Le violazioni al Codice della strada sono definite nell’Highway Code, che prevede in particolare le infrazioni per abuso di alcol, le infrazioni per eccesso di velocità e le norme di comportamento in caso di incidente.
Occorre distinguere tra diversi tassi alcolemici nel sangue. Il livello base a partire dal quale il consumo di bevande alcoliche diventa perseguibile è di 0,5 g per litro di sangue. A partire da questo livello, fino a un tasso alcolemico di 1,2 g per litro di sangue, sono competenti gli organi di polizia (reato minore grave); oltre questo livello è competente il tribunale penale (violazione grave).
La legge menziona anche il caso di palesi segni di ubriachezza. In effetti, se il livello di alcol nel sangue è inferiore a 0,5 g per litro, ma il guidatore mostra evidenti sintomi di ubriachezza, verrà trattato come se avesse un tasso alcolemico di almeno 0,5 g per litro di sangue. Analogamente, nei casi in cui il livello di alcol nel sangue è compreso tra 0,5 g e 1,2 g per litro, ma il guidatore mostra evidenti sintomi di ubriachezza, verrà trattato come se avesse un tasso alcolemico di almeno 1,2 g per litro di sangue
Le sanzioni possibili sono le seguenti: reclusione, ammenda, ritiro della patente di guida (sospensione, revoca, ritiro immediato) o confisca del mezzo. Le sanzioni variano in base alla gravità dell’infrazione.
Esistono tre infrazioni per eccesso di velocità:
Reato minore semplice
Si configura in ogni caso di eccesso di velocità che non rientra in altre categorie. La sanzione prevista per infrazione semplice è il pagamento di una notifica di ammenda, dopodiché il procedimento viene chiuso.
Reato minore grave
La sanzione prevista è un’ammenda (da € 25 a € 500).
Infrazione (grave) per eccesso di velocità (solo in caso di recidiva a seguito di un reato minore grave iniziale)
La sanzione prevista è un’ammenda (da € 500 a € 10 000) e una pena detentiva (da 8 giorni a 3 anni), oppure una o l’altra di queste sanzioni.
Per maggiori informazioni sulle soglie relative all’eccesso di velocità e sui diversi scaglioni in base alla gravità, consultare il sito del ministero dei Trasporti.
La violazione di non fermarsi a prestare assistenza
In caso di incidente (indipendentemente dalla natura o dalla portata del danno) dovete rimanere sul luogo dell’incidente finché tutte le indagini sono concluse, altrimenti compirete l’infrazione di non fermarvi a prestare assistenza sul luogo di un incidente.
La pena prevista in caso di abbandono del luogo dell’incidente può essere la reclusione, un’ammenda o la sospensione della patente di guida.
Omissione di soccorso a una persona in pericolo
L’omissione di soccorso a una persona in pericolo è punibile se, senza essere in grave pericolo voi stessi o altri, omettete volontariamente di prestare aiuto a una persona in grave pericolo, sia che abbiate scoperto voi stessi la situazione in cui si trova tale persona o tale situazione vi sia stata descritta dalla persona che cerca aiuto.
In caso di omissione di soccorso a una persona in pericolo potete essere condannati a una pena detentiva compresa tra otto giorni e cinque anni e a un’ammenda da € 251 a € 10 000, oppure a una o all’altra di queste sanzioni.
Lesioni involontarie e omicidio colposo
Questa fattispecie sarà trattata dal tribunale come evento separato, non attinente alla guida.
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