Diritti delle vittime per paese

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Posso ricorrere contro una decisione giudiziaria?

In generale è possibile proporre un'impugnazione in qualità di parte civile (1), accusa sussidiaria (2) e accusa privata (3).

Esistono due tipi di ricorsi: il ricorso per annullamento (Nichtigkeitsbeschwerde), che fa riferimento alla legittimità del procedimento e della sentenza, e l'appello (Berufung), che riguarda la decisione sulle azioni relative al diritto privato sostanziale. In qualità di accusa privata, è possibile proporre appello anche contro il tipo di comminata. In caso di proscioglimento dell'imputato, la parte civile o l'accusa sussidiaria può adire un organo giurisdizionale civile per far valere i propri diritti al risarcimento.

La parte civile, l'accusa sussidiaria o l'accusa privata ha diritto a presentare un ricorso di annullamento nei confronti di una sentenza nei seguenti casi:

  • quando parte civile, accusa sussidiaria o accusa privata deve rivolgersi a un organo giurisdizionale civile a causa del proscioglimento dell'imputato ed è evidente che il rigetto di una domanda da una di esse presentata al processo ha avuto un'influenza negativa nel far valere la rispettiva domanda di diritto privato.

La parte civile o l'accusa sussidiaria ha diritto a proporre appello se:

  • in caso di condanna dell'imputato si deve rivolgere a un organo giurisdizionale civile per far valere i propri diritti, mentre l'organo giurisdizionale penale avrebbe già potuto stabilire la fondatezza e la legittimità delle istanze presentate.

In un procedimento dinanzi a un tribunale distrettuale (Bezirksgericht) o a un tribunale regionale (Landesgericht), in composizione monocratica, esiste la possibilità, in quanto parte civile o accusa sussidiaria, di proporre ricorso contro la pronuncia sulle domande di diritto privato, non solo in caso di rinvio integrale a un organo giurisdizionale civile ma anche in merito alla portata di un'eventuale sentenza a proprio favore.

Quanto allo status di accusa privata nel procedimento, essa può fare uso degli stessi mezzi di ricorso del pubblico ministero. Se l'imputato viene prosciolto, è possibile presentare ricorso per annullamento. In un procedimento dinanzi a un tribunale distrettuale o a un tribunale regionale in composizione monocratica, può inoltre contestare i fatti accertati nella sentenza, nell'ambito di un appello riguardante la colpevolezza dell'imputato. Se l'imputato viene condannato, è possibile proporre appello se non si concorda con la pena inflitta o se si viene indirizzati verso un organo giurisdizionale civile per far valere le proprie pretese di diritto privato. Se non si era presenti all'udienza in cui il giudice ha pronunciato la propria decisione, è necessario consultare il relativo fascicolo per sapere se l'imputato è stato giudicato colpevole. La sentenza deve essere motivata e deve essere firmata dal giudice entro quattro settimane. La parte civile, l'accusa sussidiaria o l'accusa privata che presenti ricorso di annullamento o che proponga appello entro tre giorni dalla pronuncia della decisione deve ricevere una copia della sentenza. Per proporre appello o presentare ricorso di annullamento, è possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato. Ove necessario, quest'ultimo comprende un aiuto gratuito alla traduzione. Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso dal giudice nei casi in cui sia necessaria la rappresentanza legale e in cui, contemporaneamente, i propri redditi non siano sufficienti a sostenerne le spese senza compromettere i propri mezzi di sostentamento.

Quali sono i miei diritti dopo la pronuncia della decisione?

Tutte le vittime possono chiedere di essere informate della prima volta in cui il condannato lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza, oltre a essere informate della sua evasione e del suo ritrovamento, del suo prossimo o recente rilascio, nonché delle condizioni della sua liberazione condizionale.

Le vittime di reati e di violenze a carattere sessuale devono essere ascoltate prima che siano autorizzati gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica qualora abbiano chiesto di essere informate in merito alla scarcerazione o al rilascio dell'autore del reato. Queste vittime devono essere informate anche quando vengono autorizzati gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica. Per l'esercizio del loro diritto a formulare domande e ad esprimersi viene garantito il gratuito patrocinio.

Una volta che la sentenza è diventata definitiva, non si ottengono d'ufficio dalle autorità altre informazioni. Si ha tuttavia sempre diritto a consultare il relativo fascicolo, nella misura in cui sono in gioco i propri interessi.

Ho diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Al termine del procedimento si ha diritto a un colloquio finale con la persona che effettua l'assistenza nell'ambito del gratuito patrocinio.

Le vittime di reati che abbiano ricevuto un aiuto psicosociale durante il procedimento penale possono beneficiarne anche durante il successivo procedimento civile, a condizione che l'oggetto del procedimento civile abbia una connessione materiale con l'oggetto del procedimento penale e che tale aiuto sia necessario a far valere i diritti processuali della vittima di un reato. A stabilire se queste condizioni siano soddisfatte è il centro di sostegno alle vittime che fornisce il gratuito patrocinio. La vittima di un reato può chiedere il patrocinio a spese dello Stato per essere assistita da un avvocato durante il procedimento civile. Quest'assistenza viene concessa al massimo fino al termine del procedimento civile.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Ci si può informare sull'esito del procedimento e sulla pena inflitta rimanendo nell'aula di tribunale fino alla pronuncia della decisione oppure consultando in un secondo momento i documenti giudiziari.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Su richiesta, è possibile essere prontamente informati dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato, nonché della prima volta in cui questi lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza. Si è informati anche quando l'autore del reato viene ritrovato dopo un tentativo di evasione e quando all'autore dei fatti vengono imposti obblighi, dopo il suo rilascio, con l'obiettivo di proteggere la vittima.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere in appello?

Un coinvolgimento della vittima nelle decisioni in materia di rilascio o sospensione della pena è possibile solo in via eccezionale. Solo le vittime di reati e di violenze a carattere sessuale, che abbiano chiesto di essere informate dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato, vengono ascoltate prima che sia adottata una decisione di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica.

1. Parte civile

Per costituirsi parte civile, occorre rendere una dichiarazione contenente una concreta descrizione quantitativa della richiesta di risarcimento della perdita causata dal reato o del danno subito. Deve essere indirizzata alla polizia o al pubblico ministero durante le indagini; la dichiarazione può essere resa sia in forma scritta che verbale. Durante il processo la dichiarazione deve essere effettuata entro la chiusura della fase di produzione delle prove. Anche la domanda di risarcimento deve essere quantificata concretamente prima di tale scadenza.

Oltre ai diritti riconosciuti alle vittime, la parte civile gode dei seguenti diritti aggiuntivi:

  • il diritto di chiedere la produzione di prove che consentano di condannare l'autore del reato o di motivare la richiesta di risarcimento; il diritto di essere convocata al processo; il diritto di ricorrere contro la decisione del giudice di chiudere il procedimento; il diritto di proporre appello per far valere le proprie pretese di diritto privato.

2. Accusa sussidiaria

Per diventare accusa sussidiaria, occorre innanzitutto essere o diventare parte civile e rendere una dichiarazione con la quale si conferma l'accusa. Se l'imputato è minorenne, l'accusa sussidiaria non è ammessa.

Con questa dichiarazione si diventa accusa sussidiaria. In caso di rinuncia del pubblico ministero durante il processo, se si è ricevuta regolare convocazione al processo, occorre rendere un'immediata dichiarazione. Se non viene dato alcun seguito alla convocazione o in assenza di dichiarazione, l'imputato viene prosciolto.

In caso di rinuncia del pubblico ministero al di fuori del processo o se non si è stati regolarmente convocati in quanto parte civile, si viene informati dal tribunale. In questo caso si ha un mese di tempo per rendere una dichiarazione sull'accusa sussidiaria.

Qualora si decida di proseguire l'azione penale per il reato al posto del pubblico ministero, quest'ultimo può informarsi in qualsiasi momento e riprendere il procedimento. In questo caso si riacquista lo status di parte civile.

3. Accusa privata

Alcuni reati minori non vengono perseguiti dal pubblico ministero, ma solo su iniziativa della vittima. Per questi reati il procedimento penale è avviato solo se la vittima stessa presenta un'accusa privata dinanzi al tribunale. Diventa in tal modo accusa privata.

In linea di principio, in questo caso non vi è alcuna procedura di indagine, ma le vittime di determinati reati di odio online (diffamazione, accusa di un reato o di un'ingiuria perseguibili in sede giudiziaria che è stata archiviata, qualora tali reati siano stati commessi mediante mezzi di telecomunicazione o l'uso di un sistema informatico) possono presentare al giudice un'istanza di indagine sull'autore del reato. L'istanza deve soddisfare i requisiti di una richiesta di prove.

Come accusa privata è necessario fornire la prova di tutti i fatti essenziali ai fini di una condanna. In caso di proscioglimento dell'imputato, i costi del procedimento sono a proprio carico. Vi è un'eccezione per le vittime di reati di odio online: nei procedimenti penali per diffamazione, per l'accusa di un reato o di un'ingiuria perseguibile in sede giudiziaria che è stata archiviata, qualora tali reati siano stati commessi mediante mezzi di telecomunicazione o l'uso di un sistema informatico e il procedimento non si concluda con una condanna, l'accusa privata o le vittime che presentano un'istanza di indagine sull'autore del reato sono tenuti a risarcire il danno solo se hanno formulato intenzionalmente false accuse. Tale esenzione dall'obbligo di rimborso delle spese riguarda tuttavia solo le spese processuali. Se il procedimento non si conclude con una condanna, l'accusa privata è tenuta a rimborsare le spese di difesa dell'imputato nei procedimenti principali e di appello.

Il regime delle spese per le vittime di reati di odio online è valido fino al 31 dicembre 2023 e sarà oggetto di valutazione.

4. Gratuito patrocinio

Alcune persone hanno diritto all'assistenza psicosociale e al gratuito patrocinio. Tale diritto è garantito:

  • alle persone che, in relazione a un reato premeditato, possano essere state esposte a violenze o a una pericolosa minaccia oppure lese nell'integrità e nell'autodeterminazione sessuale o ancora se il reato possa essersi concretato in un abuso di autorità nei loro confronti;
  • quando il reato possa aver provocato la morte di un congiunto o si è testimoni di un reato subito da un congiunto;
  • alle vittime di reati di terrorismo;
  • alle vittime di un tipico reato di "odio online", che si concreta in persecuzioni persistenti, continue molestie mediante mezzi di telecomunicazione o un sistema informatico (cybermobbing) e istigazione. Vi rientrano anche reati quali la diffamazione, l'accusa di un reato, di un'ingiuria o di una diffamazione perseguibile in sede giudiziaria che è stata archiviata, qualora vi siano indizi che il reato è stato commesso mediante mezzi di telecomunicazione o l'uso di un sistema informatico;
  • per i minori che sono stati testimoni di violenze all'interno della loro cerchia sociale (violenza in famiglia, violenza contro i bambini).

L'assistenza alle vittime deve essere necessaria per tutelarne i diritti e deve essere garantita dall'istituzione di assistenza alle vittime. Le vittime di età inferiore a 14 anni che possano essere state lese nella loro integrità sessuale beneficiano comunque del gratuito patrocinio e dell'assistenza psicosociale, anche in assenza di richiesta.

L'assistenza psicosociale comprende la preparazione degli interessati alla procedura e allo stress emotivo connesso, nonché l'assistenza in occasione degli interrogatori con la polizia e delle udienze in tribunale; l'assistenza legale comprende la consulenza legale e la rappresentanza da parte di un avvocato. Coloro che prestano assistenza legale hanno diritto a chiedere risarcimenti anche in sede di procedimento penale (diritti di parte civile).

Il gratuito patrocinio è fornito da centri specializzati di sostegno alle vittime (come i centri di tutela dell'infanzia, i centri di consulenza e le unità di intervento). Tali centri incaricano gli avvocati di fornire assistenza legale e/o prestano assistenza psicosociale tramite il proprio personale. I collaboratori di questi centri sono assistenti sociali, psicologi e specialisti di ambiti affini che hanno obbligatoriamente seguito una formazione giuridica integrativa sui procedimenti penali.

Il ministero federale della Giustizia finanzia il gratuito patrocinio.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

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