vittima in caso di minacce o di azioni di vendetta da parte, tra l’altro, dell’autore dei fatti. La protezione deve poter essere garantita sin dall’inizio dell’indagine e per tutta la durata della stessa. La vittima ha inoltre diritto a essere protetta contro ogni intrusione nella sua vita privata e sempre direttamente dopo i fatti.

Per poter beneficiare del sostegno alle vittime, devo prima denunciare un reato?

Il servizio di sostegno alle vittime è rivolto a tutte le vittime (bambini, adolescenti e adulti) che a seguito di un reato abbiano subito un attentato alla propria integrità psichica e/o fisica. Il personale offre assistenza psicologica e psicoterapeutica e informa le vittime sui loro diritti e può assisterle durante il processo giudiziario. Il servizio propone altresì un gruppo terapeutico per le vittime delle violenze coniugali. Il servizio offre inoltre assistenza a tutti coloro che, per via dei loro rapporti con la vittima, abbiano dovuto condividere con essa le proprie sofferenze o ai testimoni di reati. Per accedere al servizio di sostegno alle vittime, queste persone non devono aver necessariamente sporto denuncia.

La mia protezione personale se sono in pericolo

Quali sono i tipi di protezione disponibili?

La detenzione preventiva dell’accusato:

  • se come minimo il reato viene punito con una pena massima di due anni di reclusione;
  • se esiste un rischio di recidiva dell’accusato;
  • se esiste un rischio di fuga.

Chi può garantire la mia protezione?

È la Police Grand-Ducale (polizia del granducato di Lussemburgo) a garantire la protezione della vittima.

La mia situazione verrà valutata per stabilire se sono esposto/a al rischio di un nuovo danno da parte dell’autore del reato?

Al momento di decidere un’eventuale detenzione preventiva dell’autore del reato, vengono presi in considerazione vari elementi.

Che tipo di protezione viene offerta alle vittime particolarmente vulnerabili?

In applicazione dell’articolo 48-1 del codice di procedura penale, le vittime minorenni beneficiano delle seguenti protezioni:

  • L’audizione di un testimone e di qualsiasi minore può essere oggetto di una registrazione audio o video su autorizzazione del procuratore dello Stato.
  • La registrazione viene effettuata solo dopo aver ottenuto il consenso del testimone o del minore, ove questi sia sufficientemente capace di discernimento, o in caso contrario con il consenso del legale rappresentante del minore. In caso di rischio di opposti interessi debitamente accertato tra il minore e il suo legale rappresentante, la registrazione potrà essere effettuata solo con il consenso dell’amministratore ad hoc, ove ne sia stato nominato uno per il minore, o, in caso contrario, con l’espressa autorizzazione debitamente motivata del procuratore dello Stato.
  • In deroga a quanto precede, quando un minore è vittima dei fatti di cui agli articoli 354-360, 364, 365, 372-379, 382-1 e 382-2, 385, 393, 394, 397, 398-405, 410-1, 410-2 o 442-1 del codice penale o quando è testimone di fatti di cui agli articoli da 393 a 397 o da 400 a 401bis del codice penale, la registrazione viene obbligatoriamente effettuata nella modalità di cui al paragrafo 1 a meno che, in caso di opposizione a procedere a tale registrazione da parte del minore o del suo legale rappresentante o eventualmente del suo amministratore ad hoc, il procuratore dello Stato decida che non è opportuno procedere in tal modo.
  • La registrazione funge da mezzo di prova. L’originale viene posto sotto sigillo, mentre le copie vengono repertoriate e allegate alla pratica. Su autorizzazione del procuratore dello Stato, le registrazioni possono essere ascoltate o visionate senza che le parti o un perito debbano recarsi nel luogo designato dal procuratore.
  • Qualsiasi minore oggetto del comma 3 ha il diritto di farsi accompagnare in audizione dalla persona maggiorenne di sua scelta, salvo motivata decisione contraria adottata nei confronti di tale persona dal procuratore dello Stato nell’interesse del minore o della manifestazione della verità.

Le vittime della tratta degli esseri umani o di violenze coniugali beneficiano, in determinate condizioni, di una particolare protezione.

Sono un minore. Ho dei diritti speciali?

Una vittima minorenne beneficia di alcuni diritti aggiuntivi:

  • per reati come oltraggio al pudore, stupro e tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale, omicidio non qualificato come volontario, percosse e lesioni dolose, abuso e somministrazione di stupefacenti alla vittima, la vittima minorenne beneficia di un termine di prescrizione, ovvero un termine dopo il quale questi reati non possono più essere perseguiti, che decorre soltanto dal compimento del 18º anno di età;
  • quando la tutela degli interessi della vittima non è pienamente garantita da almeno uno dei suoi legali rappresentanti, la vittima minorenne ha diritto che venga nominato dal procuratore dello Stato o dal giudice istruttore un rappresentante speciale, denominato amministratore ad hoc. Questo rappresentante speciale ne garantisce la tutela degli interessi e ne esercita i diritti in quanto parte civile;
  • ha diritto a essere informata dal legale rappresentante o dall’amministratore ad hoc dell’avvio del procedimento penale e del suo diritto di costituirsi parte civile;
  • • su autorizzazione del procuratore dello Stato e dopo aver ottenuto il consenso della vittima, del legale rappresentante o dell’amministratore ad hoc, la vittima minorenne ha diritto che la propria audizione venga audioregistrata o videoregistrata per evitare di essere traumatizzata dal fatto di dover ripetere più volte le proprie dichiarazioni durante il procedimento. La registrazione è obbligatoria per crimini di oltraggio al pudore e stupro, prostituzione, sfruttamento e tratta degli esseri umani, omicidio intenzionale o volontario, percosse e lesioni, a meno che, per opposizione della vittima minorenne o del suo rappresentante, il procuratore dello Stato decida di non procedere alla registrazione;
  • durante le audizioni la vittima minorenne ha diritto a essere accompagnata dal legale rappresentante o da una persona di sua scelta.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Se un Suo familiare è deceduto a causa del reato e se ritiene di essere parte lesa, Lei ha diritto a sporgere denuncia costituendosi parte civile dinanzi al giudice istruttore competente.

In tal caso Lei ha diritto in particolare a:

  • chiedere un risarcimento all’accusato;
  • partecipare all’istruttoria esercitata dal giudice istruttore;
  • chiedere al giudice istruttore di disporre atti istruttori aggiuntivi;
  • ricorrere dinanzi a una sezione del tribunale contro alcuni atti istruttori che abbiano un impatto sui propri interessi civili;
  • essere ascoltato/a soltanto se lo desidera;
  • se necessario, essere messo/a a confronto con l’imputato;
  • avere accesso al fascicolo, all’ufficio del giudice istruttore dopo il primo interrogatorio dell’accusato e alla vigilia di ogni atto istruttorio per il quale è necessaria un’assistenza legale;
  • chiedere al giudice istruttore una copia del fascicolo quando l’istruttoria è conclusa;
  • ascoltare testimoni, chiedere una perizia e la restituzione di oggetti pignorati;
  • assistere all’ispezione del luogo del reato.

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

Il terzo interessato dal reato commesso su un proprio familiare ha il diritto di:

  • chiedere al pubblico ministero una copia del verbale che illustra il fatto riguardante tale persona in quanto terzo;
  • essere automaticamente informato dai servizi del pubblico ministero sulla data dell’udienza in cui verrà giudicata la causa;
  • chiedere alla cancelleria della sezione del tribunale circondariale, rispettivamente del tribunale di polizia, la sentenza che è stata pronunciata nella causa in questione.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La mediazione in materia penale è un’alternativa all’azione penale che di norma permette di risolvere una controversia senza l’intervento dei tribunali. La mediazione tra l’autore del reato e la vittima è possibile solo prima che venga avviato il procedimento penale. Il procuratore dello Stato può decidere di ricorrere a una mediazione se ritiene che questo provvedimento sia tale da garantire la riparazione del danno causato o da porre fine al disordine derivante dal reato o da contribuire alla riqualificazione dell’autore del reato. L’istituto della mediazione è escluso se l’autore del reato è una persona con cui la vittima convive. Quest’alternativa necessita del consenso dell’autore del reato e della vittima.

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Nel codice di procedura penale su Legilux.

Il link si apre in una nuova finestrahttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

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2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

La vittima di un reato può sporgere denuncia:

  • presso la polizia del granducato di Lussemburgo;
  • presso il procuratore dello Stato territorialmente competente.

Benché chiunque possa denunciare un reato, se la vittima intende partecipare al procedimento in quanto parte civile, deve presentare denuncia personalmente o tramite il proprio avvocato.

La vittima può inoltre citare l’autore del reato direttamente dinanzi al tribunale di polizia o a una sezione correzionale del tribunale circondariale.

La denuncia deve essere presentata in una delle lingue ufficiali del Lussemburgo, ovvero lussemburghese, francese o tedesco. La vittima che non parli nessuna di queste tre lingue ha diritto all’assistenza gratuita di un interprete. La denuncia deve essere presentata preferibilmente per iscritto, senza dover rispettare una forma particolare, e deve indicare:

  • il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione e il domicilio del denunciante;
  • il fatto generatore del danno subito;
  • la natura del danno.

Il termine entro cui la vittima deve presentare denuncia dipende soprattutto dal termine di prescrizione del reato. Detto termine è compreso tra uno e dieci anni.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

La vittima ha diritto di:

  • essere automaticamente informata in caso di archiviazione della denuncia e della relativa motivazione;
  • su richiesta, essere informata dell’istruzione della causa;
  • su richiesta, essere informata dello stato del procedimento penale;
  • essere automaticamente informata dai servizi del pubblico ministero sulla data dell’udienza in cui verrà giudicata la causa;
  • su richiesta, ricevere informazioni in merito a qualsiasi decisione definitiva sull’azione penale.

Quando la denuncia viene presentata al procuratore dello Stato, questi informa la vittima del seguito della causa entro 18 mesi dalla ricezione della denuncia o della segnalazione, anche in caso di archiviazione e della relativa motivazione.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso delle indagini o del processo)? A quali condizioni?

Per garantire l’accesso alla giustizia, se la vittima non dispone di risorse sufficienti, soprattutto in considerazione del reddito minimo garantito, essa ha diritto al beneficio totale del patrocinio a spese dello Stato per la tutela dei propri interessi. Questo patrocinio è garantito dal consiglio dell’ordine degli avvocati se la vittima ne fa richiesta e se :

  • cittadino lussemburghese;
  • cittadino straniero autorizzato a insediarsi nel paese;
  • cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (UE);
  • cittadino straniero assimilato a un cittadino lussemburghese in materia di patrocinio a spese dello Stato, per effetto di un trattato internazionale.

Per determinare le risorse finanziarie vengono presi in considerazione il reddito lordo totale e il patrimonio, nonché i redditi delle persone con cui la persona che ne fa richiesta vive in comunione domestica. La vittima può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato non solo in virtù di ridotte risorse finanziarie, ma anche in caso di seri motivi legati alla propria situazione sociale, familiare o materiale.

La domanda per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata tramite un questionario disponibile presso il Servizio centrale di assistenza sociale (Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) firmato dalla persona che ne fa richiesta e destinato al bâtonnier (presidente) dell’ordine degli avvocati territorialmente competente (Diekirch o Lussemburgo).

Il questionario da compilare contiene in particolare i seguenti dati:

  • l’identità della vittima (nome completo, luogo e data di nascita, professione, domicilio, stato civile e cittadinanza);
  • la natura della controversia per la quale viene richiesto il patrocinio a spese dello Stato;
  • la situazione familiare della vittima;
  • la situazione Il link si apre in una nuova finestrapatrimoniale della vittima;

La vittima può inoltre indicare il nome del o degli avvocati di cui intende avvalersi nell’ambito del gratuito patrocinio o eventualmente quello dell’avvocato da cui è già assistita.

La vittima dovrà allegare, su richiesta, i seguenti documenti:

  • una copia della propria carta d’identità;
  • un Il link si apre in una nuova finestracertificato di iscrizione al Centre commun de la Sécurité sociale o CCSS (centro comune della sicurezza sociale), anche per le persone rientranti nel proprio nucleo familiare;
  • per l’interessato/a e per tutti i componenti del suo nucleo familiare: le buste paga (o un certificato di situazione reddituale del CCSS), nonché documenti comprovanti il reddito minimo garantito, la condizione di disoccupato/a o la percezione di una pensione o altri documenti relativi agli ultimi tre mesi e indicanti gli importi lordi (gli estratti bancari non sono sufficienti);
  • se il nucleo familiare non riceve nulla dal Fondo nazionale di solidarietà, un certificato negativo per ogni suo componente;
  • in caso di assegno alimentare percepito o versato dal nucleo familiare, un documento indicante l’importo versato o percepito (ad esempio, estratti bancari degli ultimi tre mesi);
  • il certificato di proprietà o non proprietà immobiliare, rilasciato dall’Administration des contributions directes (amministrazione fiscale lussemburghese) per ogni componente del nucleo familiare;
  • eventuali documenti giustificativi relativi alla proprietà di immobili situati all’estero;
  • documenti attestanti il patrimonio mobiliare (denaro contante, risparmi, azioni, obbligazioni, ecc.);
  • se il nucleo familiare è in affitto, una copia del contratto di affitto e le ricevute di pagamento delle ultime tre mensilità di canone;
  • se il nucleo familiare sta rimborsando un mutuo ipotecario, la prova del versamento della mensilità;
  • documenti attestanti redditi da beni mobili e immobili;
  • documenti riguardanti la causa in questione.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Una volta verificata l’insufficienza delle risorse, la decisione di ammissione o di non ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene comunicata dal presidente o dal membro del consiglio dell’ordine da questi appositamente delegato a mezzo lettera semplice, in caso di ammissione, o a mezzo raccomandata, in caso di non ammissione. Questi nomina l’avvocato scelto liberamente dalla vittima o, in assenza di scelta o quando il presidente ritiene tale scelta inadeguata, un avvocato d’ufficio.

I notai e gli ufficiali giudiziari sono nominati d’ufficio dal giudice investito della causa nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

Se il gratuito patrocinio è concesso in corso d’istanza, le spese sostenute dalla vittima sono rimborsate.

Spese non coperte

Se la vittima beneficia del patrocinio a spese dello Stato ed è condannata alle spese, queste sono a carico dello Stato.

In materia penale, il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese e le sanzioni pronunciate a carico dei condannati.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Quando una denuncia viene archiviata prima ancora che il giudice sia adito, l’avviso precisa le condizioni in cui la vittima può proporre un’azione giudiziaria tramite citazione diretta oppure tramite denuncia con costituzione di parte civile.

Se le pene previste dalla legge per i fatti compiuti sono criminali o correzionali, l’avviso indica che la vittima può rivolgersi al procuratore generale dello Stato che ha il diritto di ingiungere al procuratore dello Stato di promuovere un’azione giudiziaria.

Se la camera di consiglio decide di non sottoporre la causa penale dinanzi a un tribunale che si pronuncerebbe a favore della colpevolezza del presunto autore del reato, la vittima può fare appello dinanzi alla camera di consiglio della Corte d’appello. La vittima ha quindi il diritto di presentare domande e commenti alla camera in questione.

Se la camera di consiglio decide di non portare avanti la causa per motivi di fatto e non di diritto, la vittima può sempre adire un tribunale civile per ottenere il risarcimento del danno subito.

Posso partecipare al processo?

Come durante le indagini/l’istruttoria, la vittima può prendere parte al procedimento senza disporre di uno statuto speciale oppure in quanto parte civile.

La vittima può assistere sia alle udienze pubbliche sia a quelle non pubbliche, ma solo se convocata in quanto testimone. Può inoltre essere convocata come testimone all’udienza dibattimentale. In tal caso, essa riceve una convocazione scritta del procuratore dello Stato e deve rispondere sia alle domande del tribunale sia a quelle dell’avvocato della controparte. Durante il processo la vittima è seduta in fondo all’aula per evitare un contatto diretto con gli accusati.

La parte civile riceve una convocazione scritta per l’udienza dibattimentale. Essa ha inoltre il diritto di assistere alle udienze pubbliche e non pubbliche e deve essere presente per esporre le sue domande. Di norma interviene dopo l’audizione dei testimoni. Può inoltre far difendere la causa su tutte le questioni relative ai propri interessi civili e testimoniare sui fatti.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio sono vittima, testimone, parte civile o accusa privata o posso costituirmi come tale?

Il suo ruolo ufficiale nel sistema giudiziario è quello di vittima senza statuto speciale. La vittima ha diritto a costituirsi parte civile.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

In particolare la vittima ha diritto a:

  • l’uso di una lingua conosciuta; altrimenti può beneficiare di un interprete, in caso di denuncia presso il servizio di polizia;
  • ricevere gratuitamente una copia della denuncia e dei documenti depositati a sostegno della stessa;
  • ottenere una ricevuta in una lingua conosciuta indicante il numero di fascicolo, la data e il luogo della denuncia, oltre a una ricevuta di ritorno relativa alla denuncia presentata dinanzi al procuratore dello Stato;
  • essere assistita o rappresentata da un avvocato;
  • essere automaticamente informata in caso di archiviazione della denuncia e della relativa motivazione;
  • su richiesta, essere informata dell’istruzione della causa;
  • su richiesta, essere informata sullo stato del procedimento penale;
  • essere automaticamente informata dai servizi del pubblico ministero sulla data dell’udienza in cui verrà giudicata la causa;
  • su richiesta, ricevere informazioni in merito a qualsiasi decisione definitiva sull’azione penale;
  • chiedere al giudice del procedimento sommario di concedere un anticipo a condizione che l’esistenza dell’obbligo della controparte non sia seriamente contestabile.

La parte civile ha inoltre il diritto di:

  • chiedere un risarcimento all’accusato;
  • partecipare all’istruttoria esercitata dal giudice istruttore;
  • chiedere al giudice istruttore di ordinare atti istruttori aggiuntivi;
  • presentare ricorso dinanzi a una sezione del tribunale contro alcuni atti istruttori che abbiano un impatto sui propri interessi civili;
  • essere ascoltata soltanto se lo desidera;
  • se necessario, essere messa a confronto con l’imputato;
  • avere accesso al fascicolo, all’ufficio del giudice istruttore dopo il primo interrogatorio dell’accusato e alla vigilia di ogni atto istruttorio per il quale è necessaria un’assistenza legale;
  • chiedere al giudice istruttore una copia del fascicolo quando l’istruttoria è conclusa;
  • ascoltare testimoni, chiedere una perizia e la restituzione di oggetti pignorati;
  • assistere all’ispezione del luogo del reato.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Un testimone può assistere alle udienze e rivelare sotto giuramento al giudice tutto ciò che sa sui fatti. Il testimone deve rispondere sia alle domande del tribunale sia a quelle dell’avvocato della controparte.

La parte civile può difendere la causa su tutte le questioni relative ai propri interessi civili e può testimoniare sui fatti; l’avvocato della parte civile può interrogare i periti e i testimoni della difesa.

In linea di principio, ogni elemento di prova è ammesso a condizione che sia riconosciuto dalla ragione e dall’esperienza come mezzo che può determinare il convincimento del giudice. Possono essere presentate delle prove, ma solo se questi elementi sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio tra le parti.

Quali informazioni posso ottenere durante il processo?

Saranno comunicate alla vittima le seguenti informazioni:

  • su richiesta: stato del procedimento penale;
  • d'ufficio : la data dell’udienza in cui verrà giudicata la causa;
  • su richiesta: qualsiasi decisione definitiva sull’azione penale.

Posso accedere ai documenti giudiziari?

Quando viene presentata una denuncia alla polizia, il denunciante ne riceve gratuitamente una copia nell’immediato o entro un mese dalla denuncia. Egli può inoltre richiedere degli atti processuali specifici al giudice che si occupa della causa.

Se si costituisce parte civile, il denunciante ha diritto ad accedere al fascicolo, all’ufficio del giudice istruttore dopo il primo interrogatorio dell’accusato e alla vigilia di ogni atto istruttorio per il quale è necessaria un’assistenza legale.

Quando il procedimento è completo, il giudice istruttore comunica il fascicolo al procuratore dello Stato. La parte civile ha diritto di consultare il fascicolo almeno otto giorni lavorativi prima che la causa venga esaminata dalla camera di consiglio.

La parte civile o una persona che dimostri un legittimo interesse personale ha diritto a ricevere, entro un tempo ragionevole prima della data fissata per l’udienza, una copia del fascicolo, ad eccezione dei documenti e degli atti oggetto di sequestro. Per farlo deve presentare domanda al procuratore dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

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3 - I miei diritti dopo il processo

Posso ricorrere contro una decisione giudiziaria?

Ogni sentenza definitiva acquista, con la sua pronuncia, autorità di cosa giudicata. Essa è considerata rappresentare la verità finché non viene annullata dall’esperimento di un mezzo di impugnazione previsto dalla legge. In genere il giudice si pronuncia nella stessa sentenza sia sull’azione penale che sull’azione civile.

In virtù del diritto all’equo processo, l’autorità di cosa giudicata si applica soltanto nei confronti delle parti del processo penale e degli elementi della decisione rispetto ai quali queste parti abbiano potuto far valere i propri mezzi di difesa. La parte offesa può proporre un’impugnazione costituendosi parte civile solo se è stata parte processuale.

In quanto tale, essa ha la possibilità di ricorrere in appello ma solo sui propri interessi civili e se ha interesse ad agire, ovvero se il tribunale ha respinto la sua domanda di risarcimento o se ritiene insufficiente l’importo che le è stato concesso.

La parte offesa non può quindi impugnare una decisione solo perché non concorda con la pena inflitta o perché è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento. Solo il procuratore dello Stato può proporre un’impugnazione in materia penale.

La parte offesa dovrà farsi consigliare dal proprio avvocato per stabilire se sia ragionevole ricorrere in appello. Se sì, l’appello dovrà essere proposto alla cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza entro un termine di 40 giorni.

Quali sono i miei diritti dopo la pronuncia della decisione?

Una volta che la decisione è stata pronunciata, è possibile ottenerne una copia.

È inoltre possibile impugnare la decisione, ma solo se si era parte al processo come parte civile e limitatamente ai propri interessi civili (cfr. sub. 1).

Qualora sia previsa una liberazione condizionale, è possibile informare della propria opposizione il procuratore generale dello Stato incaricato dell’esecuzione della pena.

È sempre possibile farsi rappresentare da un avvocato.

Ho diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

La parte civile ha diritto al patrocinio a spese dello Stato per ogni questione relativa all’esecuzione della decisione.

La vittima di un reato intenzionale che abbia subito lesioni personali può, in determinate condizioni, presentare al ministero della Giustizia una domanda di risarcimento a carico dello Stato, qualora non possa essere risarcita dall’autore del reato.

La polizia e la giustizia hanno l’obbligo di offrire protezione alla vittima. Qualsiasi decisione riguardante la liberazione condizionale del condannato può essere subordinata a modalità e condizioni particolari che fanno riferimento in particolare alla protezione della società e della vittima.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell’autore del reato?

Su richiesta, la vittima ha diritto a ricevere informazioni in merito a qualsiasi decisione definitiva sull’azione penale.

Per quanto riguarda la pena pronunciata nei confronti dell’autore del reato, la decisione di condanna deve indicare le disposizioni di legge che vengono applicate ma senza riportarne i termini, né i fatti costitutivi del reato a carico dell’imputato e la/le pena/e pronunciata/e (art. 195 del codice di procedura penale). Per qualsiasi altra questione relativa all’esecuzione delle pene, è possibile contattare il servizio dell’esecuzione delle pene presso la procura generale.

In Lussemburgo, le persone oggetto di una sentenza di condanna definitiva sono detenute presso il centro penitenziario di Schrassig o in quello di Givenich.

Sarò informato/a del rilascio dell’autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Ai sensi dell’articolo 4-1 del codice di procedura penale, è possibile, su espressa richiesta alla procura generale, essere informati in merito al rilascio o all’evasione dell’autore del reato, qualora esista un pericolo o un rischio concreto di danno per l’interessato/a, a meno che tale comunicazione non comporti un rischio di identità del danno per l’autore del reato.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

No.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuski već su prevedeni.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell’autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, civile, costituzione di parte civile )

Nella maggior parte dei casi è l’organo giurisdizionale incaricato di giudicare l’autore del reato, una volta dichiarato l’imputato o l’accusato colpevole, a determinare l’importo del risarcimento del danno a favore della vittima a riparazione del pregiudizio da questa subito.

Affinché l’organo giurisdizionale possa pronunciarsi sul risarcimento, la vittima deve intervenire nel processo penale costituendosi parte civile. La costituzione di parte civile può avvenire in qualsiasi momento in sede di istruttoria. La vittima non è tenuta a comparire personalmente in udienza, ma può farsi rappresentare da un avvocato e formulare le sue domande per iscritto prima dell’udienza.

In assenza di costituzione di parte civile e senza domande formulate dalla vittima, l’organo giurisdizionale non potrà riconoscerle d’ufficio un risarcimento del danno.

Tuttavia, la vittima che non si costituisce parte civile all’udienza penale non perde automaticamente il diritto al risarcimento.

La vittima potrà infatti sempre proporre un’azione nei confronti dell’autore del reato dinanzi ai giudici civili, a condizione di agire nei limiti del termine di prescrizione civile applicabile e che dimostri che i fatti in questione sono costitutivi di un illecito civile.

Il giudice ha ordinato all’autore del reato di versare un risarcimento del danno/un indennizzo. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Il ruolo del giudice penale è quello di determinare il danno subito dalla vittima e non di intervenire nel recupero del risarcimento del danno riconosciuto.

Una volta pronunciata la decisione definita, spetta alla vittima avviare le procedure necessarie per ottenere dal colpevole il versamento del risarcimento.

Il più delle volte è l’avvocato a supervisionare il recupero del risarcimento, dapprima con procedura amichevole mettendosi in contatto con l’avvocato del condannato o, successivamente, mediante esecuzione forzata della sentenza, ricorrendo a un ufficiale giudiziario.

Quando il tribunale integra la condanna con una misura di sospensione condizionale della pena con messa alla prova comprendente l’obbligo di risarcimento, il procuratore generale dello Stato incaricato dell’esecuzione delle pene verificherà che la persona condannata rispetti effettivamente il proprio obbligo.

Se l’autore del reato si rifiuta di pagare, posso ottenere un anticipo da parte dello Stato? A quali condizioni?

Il tribunale può erogare un anticipo nell’ambito del processo, ad esempio nell’attesa dell’esito di una perizia. Se il colpevole si rifiuta o non riesce a pagare l’anticipo, in casi di necessità debitamente dimostrata il ministero della Giustizia può farsene carico.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

La legge modificata del 12 marzo 1984 riconosce ad alcune vittime di lesioni personali derivanti da reati il diritto a un risarcimento a carico delle casse dello Stato. Si tratta di un’importante misura a favore delle vittime nel caso in cui:

l’autore dell’aggressione non sia stato identificato; l’autore dell’aggressione, benché identificato, resti irreperibile; l’autore del reato sia insolvente.

In tal senso, la vittima deve presentare domanda di risarcimento al ministero della Giustizia, che si pronuncia entro un termine di sei mesi. La domanda deve essere formulata in francese, tedesco o lussemburghese e deve indicare la data, il luogo e la natura esatta dei fatti. I documenti giustificativi relativi ai fatti e al danno subito dalla vittima devono essere allegati alla lettera a sostegno della domanda.

Il diritto al risarcimento è soggetto ad alcune condizioni che la vittima deve necessariamente soddisfare:

la vittima deve risiedere regolarmente e abitualmente nel Granducato di Lussemburgo oppure essere cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa. Inoltre, al momento del reato, la vittima doveva essere nel Granducato di Lussemburgo in situazione regolare oppure essere vittima del reato di cui all’articolo 382-1 del codice penale [tratta degli esseri umani];

il danno subito deve scaturire da fatti intenzionali aventi carattere di reato;

ci deve essere lesione personale e non un semplice danno materiale (il che esclude, ad esempio, il risarcimento in caso di semplice furto);

il danno deve comportare un grave turbamento alle condizioni di vita; questo turbamento può scaturire da una perdita o da una diminuzione di reddito, da un aumento degli oneri o delle spese eccezionali, da un’incapacità a esercitare un’attività professionale, dalla perdita di un anno scolastico, da un pregiudizio all’integrità fisica o mentale o da un danno morale o estetico, nonché da sofferenze fisiche o psichiche. Se una persona è vittima di un reato di cui agli articoli da 372 a 376 del codice penale, essa è esonerata dal fornire la prova di un pregiudizio all’integrità fisica o mentale presunto nei suoi confronti.

L’indennizzo dello Stato è dovuto solo se la vittima non può ottenere a qualsiasi titolo (ad esempio dal colpevole, dalla previdenza sociale o da un’assicurazione personale) un risarcimento effettivo e sufficiente.

È importante precisare che l’indennizzo può essere respinto o ridotto sulla base del comportamento della vittima al momento dei fatti o dei suoi rapporti con l’autore dei fatti.

Anche quando la vittima è risarcita dallo Stato, essa può costituirsi parte civile e reclamare dal colpevole somme aggiuntive, ove giudichi il risarcimento insufficiente. In tal caso, la vittima è tenuta a informare il tribunale del fatto che ha presentato una domanda di risarcimento allo Stato e che lo ha ricevuto.

Ho diritto a un risarcimento se l’imputato non viene condannato?

La vittima ha diritto a un risarcimento se l’imputato non viene condannato, a condizione di essere vittima di reato, e se l’autore dell’aggressione non è stato identificato o se, benché identificato, questi è irreperibile o se l’imputato è insolvente.

In assenza di processo e quindi di determinazione del risarcimento da parte del tribunale, il ministero della Giustizia può stanziare un importo forfetario e/o disporre una perizia a suo carico volta a determinare l’importo del risarcimento da riconoscere alla vittima.

Ho diritto a un aiuto pecuniario in attesa di una decisione sulla mia domanda di risarcimento?

Il ministero della Giustizia può, durante l’istruttoria della domanda, versare un anticipo, in caso di necessità debitamente dimostrata.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

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5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

-Le vittime di reati possono rivolgersi ai principali servizi di sostegno di seguito indicati:

A. Servizio governativo:

Service central d’assistance sociale o SCAS (Servizio centrale di assistenza sociale) – Services d’Aide aux Victimes o SAV (servizi di sostegno alle vittime) a Lussemburgo

Tipo di aiuto:

  • Assistenza psicologica e psicoterapeutica
  • Servizio di informazione giuridica
  • Gruppo terapeutico per le vittime di violenze coniugali
  • Assistenza durante tutto il procedimento giuridico

CONTATTI:

Edificio Plaza Liberty, ingresso C
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Lussemburgo

Tel: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
Cell.: (+352) 621 32 65 95

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrascas-sav@justice.etat.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Associazioni non governative (ONG):

1. Sostegno alle vittime della criminalità – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Tipo di aiuto:

  • Servizio di consulenza legale
  • Sostegno morale, finanziario e materiale

CONTATTI:

84, rue Adolphe Fischer
L-1521 Lussemburgo

Tel: (+352) 40 20 40

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrawrl@pt.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Servizi autorizzati di assistenza alle vittime di violenza domestica (SAVVD)

Ne esistono 3:

- SAVVD a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl

Tipo di aiuto:

  • Consulenza psico-sociale
  • Informazioni e sostegno in ambito giuridico
  • Informazioni e sostegno in ambito giuridico, amministrativo e sociale dopo l’espulsione dell’autore della violenza da parte del pubblico ministero
  • Pianificazione delle pratiche legali
  • Assistenza in tribunale, con l’avvocato, il medico...
  • Orientamento
  • Consulenza e misure di protezione contro le molestie
  • Istituzione di un piano di protezione delle vittime

CONTATTI:

BP 1024
L-1010 Lussemburgo

Tel: (+352) 26 48 18 62
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Il link si apre in una nuova finestracontact@savvd.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://fed.lu/wp/services/savvd/

- PSY EA (Servizio psicologico per bambini e adolescenti) - a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl

Per i minori i vittime dirette e indirette di violenze domestiche nell’ambito di un provvedimento di espulsione.

Tipo di aiuto:

  • Presa in carico di bambini e adolescenti minorenni vittime di violenze domestiche nell’ambito di un provvedimento di espulsione
  • In quanto servizio psicologico per bambini e adolescenti vittime di violenze domestiche Sostegno psicologico per bambini e adolescenti minorenni e maggiorenni vittime di violenze domestiche e per le loro famiglie

CONTATTI:

BP 1024
L-1010 Lussemburgo

Tel: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Il link si apre in una nuova finestracontact@psyea.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES a Dudelange di Fondation Pro Familia

Servizio di assistenza a bambini minorenni vittime dirette e indirette di violenze domestiche nell’ambito di un provvedimento di espulsione.

Tipo di aiuto:

  • Presa in carico di bambini e adolescenti minorenni vittime di violenze domestiche nell’ambito di un provvedimento di espulsione

CONTATTI:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Lussemburgo

Tel: (+352) 51 72 72 89

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraalternatives@profamilia.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Servizi di consulenza autorizzati per donne vittime di violenza

Tipo di aiuto:

  • Consulenza telefonica
  • Consulenza psico-sociale
  • Informazioni e sostegno in ambito giuridico, amministrativo e sociale
  • Pianificazione delle pratiche legali
  • Assistenza presso altri professionisti: avvocato, tribunale, polizia
  • Colloquio di ammissione in un centro di accoglienza per donne
  • Formazione e conferenze in materia di violenza domestica
  • Seminari e gruppi di parola

Ne esistono 4:

- VISAVI (Vivre Sans violence) a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl

Centro di consulenza per donne vittime di violenza domestica

CONTATTI:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Lussemburgo

Tel: (+352) 49 08 77-1
Fax: (+352) 26 48 26 82

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrafeminfo@visavi.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://fed.lu/wp/services/visavi/

- FOYER SUD a Esch-sur-Alzette del Conseil national des femmes du Luxembourg

Centro di consulenza per donne in difficoltà, comprese le vittime di violenza.

CONTATTI:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax: (+352) 54 57 57 57

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrafoyersud@pt.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Centro OZANAM a Lussemburgo

- Centro OZANAM Nord a Wiltz di Fondation Maison de la Porte Ouverte

Centro di consulenza per donne in difficoltà, comprese le vittime di violenza.

CONTATTI:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Lussemburgo

Tel: (+352) 48 83 47

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraozanam@fmpo.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

CONTATTI:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel: (+352) 26 95 39 59

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraozanam.nord@fmpo.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- PROFAMILIA a Dudelange di Fondation Pro Familia

Centro di consulenza per donne in difficoltà, comprese le vittime di violenza.

CONTATTI:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel: (+352) 51 72 72-41
Fax: (+352) 52 21 88

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrafemmes@profamilia.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.cnfl.lu/

4. Centri di consulenza autorizzati per bambini e adolescenti vittime di violenze

Ne esistono 4:

- PSY EA a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl

Servizio psicologico per bambini e adolescenti da 3 a 21 anni vittime o testimoni di violenze domestiche e per le loro famiglie.

Tipo di aiuto:

  • Servizio psicologico per bambini e adolescenti minorenni e maggiorenni vittime o testimoni di violenze domestiche e per le loro famiglie

CONTATTI:

BP 1024
L-1010 Lussemburgo

Tel: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Il link si apre in una nuova finestracontact@psyea.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES a Dudelange di Fondation Pro Familia

Servizio di consulenza per bambini e adolescenti da 0 a 27 anni vittime o testimoni di violenze fisiche e psicologiche, comprese le violenze domestiche, e per le loro famiglie.

Tipo di aiuto:

  • Sostegno psicologico per il bambino e la sua famiglia
  • Sostegno a favore di relazioni familiari improntante all’accoglienza e alla stima reciproca
  • Sensibilizzazione e prevenzione della violenza

CONTATTI:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Lussemburgo

Tel: (+352) 51 72 72 89

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraalternatives@profamilia.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- OXYGENE a Dudelange di Femmes en détresse asbl

Servizio di consulenza e di informazione per ragazze (da 12 a 21 anni) in difficoltà vittime di violenza fisica, psichica o sessuale.

Tipo di aiuto:

  • Colloqui individuali
  • Sostegno nelle pratiche amministrative
  • Aiuto nella ricerca di un alloggio protetto
  • Aiuto per eventuale ammissione nel centro Meederchershaus

CONTATTI:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Lussemburgo

Tel: (+352) 49 41 49
Fax: (+352) 27 12 59 89

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfofilles@pt.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

- ALUPSE DIALOGUE a Lussemburgo di Alupse asbl

Servizio di consulenza psicologica e terapeutica per bambini e ragazzi da 0 a 21 anni vittime di violenza fisica, psicologica e sessuale e per le loro famiglie.

CONTATTI:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Lussemburgo

Tel: (+352) 26 18 48-1
Fax: (+352) 26 19 65 55

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraalupse@pt.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Centro autorizzato di consulenza, informazione e assistenza per uomini e ragazzi in difficoltà vittime di violenza – infoMann a Lussemburgo di actTogether asbl

Tipo di aiuto:

  • Sostegno e consulenza psicologica e sociale
  • Servizio d’informazione e di documentazione
  • Sensibilizzazione e formazione
  • Assistenza e sostegno in vista dell’ammissione in una struttura di accoglienza per uomini

CONTATTI:

5, Cour du Couvent
L-1362 Lussemburgo

Tel: (+352) 27 49 65
Fax: (+352) 27 49 65 65

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@infomann.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.infomann.lu/

6. Centro autorizzato di consulenza e sostegno agli autori di violenze, comprese quelle domestiche – Riicht eraus a Lussemburgo della Croce rossa lussemburghese

Tipo di aiuto:

  • Consulenza, ascolto, aiuto, assistenza e accompagnamento degli autori di violenze domestiche (uomini e donne) nell’ambito di un’espulsione, di un provvedimento di coercizione giudiziaria o di una consulenza volontaria
  • Consapevolezza e responsabilizzazione degli autori delle violenze
  • Protezione delle vittime a breve termine
  • Gestione dei conflitti e fiducia in sé
  • Sostegno all’approccio della persona che vuole cambiare
  • Assistenza allo sviluppo di strategie pratiche che consentono di modificare nel tempo l’atteggiamento e i comportamenti degli autori delle violenze
  • Sostegno alle persone che intendono modificare il proprio comportamento violento
  • Gruppo di parola

CONTATTI:

73, rue Adolph Fischer
L-1520 Lussemburgo

Tel: (+352) 27 55-5800
Helpline Croce rossa: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55-5801

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrariichteraus@croix-rouge.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Servizi autorizzati di assistenza alle vittime della tratta degli esseri umani

Presa in carico ambulatoriale e stazionaria di tutte le vittime della tratta degli esseri umani: donne, uomini e bambini.

Ne esistono 2 che operano congiuntamente:

- SAVTEH a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl

- COTEH a Lussemburgo di Fondation Maison de la Porte Ouverte

Tipo di aiuto:

  • Consulenze telefoniche e individuali
  • Assistenza e inquadramento psico-sociale
  • Sostegno e stabilizzazione psicologica
  • Organizzazione dell’assistenza o della presa in carico sanitaria
  • Accompagnamento della vittima presso la polizia giudiziaria a fini identificativi
  • Supporto della vittima nella collaborazione con la polizia e il pubblico ministero
  • Assistenza della vittima soprattutto nelle pratiche giuridiche, amministrative e sociali
  • Coordinamento della presa in carico stazionaria e organizzazione dell’accoglienza della vittima in base al sesso e all’età
  • Assistenza materiale e finanziaria
  • Informazioni sui diritti delle vittime della tratta degli esseri umani, sui procedimenti giudiziari e amministrativi e sui servizi messi a disposizione
  • Interazione con le ONG dei paesi di origine in caso di ritorno volontario

CONTATTI:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Lussemburgo

Tel: (+352) 26 48 26 31
Fax: (+352) 26 48 26 82
Cell.: (+352) 621 316 919

E-mail: Il link si apre in una nuova finestratraite.humains@visavi.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel: (+352) 24 87 36 22
Cell.: (+352) 621 351 884

E-mail: Il link si apre in una nuova finestracoteh@fmpo.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Polizia:

Police Grand-Ducale
(polizia del Granducato del Lussemburgo) Direzione generale
L-2957 Lussemburgo

Tel: (+352) 49 97-1
Tel. in caso di urgenza: 113
Fax: (+352) 49 97-20 99

E-mail: Il link si apre in una nuova finestracontact@police.public.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Autorità locali:

Servizio di accoglienza e di informazione giuridica:

-DIEKIRCH

Giudice di pace
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel: (+352) 80 23 15

-ESCH-SUR-ALZETTE

Giudice di pace
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel: (+352) 54 15 52

-LUSSEMBURGO

Cité judiciaire
edificio BC
L-2080 Lussemburgo

Tel: (+352) 22 18 46

Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Servizio di informazione giuridica “Droits de la femme” (Diritti della donna):

PROCURA GENERALE

Cité judiciaire
edificio BC o CR
L-2080 Lussemburgo

Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministeri:

-Ministero della Giustizia

13, rue Erasme
L-2934 Lussemburgo

Tel: (+352) 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@mj.public.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.mj.public.lu/

Compiti:

  • Affari civili
  • Affari penali: Risarcimento delle vittime, patrocinio a spese dello Stato, mediazione penale
  • Affari commerciali
  • Organizzazione giudiziaria
  • Coordinamento generale del contenzioso amministrativo dinanzi ai giudici amministrativi
  • Istituti penitenziari

-Ministero degli Interni

BP 10
L-2010 Lussemburgo

Tel: (+352) 247-84600
Fax: (+352) 22 11 25

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@miat.public.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.mi.public.lu/

Compiti ai sensi del decreto granducale del 28 gennaio 2015:

  • Coordinamento in materia di servizi di pronto intervento
  • Collaborazione con le ONG

-Ministero della Sicurezza interna

19-21, Boulevard Royal
L-2449 Lussemburgo

Tel: (+352) 247-84659
Fax: (+352) 22 72 76

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrasecretariat@msi.etat.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Sostegno alle vittime ai sensi del decreto granducale del 28 gennaio 2015:

  • Polizia del granducato, ispettorato generale di polizia, politica europea in materia di giustizia e affari interni, politica di cooperazione internazionale di polizia

-Ministero per le Pari opportunità

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Lussemburgo

Tel: (+352) 247-85806
Fax: (+352) 24 18 86

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrainfo@mega.public.lu
Sito Internet: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Compiti:

  • Violenza domestica
  • Comitato di cooperazione tra professionisti nell’ambito della lotta alla violenza
  • Partenariato e gestione con le ONG convenzionate dal ministero per le Pari opportunità per la presa in carico ambulatoriale e stazionaria delle vittime e degli autori delle violenze domestiche, delle donne e degli uomini in difficoltà, per le violenze fondate sul sesso/genere e per la tratta degli esseri umani
  • Partenariato e collaborazione con le ONG convenzionate con lo Stato nell’ambito della presa in carico delle persone in difficoltà vittime di violenze.

Servizio telefonico di sostegno alle vittime

-Polizia del Granducato del Lussemburgo

Hotline: 113

Dal lunedì alla domenica, 24/24h

-Croce rossa lussemburghese

Hotline: 2755

Dal lunedì alla domenica, dalle 7:00 alle 22:00

-Fraenhaus (donne in difficoltà)

Hotline: (+352) 44 81 81

Dal lunedì alla domenica, 24/24h

-Fraentelefon (donne in difficoltà)

Hotline: (+352) 44 81 81

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 15:00

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o dalle autorità?

Sì, gli aiuti alle vittime sono erogati gratuitamente.

Che tipo di aiuto posso ottenere da organizzazioni non governative?

Cfr. risposta alla prima domanda alla lettera B.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

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