Imputati (procedimenti penali)

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Posso proporre impugnazione?

Una volta stabilita la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, il giudice emette il verdetto che sarà reso noto al termine del processo. Il codice di procedura penale stabilisce i casi in cui il giudice può pronunciare il non luogo a procedere senza emettere un verdetto. Il giudice pronuncia quindi una decisione. Possono essere impugnati sia il verdetto, sia la decisione.

L’impugnazione deve avvenire per iscritto e dev’essere firmata. Il giudice di primo grado provvede a trasmetterla al giudice dell’impugnazione. Qualora il giudice di primo grado sia un tribunale distrettuale, il giudice dell’impugnazione è il tribunale regionale. I verdetti e le decisioni di un tribunale regionale sono impugnati dinanzi al giudice dell’appello. Per ulteriori informazioni sugli organi giurisdizionali v. il sito internet del Consiglio superiore della magistratura. Le impugnazioni contro i verdetti si depositano entro 15 giorni dalla data della pronuncia. Le impugnazioni contro le decisioni si depositano entro 7 giorni dalla data in cui queste ultime vengono rese note.

L’impugnazione può riguardare le conclusioni del giudice in merito ai fatti che egli ha ritenuto siano stati dimostrati, l’applicazione di leggi pertinenti e la pena ingiusta. A prescindere dal numero e dalla natura delle censure, il giudice dell’impugnazione decide sulla correttezza del verdetto nel suo insieme.

Cosa accade se propongo impugnazione?

Una volta ricevuta l’impugnazione, il giudice di primo grado ne trasmette copie alla pubblica accusa e alle altre parti in causa. Unitamente alle sue motivazioni sul verdetto, il suddetto giudice trasmette la causa e l’impugnazione al giudice dell’impugnazione. Qualora il giudice abbia disposto che l’imputato sia trattenuto in stato di custodia cautelare quale misura per evitare di eludere il processo penale l’impugnazione non comporterà ipso facto la libertà. Tuttavia, al giudice dell’impugnazione può essere chiesta una misura meno restrittiva. Il giudice si pronuncia sull’impugnazione in un’udienza distinta.

Il giudice dell’impugnazione non è soggetto ad alcun termine ultimo per fissare una data per l’udienza; ciò dipende da quando è possibile redigere la motivazione del verdetto e dal carico di lavoro del giudice dell’impugnazione.

Al giudice dell’impugnazione è possibile proporre nuove prove giacché egli può accertare la presenza di nuovi fatti. Le norme in materia di prove valide per il giudizio di primo grado valgono anche in sede di impugnazione.

Cosa accade durante l’udienza del procedimento di impugnazione?

Non è obbligatorio presentarsi all’udienza. L’appellante, unitamente al suo avvocato, può rendere una dichiarazione verbale circa i motivi dell’impugnazione. Le altre parti presenti hanno facoltà di esprimere la loro opinione in merito all’impugnazione.

Il giudice dell’impugnazione può:

  • decidere di annullare il verdetto e rinviare la causa al riesame dell’accusa o del giudice di primo grado;
  • annullare il verdetto del giudice di primo grado ed emettere un nuovo verdetto;
  • decidere di modificare il verdetto e pronunciare una condanna più lieve;
  • decidere di annullare il verdetto e pronunciare il non luogo a procedere;
  • interrompere il procedimento nei casi previsti dal codice di procedura penale
  • decidere di confermare il verdetto del giudice di primo grado.

Cosa accade se l’impugnazione viene accolta/respinta?

Il verdetto o la decisione del giudice dell’appello possono essere impugnati dinanzi alla Suprema corte di cassazione. Nel caso in cui il giudice dell’appello sia un tribunale regionale, è possibile ricorrere dinanzi al giudice supremo soltanto se il tribunale regionale ha emesso un nuovo verdetto.

La Corte suprema di cassazione non rileva nuovi elementi di fatto e, pertanto, non accetta nuovi elementi di prova. Tale giurisdizione può unicamente esprimersi sulla corretta applicazione della legge e sull’equità della pena comminata. La Corte suprema di cassazione si limiterà ad esaminare i motivi del ricorso presentato dinanzi a essa.

La persona condannata ha diritto al risarcimento dei danni soltanto in caso di capovolgimento della sentenza e qualora un giudice dell’impugnazione emetta un verdetto di “non colpevolezza”. Per ulteriori informazioni, v. la legge speciale sul risarcimento qui. Nell’eventualità in cui, nonostante l’impugnazione, la colpevolezza non venga meno e ne consegua una condanna più lieve, questa risulterà sul certificato penale. Un verdetto di assoluzione, invece, non vi sarà registrato.

Una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione disponibili dinanzi a un giudice dell’impugnazione e alla Suprema corte di cassazione, non sono consentite altre impugnazioni. Il verdetto diviene definitivo se non è impugnato oppure se contro di esso viene proposto ricorso dopo il termine previsto per l’impugnazione ovvero dopo la decisione della Suprema corte di cassazione.

Provengo da un altro Stato membro. Posso esservi trasferito dopo il processo?

Sì, è possibile. Talvolta ciò avviene anche in caso di disaccordo della persona interessata. Il trasferimento non ha luogo immediatamente dopo l’esecutività della pena, bensì al termine di una procedura specificamente descritta nel codice di procedura penale. È richiesta l’assistenza di un legale.

In caso di condanna, posso essere nuovamente processato per lo stesso reato?

La legge vieta che una persona possa essere processata per un reato per cui è già stata condannata. Tale divieto vale anche in caso di condanna in un altro Stato membro.

Informazioni su imputazioni/condanna

Le informazioni sulle imputazioni a carico di una persona sono conservate presso gli archivi della polizia. In caso di assoluzione è possibile chiedere alla polizia che tali informazioni vengano cancellate.

Le informazioni sulla condanna sono inserite nel certificato penale, che è conservato presso il relativo tribunale distrettuale oppure, per le persone che non sono nate in Bulgaria, presso il ministero della Giustizia.

Il certificato penale di una persona viene eliminato soltanto al compimento dei 100 anni della stessa. Esso viene microfilmato e quindi distrutto. Non è richiesto l’assenso alla conservazione del certificato penale, né è previsto il diritto di opporsi alla conservazione di tali informazioni.

Link correlati

Codice di procedura penale

Legge sulla responsabilità dello Stato e degli enti locali per i danni (causati ai cittadini)

Ordinanza n. 8 del 26 febbraio 2008 sulle funzioni e l’organizzazione dell’attività degli uffici dell’archivio delle condanne penali

Ultimo aggiornamento: 20/07/2022

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