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Questa scheda è stata preparata in cooperazione con il Consiglio del notariato dell'UE (CNUE).
I beni di una persona possono essere trasmessi a un'altra per causa di morte mediante legato testamentario. Secondo il Writing (Scotland) Act 1995 [legge del 1995 sul requisito della forma scritta (Scozia)], i testamenti redatti dopo il 1° agosto 1995 devono essere redatti per iscritto e firmati dal testatore.
In caso di comproprietà di beni mobili o immobili, può essere disposto che la quota del comproprietario defunto si devolva al comproprietario superstite (tale disposizione è comunemente nota come clausola di accrescimento).
Può inoltre essere previsto, mediante una clausola di destinazione speciale, che alla morte del proprietario o comproprietario un bene o la relativa quota si trasmettano a una determinata persona.
In mancanza di testamento, di una clausola di accrescimento o di una clausola di destinazione speciale, il patrimonio viene ripartito conformemente al Succession (Scotland) Act 1964 [legge scozzese del 1964 sulle successioni].
In Scozia non è necessario registrare il testamento.
I titoli relativi a beni mobili o immobili, compresi quelli soggetti a clausole di destinazione speciale o di accrescimento, devono essere trascritti nel Register of Sasines (registro dei diritti immobiliari) o nel Land Register of Scotland (registro immobiliare scozzese).
In alcuni casi, i diritti su beni mobili, compresi quelli soggetti a una clausola di destinazione speciale o di accrescimento, devono essere registrati, ad esempio nel registro degli azionisti di una società.
Secondo la legge scozzese, i figli e il coniuge o partner civile superstite possono far valere diritti legali su beni mobili alla morte del genitore/coniuge/partner civile anche nel caso in cui il de cuius abbia lasciato testamento. I diritti legali sono uno strumento di tutela contro la diseredazione. I figli hanno diritto a ripartire tra loro un terzo dei beni mobili del de cuius (denaro, azioni, ecc.), nel caso in cui vi sia un coniuge o partner civile superstite, oppure la metà di tali beni in mancanza di coniuge o partner civile superstite. Il coniuge o partner civile superstite ha diritto a un terzo dei beni mobili del de cuius (denaro, azioni, ecc.) se questi ha lasciato figli, oppure alla metà di tali beni, se il de cuius non ha lasciato figli.
Il patrimonio ereditario si devolve secondo le regole della legge scozzese del 1964 sulle successioni nel seguente ordine.
a) DIRITTI PRIORITARI
La vedova, il vedovo o il partner civile superstite godono di un diritto prioritario sul patrimonio dell'ex coniuge o dell'ex partner civile.
Se il de cuius era proprietario dell'abitazione in cui vive il/la superstite, quest'ultimo/a può far valere i propri diritti su tale casa, il suo mobilio e i suoi arredi, entro determinati limiti. Il/la superstite può rivendicare:
b) DIRITTI LEGALI
Se, una volta soddisfatti i "diritti prioritari", rimangono ancora beni nel patrimonio ereditario, il coniuge o partner civile superstite e i figli godono di determinati "diritti legali" sui "beni mobili" del defunto, come indicato nella risposta 3.
c) ASSE EREDITARIO RESIDUO
Una volta soddisfatti i diritti prioritari e i diritti legali, la parte rimanente del patrimonio che non forma oggetto di disposizione per causa di morte "si devolve" secondo le regole legali, ai soggetti e nell'ordine di seguito indicati:
Nella maggior parte dei casi, l'esecutore (nominato dal de cuius o dalla sheriff court – tribunale di primo grado) deve ottenere l'autorizzazione (confirmation) della sheriff court. In virtù di tale provvedimento, l'esecutore può amministrare i beni indicati nell'inventario del patrimonio ereditario allegato alla domanda di autorizzazione e risolvere tutte le questioni successorie inerenti a tali beni.
Se vi è un testamento, il medesimo indica i beneficiari o la categoria di beneficiari che devono ereditare in tutto o in parte il patrimonio, fatti salvi gli eventuali diritti legali.
In mancanza di testamento, i diritti e l'ordine di successione vengono determinati conformemente alla legge scozzese del 1964 sulle successioni.
In mancanza di testamento, il convivente superstite può inoltre chiedere all'autorità giudiziaria, entro sei mesi dal decesso del cuius, di disporre un'assegnazione in suo favore a carico del patrimonio ereditario ai sensi del Family Law (Scotland) Act 2006 [legge del 2006 sul diritto di famiglia (Scozia)].
La "devoluzione" è il momento in cui il beneficiario acquista un diritto patrimoniale su un legato. Conformemente alla legge scozzese del 1964 sulle successioni, il patrimonio ereditario si devolve all'esecutore, che deve amministrarlo. In questa fase il beneficiario acquista un diritto personale nei confronti dell'esecutore per la consegna dell'oggetto del legato. Nel momento in cui l'oggetto del legato viene consegnato al beneficiario, quest'ultimo acquista un "diritto reale".
I tempi della devoluzione dipendono dalla volontà del de cuius risultante dal testamento.
L'esecutore deve pagare tutti i debiti a carico dell'asse ereditario prima di procedere alla sua ripartizione tra i beneficiari. L'asse ereditario non può essere distribuito prima che siano trascorsi sei mesi dal decesso, in modo che i creditori abbiano il tempo di far valere eventuali diritti. Se un creditore non fa valere il suo diritto entro sei mesi e l'esecutore procede alla ripartizione del patrimonio, i beneficiari sono teoricamente responsabili per gli eventuali debiti nei limiti del loro legato.
La proprietà di un bene immobile può essere trasferita al beneficiario con una disposizione che deve essere trascritta nel registro immobiliare scozzese, oppure allegando un documento firmato (docket) all'autorizzazione giudiziale (o al certificato di omologazione).
Qualora operi una clausola di accrescimento, il diritto del comproprietario defunto si trasmette automaticamente al comproprietario superstite. In tal caso, nell'atto di proprietà deve essere inserito un estratto del certificato di morte.
L'autorizzazione giudiziale non è richiesta per tutti i patrimoni ereditari; in alcuni casi si può procedere direttamente al trasferimento senza che sia necessaria tale autorizzazione. Se quest'ultima è necessaria, deve essere nominato un esecutore, designato nel testamento o, su richiesta, dall'autorità giudiziaria.
Il patrimonio ereditario è amministrato da un esecutore, nominato nel testamento o dall'autorità giudiziaria e munito dell'autorizzazione giudiziale. Tuttavia, in alcuni casi il patrimonio del defunto può essere trasferito senza che occorra detta autorizzazione.
Non esistono documenti la cui emissione sia necessaria per dimostrare lo status e i diritti dei beneficiari. I beni vengono trasferiti ai beneficiari dall'esecutore che amministra il patrimonio ereditario; in alcuni casi il trasferimento comporta la cessione formale del titolo ed eventualmente la trascrizione della stessa in un pubblico registro. Come già indicato, qualora operi una clausola di accrescimento, la quota di comproprietà si trasmette automaticamente al comproprietario superstite e nell'atto di proprietà deve essere inserito un estratto del certificato di morte. In Scozia, il procedimento di autorizzazione giudiziale prevede la presentazione di un modulo relativo alle imposte di successione, anche nel caso in cui tali imposte non siano dovute.
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