Imputati (procedimenti penali)

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A. Il fatto che io sia cittadino straniero influisce sulle indagini?

Si, in quanto, fondamentalmente, vengono in rilievo alcuni diritti e garanzie aggiuntive (v., anche, infra).

B. Quali sono le fasi di un'indagine?

i. Fase di acquisizione delle prove/poteri degli investigatori

Le attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria sono previste dagli artt.347-357 c.p.p.; le attività del Pubblico Ministero sono disciplinate dagli artt. 358-378 c.p.p..

ii. Fermo di polizia

Ai sensi dell'art. 384 c.p.p., fuori dei casi di flagranza- nei quali Ia Polizia Giudiziaria procede all'arresto obbligatorio ovvero all'arresto facoltativo in flagranza di reato - quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il Pubblico Ministero dispone il fermo - ovvero, prima che il P.M. abbia assunto Ia direzione delle indagini, Ia Polizia Giudiziaria procede di propria iniziativa al fermo - della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale Ia Iegge stabilisce Ia pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

iii. Interrogatorio

La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene Iibera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze; non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta di autodeterminazione o ad alterare Ia capacita di ricordare e di valutare i fatti.

iv. Custodia cautelare

La custodia cautelare in carcere e le altre misure cautelari personali sono previste dagli artt. 272-315 c.p.p.; il sistema delle misure cautelari personali è retto dai principi di adeguatezza e proporzionalità, alla stregua dei quali, in generale, da un lato, nel disporre le misure, il Giudice deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e, dall'altro lato, ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

C. Quali sono i miei diritti nel corso delle indagini?

i. Ho diritto a un interprete e a delle traduzioni?

Si, alia stregua di quanto disposto dall'articolo 143 c.p.p..

ii. Ho diritto di essere informato e di accedere al fascicolo?

AI riguardo, va rilevato, in generate, che l'avviso della conclusione delle indagini preliminari­ notificato all'indagato e al suo difensore - contiene Ia sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di Iegge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che Ia documentazione relativa aile indagini espletate e depositata presso Ia Segreteria del Pubblico Ministero e che l'indagato e ilsuo difensore hanno facolta di prenderne visione ed estrarne copia; inoltre, tra l'altro, regole specifiche in tema di diritto a essere informati e di diritto ad accedere agli atti del fascicolo sono dettate, in particolare, in relazione al compimento dell'interrogatorio ovvero alia sottoposizione a misura cautelare personate.

iii. Ho diritto a un avvocato e a informare un terzo della mia situazione?

L'indagato/imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia; l'indagato/imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. Tra l'altro, specifiche disposizioni contemplanti, per l'interessato, Ia facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purche prontamente reperibile e idonea, vigono in materia di ispezioni e perquisizioni.

iv. Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato?

Si, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti in subiecta materia.

v. Cosa è importante sapere per quanto riguarda:

a. Presunzione di innocenza

L'Articolo 27 della Costituzione della Repubblica ltaliana sancisce che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

b. Diritto al silenzio e a non autoincriminarsi

Al riguardo, va rilevato, tra l'altro, che, prima che abbia inizio l'interrogatorio, Ia persona deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti e che- salvo l'obbligo di dichiarare le proprie generalità- ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, rna, comunque, il procedimento seguirà il suo corso; l'inosservanza di tali disposizioni rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata.

c. Onere della prova

In generale, l'onere della prova per i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza grava sui Pubblico Ministero.

vi. Quali sono le tutele specifiche per i minori?

Le norme relative ai procedimenti penali nei confronti di persone minorenni sono contenute nel D.P.R. 22/09/1988 n. 448, che, in generale, contiene una disciplina maggiormente ispirata al favor per gli indagati/imputati, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel giudizio.

vii. Quali sono le tutele specifiche per le persone indagate in condizioni di vulnerabilità?

In linea generale, si applicano al riguardo le regole ordinarie in materia di tutela dei singoli diritti individuali che vengono in rilievo.

D. Quali sono i termini di durata delle indagini?

In generale, il Pubblico Ministero - ove non debba richiedere l'archiviazione - deve esercitare l'azione penale entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato; il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a), c.p.p. (criminalità mafiosa, terrorismo, delitti in materia di armi e sostanze stupefacenti e altri gravi delitti). In ogni caso, il Pubblico Ministero, prima della scadenza, può richiedere al Giudice per le indagini preliminari, per giusta causa, Ia proroga del termine sopra indicato; ulteriori proroghe, di regola, possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato; ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per le indagini preliminari per un tempo non superiore a sei mesi. Sempre in linea generale, Ia durata delle indagini preliminari, tenuto conto anche delle proroghe, non può, comunque, superare diciotto mesi; Ia durata massima è, tuttavia, di due anni se le indagini preliminari riguardano i menzionati delitti indicati nel citato articolo 407, comma 2 lettera a), ovvero in altre limitate specifiche ipotesi previste dalla Iegge.

E. Quali sono i provvedimenti della fase istruttoria, comprese le alternative alla custodia cautelare e le possibilità di trasferimento nello Stato di residenza (ordinanza cautelare europea)?

Oltre alia custodia cautelare in carcere, sono previste le seguenti misure cautelari personali coercitive: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri, custodia cautelare in luogo di cura

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

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