Diritti delle vittime per paese

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Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma anche prima di denunciare il reato?

La polizia avvisa immediatamente la vittima della possibilità di ricevere informazioni riguardo ai seguenti aspetti:

  1. la stazione o il dipartimento di polizia cui rivolgersi per sporgere denuncia;
  2. il tipo di assistenza che è possibile ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;
  3. come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione;
  4. come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;
  5. come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale possono essere rimborsate;
  6. come e a quali condizioni si ha diritto ai servizi di interpretazione e traduzione;
  7. le procedure disponibili per la presentazione di una denuncia, qualora il dipartimento interessato non rispetti i diritti della vittima;
  8. i recapiti del funzionario di polizia incaricato del caso per finalità di comunicazione.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Se la vittima è residente in un altro Stato membro, la polizia di Cipro le chiederà, in seguito alla denuncia del reato, di rendere una deposizione per limitare le difficoltà dovute all'organizzazione della procedura.

Se il reato è stato commesso nella Repubblica di Cipro e la vittima è residente in un altro Stato membro, quest'ultima può sporgere denuncia presso le autorità competenti del suo Stato membro di residenza, purché non sia in grado - oppure, nel caso di un delitto- non intenda presentare denuncia a Cipro.

Laddove si sporga denuncia per un reato commesso in un altro Stato membro dell'UE presso la polizia della Repubblica di Cipro, questa dovrà deferire il caso all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato qualora non abbia competenza per avviare il procedimento.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

Dopo avere denunciato un reato alla polizia, la persona offesa riceverà le seguenti informazioni, a seconda della fase del procedimento cui si trova la denuncia:

  1. i recapiti del funzionario di polizia incaricato del caso;
  2. un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato;
  3. la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato;
  4. informazioni che consentano alla vittima di conoscere il seguito del procedimento penale. In circostanze eccezionali, laddove la divulgazione possa inficiare la corretta gestione del caso, tali informazioni potrebbero non essere diffuse, in seguito a un parere motivato del procuratore generale della Repubblica di Cipro;
  5. informazioni riguardanti il diritto della vittima di essere informata riguardo al fatto che l'autore del reato continui a restare in stato di fermo, a essere penalmente perseguito o sia condannato per il reato in questione, nonché in caso di evasione. Le suddette informazioni possono non essere divulgate qualora vi sia un rischio, potenziale o accertato, di arrecare un pregiudizio all'autore del reato.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Le persone offese che intendano denunciare un reato, ma non capiscano né parlino la lingua greca, possono sporgere denuncia in una lingua conosciuta, avvalendosi dell'assistenza linguistica necessaria.

La polizia è altresì tenuta a garantire alla vittima il ricorso a:

  • servizi di interpretazione gratuiti durante l'indagine qualora non capisca né parli greco;
  • servizi di traduzione gratuiti per tutte le informazioni raccolte durante l'indagine, su richiesta scritta della vittima, nella misura in cui tali informazioni siano essenziali per permetterle di esercitare i propri diritti.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso in cui io sia un minore; se ho una disabilità)?

  • La polizia utilizzerà un linguaggio semplice e comprensibile per comunicare con la vittima di reato, prendendone in considerazione la situazione personale, inclusa un'eventuale disabilità che possa incidere sulla sua capacità di capire o di essere capita. Per le comunicazioni, sia orali che scritte, è utilizzato un formato accessibile alle persone affette da disabilità, tra cui, ove necessario, l'alfabeto Braille o la lingua dei segni.
  • In caso di vittime minorenni, la valutazione terrà conto dell'età, del grado di maturità, delle opinioni, delle esigenze e delle preoccupazioni della vittima, al fine di garantire che possa capire ed essere capita. I genitori, tutori o altri legali rappresentanti saranno informati di eventuali diritti che potrebbero riguardare la vittima minorenne.
  • Al primo contatto con la polizia, il minore vittima di reato può essere accompagnato da una persona di sua scelta, purché ciò non pregiudichi i suoi interessi o il corso del procedimento. Le vittime affette da disabilità possono essere accompagnate da una persona di loro scelta durante l'indagine sul caso.

Inoltre, alle vittime minorenni le informazioni sono fornite dai servizi di assistenza sociale (con l'ausilio di un interprete, laddove necessario) in una lingua comprensibile alla vittima, tenendo in debito conto la rispettiva età e il grado di maturità. Le persone disabili riceveranno informazioni in una modalità a loro accessibile (ad esempio nella lingua dei segni).

Servizi di sostegno alle vittime

Forniscono servizi di sostegno alle vittime i seguenti organismi:

  • servizi medici;
  • servizi di previdenza sociale;
  • servizi di salute mentale;
  • servizio di psicologia educativa del ministero dell'Istruzione e della cultura;
  • organizzazioni non governative.

I servizi di previdenza sociale del ministero dell'Occupazione, della previdenza e della sicurezza sociale offrono sostegno a favore di gruppi vulnerabili, incluse le vittime di reati, contribuendo a:

  • sostenere la famiglia della vittima, per consentire a ciascun membro di svolgere efficacemente il proprio ruolo e adempiere alle proprie responsabilità, risolvere le controversie familiari che minano l'unità familiare, tutelare la sicurezza e il benessere dei minori, prevenire comportamenti delinquenziali e la violenza domestica e incoraggiare la riabilitazione delle persone con comportamenti antisociali e criminosi;
  • sostenere i gruppi vulnerabili;
  • aiutare le comunità locali a individuare e a gestire le esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili;
  • mettere le vittime in contatto con altre autorità competenti e ONG che possano fornire servizi e supporto aggiuntivi.

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

La polizia indirizzerà la vittima presso i servizi governativi o di altro tipo che forniscono supporto e assistenza, ove ritenuto necessario, e la informerà sui servizi esistenti presentati sopra.

Com'è protetta la mia privacy?

I funzionari di polizia sono tenuti a rispettare i requisiti prescritti dalla Costituzione, dalla legislazione applicabile e dal codice di condotta della polizia, che garantiscono il rispetto della privacy e della vita familiare nonché la tutela dei dati personali della vittima.

Conformemente alla legge, il nome della vittima e il contenuto della sua deposizione non possono essere in nessun caso pubblicati né divulgati in alcun modo.

Il trattamento dei dati è regolamentato da una normativa speciale, che assicura la protezione dei dati personali.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

Sì. Dopo la presentazione della denuncia alla polizia, i servizi di previdenza sociale garantiranno che la vittima riceva servizi di assistenza gratuiti, adatti alle sue esigenze, tra cui servizi offerti da ONG che possano fornire un sostegno specifico.

Protezione personale se sono in situazione di pericolo.

La polizia prenderà tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza della vittima, in particolare laddove sussistano esigenze speciali di protezione. A seconda della natura e delle circostanze del reato, della situazione personale della vittima e delle eventuali esigenze di protezione speciale, possono quindi essere applicate in diverse fasi del procedimento le misure di protezione specifiche presentate di seguito.

1) Integrazione della vittima nei sistemi di protezione dei testimoni, soggetti a supervisione e controllo da parte del procuratore generale

Con decisione del procuratore generale, è possibile che la vittima sia inserita in un sistema di protezione dei testimoni, che prevede misure di polizia volte a tutelare la sicurezza personale della vittima, nonché quella della rispettiva famiglia, ove necessario.

2) Protezione delle vittime durante l'indagine penale

Durante l'indagine penale:

  • la vittima è interrogata dalla polizia senza indugio subito dopo la presentazione della denuncia;
  • vengono condotti meno interrogatori possibili, limitati ai casi in cui siano fondamentali ai fini dell'indagine penale;
  • la vittima può essere accompagnata dal legale rappresentante o da una persona di sua scelta, salvo che non sia stata presa una decisione motivata riguardante una o entrambe le suddette persone;
  • gli esami medici sono ridotti al minimo ed eseguiti solo se fondamentali ai fini del procedimento penale.

3) Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione durante i procedimenti penali

Le vittime cui sono riconosciute esigenze di protezione specifiche possono scegliere tra le seguenti possibilità:

  • tutti gli interrogatori siano svolti in locali predisposti o adattati a tale scopo;
  • tutti gli interrogatori saranno condotti da professionisti adeguatamente formati a tal fine;
  • tutti gli interrogatori siano tenuti dalla stessa persona, purché ciò non ostacoli l'efficace amministrazione della giustizia;
  • Per le vittime di violenza sessuale, di genere o nell'ambito di legami stretti, gli interrogatori saranno condotti, su richiesta della vittima, da una persona del suo stesso sesso, purché ciò non comprometta il corso dell'indagine.

In particolare:

Per le vittime di violenza domestica:

  • non possono essere divulgate le informazioni personali della deposizione;
  • la vittima potrà essere indirizzata presso un centro gestito dall'associazione per la prevenzione e la gestione della violenza in famiglia;
  • il giudice può disporre la detenzione del convenuto fino a quando la causa è deferita al tribunale oppure la sua scarcerazione, a condizione che non visiti né molesti in alcun modo nessun membro della propria famiglia.

In caso di minori vittime di abusi sessuali:

  • nella deposizione non possono essere divulgate informazioni personali;
  • i servizi di assistenza sociale del ministero dell'Occupazione, della previdenza e della sicurezza sociale prenderanno tutte le misure necessarie per tutelare la vostra sicurezza, laddove gli interessi della vittima siano in conflitto con quelli dei genitori.

In caso di vittime della tratta e dello sfruttamento di esseri umani:

  • non possono essere divulgate le informazioni personali della deposizione;
  • il caso deve essere segnalato ai servizi di assistenza sociale da qualsiasi funzionario governativo che sia a conoscenza della situazione: i servizi di assistenza sociale sono tenuti a informare la vittima dei suoi diritti;
  • è garantita una tutela senza discriminazioni, indipendentemente dallo status giuridico della vittima o dalla sua eventuale cooperazione con la polizia.

Chi mi può offrire protezione?

Le forze di polizia sono il primo organo responsabile della protezione delle vittime. Ove necessario, la polizia coopererà con altri organismi competenti del settore pubblico o privato per garantire alle vittime una protezione efficace.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

La polizia valuterà il caso al fine di:

a) identificare eventuali esigenze specifiche di protezione;

b) determinare se e in che misura la vittima potrà beneficiare di misure speciali nel corso del procedimento penale per una particolare vulnerabilità a vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni.

La valutazione individuale sarà effettuata con il coinvolgimento prossimo della vittima e terrà conto delle sue volontà, ivi compresa l'intenzione di non beneficiare di misure speciali.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

La valutazione individuale include un'analisi dell'esposizione al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, in modo da escludere ogni possibilità che la vittima subisca una vittimizzazione secondaria e/o ripetuta da parte degli organi di giustizia penale.

Quali tutele sono disponibili per le vittime molto vulnerabili?

Alle vittime molto vulnerabili vengono offerti i seguenti tipi di protezione:

1) integrazione della vittima nei sistemi di protezione dei testimoni, soggetti a supervisione e controllo da parte del procuratore generale

Con decisione del procuratore generale, è possibile che la vittima sia inserita in un sistema di protezione dei testimoni, che prevede misure di polizia volte a tutelare la sicurezza personale della vittima, nonché quella della rispettiva famiglia, ove necessario.

2) Protezione delle vittime durante l'indagine penale

Durante l'indagine penale:

  • la vittima è interrogata dalla polizia senza indugio subito dopo la presentazione della denuncia;
  • vengono condotti meno interrogatori possibili, limitati ai casi in cui siano fondamentali ai fini dell'indagine penale;
  • la vittima può essere accompagnata dal legale rappresentante o da una persona di sua scelta, salvo che non sia stata presa una decisione motivata riguardante una o entrambe le suddette persone;
  • gli esami medici richiesti sono ridotti al minimo e vengono eseguiti solo se necessari ai fini del procedimento penale.

3) Protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione durante i procedimenti penali

Le vittime cui sono riconosciute esigenze di protezione specifiche possono scegliere tra le seguenti possibilità:

  • tutti gli interrogatori siano svolti in locali predisposti o adattati a tale scopo;
  • tutti gli interrogatori siano condotti da professionisti adeguatamente formati a tal fine;
  • tutti gli interrogatori siano tenuti dalla stessa persona, purché ciò non ostacoli l'efficace amministrazione della giustizia;
  • per le vittime di violenza sessuale, di genere o nell'ambito di legami stretti, gli interrogatori saranno condotti, su richiesta della vittima, da una persona del suo stesso sesso, purché ciò non pregiudichi il corso dell'indagine.

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

In caso di vittime minorenni, si provvederà a garantirne la tutela dei loro migliori interessi, valutati caso per caso, tenendo conto dell'età, del grado di maturità, delle opinioni, delle esigenze e delle preoccupazioni della vittima.

Le vittime minorenni godono di alcuni diritti supplementari:

  • durante tutto il procedimento, possono essere accompagnate dai genitori o da un funzionario dei Servizi di assistenza sociale, se affidate ai Servizi di assistenza sociale;
  • in caso di vittime di violenza domestica, la denuncia può essere sporta per conto del minore dal direttore dei servizi sociali dei servizi di assistenza sociale e potranno essere applicate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della vittima;
  • in caso di vittime di abusi sessuali, la denuncia può essere sporta per conto del minore da qualsiasi funzionario governativo e potranno essere applicate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della vittima;
  • i minori non accompagnati saranno affidati al direttore dei servizi di assistenza sociale e potranno esercitare i loro diritti, quali il diritto all'istruzione, ai servizi sanitari, ecc., nonché il diritto al ricongiungimento familiare.
  • Diritto alla privacy - La polizia adotterà tutte le misure necessarie previste dalla legge per impedire la divulgazione pubblica di qualsiasi informazione che potrebbe permettere di identificare la vittima.
  • Esigenze di protezione specifiche. La polizia:
    • è tenuta a garantire che le indagini e l'azione penale siano condotte, indipendentemente dal fatto che la vittima o il suo rappresentante abbiano presentato una denuncia formale o meno, e che il procedimento penale possa essere proseguito anche qualora la vittima ritiri la propria deposizione;
    • continua l'azione penale anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte della vittima;
    • può registrare gli interrogatori per includerli nel fascicolo dell'indagine.

Durante l'interrogatorio, sarà possibile essere accompagnato da un legale rappresentante o da un adulto di propria scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona.

L'interrogatorio sarà condotto:

  • senza indebiti ritardi dal momento della denuncia dell'incidente alla polizia;
  • se necessario, in locali appositamente predisposti o adattati a tal fine;
  • se necessario, da o tramite un professionista debitamente formato per questa attività;
  • solo nella misura necessaria ai fini dell'indagine/del procedimento penale, mentre il numero degli interrogatori sarà ridotto al minimo;
  • in caso di abuso sessuale, l'interrogatorio sarà condotto da professionisti con una formazione specifica, dello stesso sesso del bambino.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

È possibile chiedere assistenza ai servizi di sostegno alle vittime:

  • servizi medici dello Stato;
  • servizi di salute mentale;
  • servizi di previdenza sociale;
  • servizi di psicologia educativa (in caso di minori);
  • l'associazione per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza familiare - numero gratuito speciale (1440) (per le vittime di violenza domestica);
  • le ONG impegnate in attività di sostegno alle vittime.

La legge permette di proporre una richiesta di indennizzo nei confronti dell'autore del reato. È altresì possibile rivolgersi ai servizi di previdenza sociale per ottenere informazioni sui diritti al risarcimento dei danni.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

È possibile chiedere assistenza ai servizi di sostegno alle vittime:

  • servizi medici dello Stato;
  • servizi di salute mentale;
  • servizi di previdenza sociale;
  • servizi di psicologia educativa (in caso di minori);
  • l'associazione per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza familiare - numero gratuito speciale (1440) (per le vittime di violenza domestica);
  • le ONG impegnate in attività di sostegno alle vittime.
    • La legge permette di proporre una richiesta di indennizzo nei confronti dell'autore del reato. È altresì possibile rivolgersi ai servizi di previdenza sociale per ottenere informazioni sui diritti al risarcimento dei danni.

Un membro della mia famiglia è stato una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

È possibile chiedere assistenza ai servizi di sostegno alle vittime:

  • servizi medici dello Stato;
  • servizi di salute mentale;
  • servizi di previdenza sociale;
  • servizi di psicologia educativa (in caso di minori);
  • l'associazione per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza familiare - numero gratuito speciale (1440) (per le vittime di violenza domestica);
  • le ONG impegnate in attività di sostegno alle vittime.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

Cipro non è dotata di alcun quadro legislativo per la regolamentazione dei servizi di mediazione.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

Le normative che disciplinano i diritti delle vittime sono:

  • la legge sulla violenza domestica 2000-2015 (prevenzione e protezione delle vittime);
  • la legge del 2014 sulla prevenzione e il controllo degli abusi sessuali, degli abusi sessuali sui minori e della pornografia infantile.

La legislazione relativa ai diritti delle vittime può essere consultata sul sito internet dell'ordine degli avvocati di Cipro. http://www.cylaw.org/

Ultimo aggiornamento: 11/03/2024

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