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Successioni

Portogallo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

 

Questa scheda è stata preparata in cooperazione con il Consiglio del notariato dell'UE (CNUE).

 

1 Come è redatta la disposizione a causa di morte (con testamento, con testamento congiuntivo o con patto successorio)?

Le disposizioni mortis causa possono essere redatte in due forme: i) testamento; ii) successione contrattuale.

i) Testamento

Il testamento è un atto personale che non può essere redatto da un rappresentante del testatore.

È vietato il testamento congiuntivo, ossia redatto da due o più persone nel medesimo documento a vantaggio di un terzo o con disposizione reciproca.

Il testamento è una dichiarazione della volontà di una sola parte e non deve essere trasmesso o portato a conoscenza di una determinata persona. Può essere liberamente revocato e il trasferimento dei beni agli eredi o ai legatari avviene solamente dopo la morte del testatore.

Esistono forme ordinarie e forme speciali di testamento.

Il testamento ordinario può essere pubblico o chiuso.

Il testamento pubblico è redatto da un notaio nel proprio registro.

Il testamento chiuso è redatto e firmato dal testatore o da un terzo su richiesta del testatore, ma deve essere omologato da un notaio. Il testamento chiuso può essere conservato presso il testatore, una terza persona o uno studio notarile. La persona in possesso di un testamento chiuso deve presentare il documento entro tre giorni dalla data in cui sia venuta a conoscenza della morte del testatore, altrimenti sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni e, qualora si tratti di un successibile, potrebbe perdere il diritto alla successione per indegnità.

La legge prevede le seguenti forme di testamenti speciali: testamenti militari, testamenti redatti a bordo di una nave o di un aeromobile, testamenti redatti in caso di calamità. Il testamento redatto in una delle suddette forme è ammesso unicamente in presenza di determinate circostanze eccezionali previste dalla legge. I testamenti speciali perdono efficacia due mesi dopo che sia venuta meno la causa che ha impedito al testatore di redigere un testamento nelle forme comuni.

Tra le forme di testamento speciale, la legge portoghese prevede anche il testamento redatto da un cittadino portoghese all'estero secondo la legge straniera applicabile. Tale atto produce effetti in Portogallo qualora sia stato redatto o approvato formalmente.

ii) Successione contrattuale

L’ordinamento giuridico portoghese ammette in via eccezionale la successione mortis causa mediante contratto. Tale tipo di successione può prendere forma in un patto successorio o in una donazione in considerazione di un matrimonio, che produce effetti dopo la morte del donatore. Per essere validi, il patto successorio o la donazione mortis causa in considerazione di un matrimonio devono essere inclusi nel contratto di matrimonio.

Di norma, tuttavia, la successione mortis causa non può essere disposta mediante contratto. Pertanto, in linea di principio i patti successori sono vietati, a pena di nullità. Anche le donazioni in considerazione di un matrimonio sono vietate, ma invece di essere nulle si convertono per legge in disposizioni testamentarie e sono liberamente revocabili.

Sono di due tipi i patti successori considerati validi dalla legge a titolo eccezionale: a) l’istituzione contrattuale di erede o legatario a favore di un coniuge, da parte dell’altro coniuge o di un terzo; b) l’istituzione di erede o legatario a favore di un terzo parte di uno dei coniugi. La distinzione tra erede e legatario è esposta infra, nell’ambito della risposta alla domanda "Come e quando si diventa eredi o legatari?".

I patti successori validi producono effetti soltanto dopo la morte del testatore. Tuttavia, il contratto descritto sopra sub a) non può essere revocato unilateralmente dopo che sia stato accettato; inoltre, mentre è in vita, il testatore non può compiere atti di liberalità ai danni del beneficiario. Il patto successorio sub b) è liberamente revocabile se il terzo non è stato coinvolto nell’accordo prenuziale come parte accettante.

Oltre ai suddetti due tipi di patti successori, la legge ammette la validità delle donazioni mortis causa in riguardo di matrimonio. Tali donazioni in riguardo di matrimonio sono disposte a favore di un coniuge dall’altro coniuge o da un terzo. La donazione mortis causa in riguardo di matrimonio è soggetta al regime applicabile ai patti successori e deve essere inserita nel contratto di matrimonio.

Nota bene:

Il diritto portoghese riconosce due tipi di successione: la successione volontaria – per testamento o patto successorio – cui si riferisce la risposta data al primo punto, e la successione legale – legittima o necessaria – descritta infra, nell’ambito della risposta alle domande "Esistono restrizioni alla libertà di disporre mortis causa (ad esempio: quota di legittima)?" e "In mancanza di disposizioni a mortis causa, chi eredita e in che percentuale?".

La successione volontaria è il risultato di un atto di volontà del testatore, espresso nella forma di un testamento o di un contratto.

La successione legale è ammessa dalla legge. Si parla di successione necessaria qualora sia direttamente imposta dalla legge prevalendo sulle volontà del testatore. La successione è detta legittima quando è regolata dalla legge ma soccombe alle volontà del testatore.

2 La disposizione a causa di morte deve essere registrata e, in caso affermativo, in che modo?

Di regola, non è necessario registrare le disposizioni mortis causa.

Esistono tuttavia alcune eccezioni, previste in svariate disposizioni. Le disposizioni mortis causa devono essere registrate, per esempio, nei seguenti casi: i) disposizione testamentaria con valore preferenziale cui è stata attribuita efficacia reale; ii), costituzione di prerogative e relative modificazioni; iii) obbligo di riduzione dei beni soggetti a collazione; iv) contratti matrimoniali.

Nei casi indicati sopra, sub i), ii) e iii), la registrazione deve essere effettuata presso le Conservatórias do Registo Predial (uffici catastali) dal soggetto attivo o passivo del rapporto giuridico, dalle parti interessate alla registrazione o dai soggetti che sono obbligati ex lege a promuovere la registrazione (in alcuni casi, la registrazione ufficiale è promossa dal giudice, dal pubblico ministero o dallo stesso conservatore del registro). La registrazione viene effettuata su presentazione di una descrizione dell’immobile, l’iscrizione dei fatti e i relativi commenti e l’annotazione di determinate circostanze.

Nel caso indicato sub iv), la registrazione viene effettuata presso le Conservatórias do Registo Civil (anagrafe) come iscrizione o registrazione di una dichiarazione delle parti. In tale caso possono intervenire nella registrazione le persone direttamente interessate o il cui consenso sia richiesto per la piena efficacia della registrazione.

Nota bene:

La prerogativa comprende il diritto del coniuge superstite di ricevere gli alimenti dal patrimonio del defunto.

La collazione implica la restituzione alla massa ereditaria, da parte dei discendenti che desiderano ereditare, dei beni o dei valori che sono stati loro donati da un ascendente.

3 Esistono restrizioni alla libertà di disporre causa di morte (ad esempio: quota di legittima)?

Sì, ai sensi del diritto portoghese la quota di legittima costituisce una restrizione della libertà del de cuius di disporre mortis causa. La quota di legittima è la porzione di beni di cui il testatore non può disporre poiché spetta per legge agli eredi legittimari. Tale procedura si chiama successione legittima. Si tratta di una successione necessaria, ossia di una forma di successione legale che prevale sulla volontà del testatore.

Eredi legittimari sono il coniuge, i discendenti e gli ascendenti. Il coniuge e i discendenti appartengono al primo gruppo di eredi. In mancanza di discendenti ereditano il coniuge e gli ascendenti.

Le quote indisponibili mortis causa (quote di legittima) sono così determinate:

  • la quota riservata al coniuge e ai figli corrisponde a due terzi del patrimonio ereditario;
  • se il testatore non lascia discendenti o ascendenti, la quota riservata al coniuge è pari alla metà del patrimonio ereditario;
  • se il testatore non lascia un coniuge ma ha figli, la quota di legittima è pari alla metà dell’eredità in presenza di un solo figlio e a due terzi del patrimonio qualora vi siano due o più figli;
  • la quota riservata ai discendenti di secondo grado e dei gradi successivi è quella che spetterebbe ai loro ascendenti;
  • se non vi sono discendenti, la quota di legittima del coniuge e degli ascendenti corrisponde a due terzi dell’eredità;
  • in mancanza di discendenti e del coniuge superstite, la quota di legittima spettante ai genitori corrisponde a metà del patrimonio ereditario; se gli ascendenti di secondo grado e oltre sono nominati eredi, la quota riservata a questi ultimi è pari a un terzo dell’eredità.

Nota bene:

Il coniuge non viene nominato erede se, al momento della morte del testatore, i coniugi erano divorziati o separati legalmente con sentenza definitiva o con sentenza che sta per diventare definitiva. Nel caso in cui al momento della morte del testatore i procedimenti di divorzio o di separazione legale siano in corso, i beneficiari possono proseguire i procedimenti a fini patrimoniali. In tale caso, qualora in un secondo momento venga pronunciato il divorzio o la separazione, il coniuge non viene designato quale beneficiario.

4 In mancanza di disposizioni a causa di morte, chi eredita e in che percentuale?

Se il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie valide, in tutto in parte, in merito alla devoluzione post mortem del patrimonio ereditario, sono chiamati alla successione i suoi eredi legittimi. Tale procedura si chiama successione legittima, una forma di successione legale che può essere disapplicata in forza delle volontà del testatore.

Sono eredi legittimi il coniuge, i parenti e lo Stato, nel seguente ordine: a) il coniuge e i discendenti; b) il coniuge e i parenti in linea ascendente; c) i fratelli, le sorelle e i loro discendenti; d) gli altri parenti in linea collaterale fino al quarto grado compreso; e) lo Stato.

5 Qual è l'autorità competente:

La determinazione dell’autorità competente dipende dalla circostanza che la successione sia stata impugnata (accettazione con beneficio d’inventario) oppure no (accettazione pura e semplice).

I notai e i giudici sono competenti a trattare delle successioni litigiose.Nei casi previsti dall'articolo 1083, primo comma, del codice di procedura civile (per es. assenti, incapaci, inventario richiesto dal Pubblico ministero), l'inventario si svolge obbligatoriamente dinanzi al giudice.Nei casi residui gli interessati possono optare per l'esecuzione dell'inventario a cura di uno studio notarile o di un giudice.

I notai e gli uffici del registro sono inoltre competenti a trattare delle successioni non litigiose. In tal caso sono competenti per confermare lo status degli eredi e procedere alla rispettiva divisione.

Gli avvocati e i procuratori sono competenti per procedere alla divisione dell'eredità non litigiosa mediante autenticazione di documento particolare, tuttavia non sono competenti per confermare lo status degli eredi.

5.1 in materia successoria?

In caso di eredità litigiosa, possono essere competenti a svolgere il procedimento successorio i giudici o gli studi notarili ai sensi dell'articolo 1083 del codice di procedura civile.

Quando l’accettazione è pura e semplice, non è necessario avviare la procedura successoria. In tale caso la liquidazione e la devoluzione dell’eredità avvengono di comune accordo tra gli eredi e legatari, non essendo necessario aprire una procedura che richieda l’intervento del notaio o del giudice.

Quando l’eredità è devoluta allo Stato, la rispettiva procedura di liquidazione dei beni ereditari a favore dello Stato si svolge dinanzi al giudice (articoli 2152 e 1155 del codice civile).

In caso di successione non litigiosa, gli studi notarili, gli uffici di stato civile e gli uffici catastali sono competenti a trattare delle successioni senza limitazioni territoriali. Le parti interessate possono quindi compiere gli atti necessari presso l’autorità di loro scelta, senza restrizioni territoriali.

In caso di eredità non litigiosa, gli interessati possono in alternativa procedere alla divisione dinanzi a un avvocato e procuratore del paese, a condizione che gli eredi siano stati confermati in precedenza (per es. dagli uffici del registro o da un notaio).

5.2 a ricevere una dichiarazione di rinuncia o di accettazione dell'eredità?

5.3 a ricevere una dichiarazione di accettazione o di rinuncia di un legato?

5.4 a ricevere una dichiarazione di rinuncia o di accettazione di una quota di legittima?

Per quanto riguarda l’autorità competente a ricevere una dichiarazione di accettazione o di rinunzia alla successione, non vi sono sostanziali differenze tra eredità e legati, o tra successione legittima e volontaria. Alle presenti questioni si può quindi dare un’unica risposta.

Se l’eredità è stata accettata con beneficio d’inventario, la dichiarazione di accettazione viene effettuata nell’ambito del procedimento successorio. In tale caso, il giudice o il notaio è l’autorità competente a ricevere una dichiarazione di accettazione.

L’accettazione con beneficio d’inventario si effettua presentando una richiesta di inventario o intervenendo nell’omonimo procedimento.

Nel caso dell’accettazione pura e semplice, l’eredità viene accettata e divisa senza la necessità di un procedimento successorio.

Le norme relative all’accettazione dell’eredità sono applicabili anche all’accettazione dei legati. La differenza tra eredità e legato è spiegata nella risposta alla domanda successiva.

Qualora sia stato aperto un procedimento successorio, l’atto di rinunzia deve essere compiuto nell’ambito di tale procedimento o incluso nella relativa documentazione. In tale caso, il giudice o il notaio è l’autorità competente a ricevere una dichiarazione di rinuncia.

La rinunzia all’eredità deve essere dichiarata in una delle seguenti forme: atto pubblico o scrittura privata autenticata se esistono beni per la cui cessione la legge richieda una di dette forme; una scrittura privata negli altri casi.

L’accettazione e la rinunzia all’eredità o ad un legato sono negozi giuridici unilaterali che non possono essere respinti, ossia, entrambe sono espresse attraverso una dichiarazione del successibile che non deve essere trasmessa o portata alla conoscenza di una determinata persona.

In caso di eredità giacente, le parti interessate o l’ufficio del pubblico ministero possono chiedere al giudice di invitare l’erede ad accettare o a rifiutare l’eredità (articoli 1039-1041 del codice di procedura civile). In tal caso, è il giudice a ricevere la dichiarazione di accettazione. L’eredità si considera giacente nel periodo in cui non sia stata accettata né dichiarata vacante e quindi devoluta allo Stato.

6 Breve descrizione della procedura per decidere una successione secondo il diritto nazionale (compreso lo scioglimento del patrimonio e la ripartizione degli attivi, con informazione se la procedura è iniziata su istanza di un giudice o d'ufficio da parte di un'altra autorità competente)

Il tipo di procedimento varia a seconda del fatto che la successione sia litigiosa o meno.

SUCCESSIONE LITIGIOSA

La procedura successoria ha le seguenti finalità: dividere l’eredità ponendo fine al regime di comproprietà; elencare i beni ereditari qualora non sia necessario dividerli, e procedere alla liquidazione dell’eredità, ove ciò risulti necessario (articolo 1082 del codice di procedura civile).

L'inventario effettuato dal giudice segue la forma dell'inventario giudiziario di cui al titolo XVI del libro V del codice di procedura civile (articoli 1082-1129). La competenza territoriale interna dei giudici nazionali è determinata a norma dei fattori di relazione indicati all'articolo 72 bis del codice di procedura civile.

Le principali fasi del procedimento d'inventario giudiziario sono le seguenti: i) domanda iniziale; ii) opposizione e verifica delle passività; iii) udienza preliminare delle parti interessate; iv) risanamento e riunione delle parti interessate; v) riduzione delle donazioni o dei legati per causa di non ufficialità; vi) piano della divisione e relativa sentenza emessa dal giudice. Successivamente alla sentenza si possono verificare l'annullamento o la modifica della divisione, una divisione supplementare o la determinazione della partecipazione di un erede escluso.

L'inventario effettuato dallo studio notarile segue la forma del procedimento successorio notarile di cui all'allegato della legge n. 117/2019, del 13.9.2019, che adatta opportunamente il titolo XVI del libro V del codice di procedura civile.

Gli articoli da 1 a 5 dell'allegato della predetta legge n. 117/2019 dispongono che: L'ordine dei notai pubblica sul proprio sito web (www.notários.pt) un elenco dei notai abilitati a effettuare l'inventario; nel procedimento successorio spetta al notaio effettuare gli atti propri, tuttavia la sentenza di omologazione è sempre pronunciata dal giudice competente per il procedimento, fatte salve altre questioni che il notaio presenterà al giudice per decisione; spetta al giudice decidere in merito alle opposizioni nei processi d'inventario notarile; le parti possono scegliere liberamente lo studio notarile che effettuerà il procedimento successorio, purché vi sia un legame pertinente con la successione (per es. luogo di apertura della successione, ubicazione dei beni, residenza della maggioranza dei diretti interessati).

SUCCESSIONE NON LITIGIOSA

Ciascuna parte interessata può risolvere le questioni relative all’eredità presso un notaio o un ufficio del registro che, con un sistema di sportello unico, tratterà tutte le questioni inerenti alla successione, dall’immissione nel possesso alla registrazione finale dei beni risultanti dalla divisione dell’eredità.

In alternativa, dopo aver confermato il loro status di eredi presso uno studio notarile o un ufficio del registro, le parti interessate possono anche effettuare la divisione dell’eredità con una scrittura privata, autenticata dinanzi a un avvocato o un procuratore.

7 Come e quando si diventa eredi o legatari?

Gli eredi ricevono la totalità o una frazione del patrimonio del de cuius; ciò significa che i beni che saranno devoluti agli eredi non sono previamente determinati.

Invece i legatari ereditano determinati beni o valori.

Nella successione legale, i diritti di successione sono conferiti dalla legge. Nella successione volontaria i diritti di successione sono il frutto della volontà del testatore. I successibili possono avere la qualità di eredi o legatari secondo la successione legale o volontaria.

8 Gli eredi sono responsabili dei debiti del defunto e, in caso affermativo, a quali condizioni?

Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario, solo i beni inventariati partecipano all’estinzione dei debiti del defunto o di altri oneri legati all’eredità, a meno che i creditori o i legatari dimostrino che esistono altri beni. Se esiste un inventario, la prova dell’esistenza di altri beni è a carico dei creditori o dei legatari.

Neanche in caso di accettazione pura e semplice la responsabilità per i debiti del defunto o gli altri oneri legati all’eredità può eccedere il valore dei beni ereditati, ma in tale caso spetta agli eredi e ai legatari provare che l’asse ereditario non comprende beni di valore sufficiente per soddisfare i debiti e i legati. In tal caso l’onere di provare che tali beni non esistono è a carico degli eredi e dei legatari.

Sono a carico del patrimonio ereditario: le spese per il funerale e i suffragi del de cuius; gli oneri relativi all’esecuzione testamentaria, all’amministrazione e alla liquidazione della successione; pagamenti dei debiti del de cuius; adempimento dei legati.

La comunione ereditaria comporta la responsabilità in solido per il pagamento dei suddetti debiti ereditari. Con la divisione dell’eredità, ciascun coerede risponde unicamente in proporzione alla quota ereditata.

9 Quali sono i documenti e le informazioni che di solito sono richiesti al fine della registrazione di un bene immobile?

Nella seguente risposta si indicano distintamente: i documenti e le informazioni per il registro dei beni immobili; le spese di registrazione; e le modalità di presentazione della domanda di registrazione (in persona, per posta ordinaria o per via elettronica).

Documenti e informazioni richiesti

Le domande di registrazione di un bene immobile devono contenere informazioni relative all’identità del richiedente, ai fatti e agli immobili da registrare nonché un elenco dei documenti giustificativi.

Possono essere registrati unicamente i fatti attestati nei documenti giustificativi.

I documenti scritti in lingua straniera possono essere accettati soltanto se tradotti a norma di legge, tranne nei casi in cui siano redatti in inglese, francese o spagnolo e qualora l’autorità competente abbia padronanza della lingua di cui trattasi.

Quando la fondatezza di una domanda di registrazione deve essere valutata in base a una legge straniera, la parte interessata ha l’obbligo di provare il rispettivo contenuto per mezzo di qualsiasi documento appropriato.

Qualora una domanda di registrazione riguardi un edificio che non viene descritto, è necessario allegare una dichiarazione complementare contenente il nome, lo status e l’indirizzo degli ultimi proprietari prima del cedente e il precedente articolo catastale, a meno che, nella dichiarazione, il richiedente non indichi i motivi per cui tale dato è sconosciuto.

Se la registrazione riguarda una quota di un bene in comunione non descritto, devono essere dichiarati i nomi, lo status e l’indirizzo di tutti i comproprietari.

Spese di registrazione

I diritti di registrazione devono essere pagati all’atto di presentazione della domanda o spediti insieme a quest’ultima. Tali diritti corrispondono al probabile importo finale da versare. Il mancato pagamento all’atto di presentazione della domanda di registrazione può comportare il rigetto immediato di quest’ultima.

Qualora i diritti non siano stati pagati e la domanda non sia stata respinta, il servizio di registrazione comunica alla parte interessata il termine entro il quale dovrà essere effettuato il pagamento a pena del rigetto della domanda.

La stessa procedura si applica qualora il pagamento iniziale sia insufficiente e non venga completato.

Domanda di registrazione presentata personalmente, a mezzo di posta ordinaria o per via elettronica

Le domande di registrazione di beni immobili possono essere presentate personalmente, mediante posta ordinaria o per via elettronica.

Le domande di registrazione presentate personalmente e a mezzo posta devono essere redatte per scritto, secondo la modulistica approvata con delibera dell’organo direttivo dell’Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. (Istituto dei registri e del notariato). I documenti destinati a comprovare i fatti da registrare e le summenzionate dichiarazioni complementari, se del caso, devono essere allegati ai moduli di domanda.

Non è necessario utilizzare i moduli succitati nel caso delle domande di registrazione redatte per iscritto dalle autorità pubbliche che intervengano in veste di soggetti passivi o attivi, dagli organi giurisdizionali, dall’Ufficio del pubblico ministero, dai curatori fallimentari o dagli agenti dell’esecuzione forzata, che siano presentate brevi manu o mediante posta ordinaria.

Le domande inoltrate da un giudice, dall’Ufficio del pubblico ministero, dagli agenti dell’esecuzione forzata o dagli ufficiali giudiziari che compiano atti propri degli agenti dell’esecuzione e, infine, dagli amministratori giudiziari, dovrebbero preferibilmente essere inviate elettronicamente, accompagnate dai documenti richiesti e dagli importi dovuti.

Si può inoltrare una domanda di registrazione di un immobile per via elettronica attraverso il sito http://www.predialonline.mj.pt. Le uniche procedure che non possono essere richieste online sono quelle dirette a giustificare, rettificare o contestare una decisione della conservatoria.

Per richiedere un atto di trasferimento della proprietà per via elettronica è necessario produrre un certificato digitale. I cittadini in possesso di una carta d’identità portoghese che abbiano attivato il certificato digitale associato a quest’ultima, gli avvocati, i notai e i procuratori possiedono già il certificato digitale.

I dirigenti e gli amministratori delle società commerciali e delle società di diritto civile aventi forma commerciale possono certificare che i documenti elettronici depositati sono conformi agli originali su supporto cartaceo quando presentano una domanda di registrazione online in cui le rispettive società sono parti interessate.

Nota bene:

Solo le persone fisiche e/o giuridiche legittimate dalla legge possono presentare domande di registrazione di beni immobili. Tali soggetti sono identificati nella risposta al quesito "La disposizione mortis causa deve essere registrata e, in caso affermativo, in che modo?" e, in particolare, nella parte che riguarda la registrazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

9.1 La nomina di un amministratore è obbligatoria o diventa tale solo su richiesta? Se essa è obbligatoria o lo diventa su richiesta, quali sono i necessari adempimenti a tal fine?

La nomina di un amministratore è obbligatoria qualora sia stata avviata una procedura successoria. In tale caso è obbligatorio nominare l’amministratore, al quale è attribuito il compito di amministrare l’eredità. L’interessato che richiede il procedimento inventariale indica chi, secondo la legge, debba compiere le funzioni di amministratore. Tale indicazione è inserita nell’apposito modulo di richiesta dell’inventario.

Nei casi di eredità giacente può non esistere una persona legalmente legittimata ad amministrare il patrimonio ereditario. In tale caso qualsiasi erede può compiere atti di amministrazione dell’eredità, anche prima di accettarla o rinunziarvi. Se esiste il rischio di perdita o deterioramento dei beni dell’eredità giacente, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di una qualsiasi parte interessata, nomina un curatore. L’eredità giacente è stata già definita nell’ambito della domanda "Qual è l’autorità competente (...) a ricevere una dichiarazione di rinuncia o di accettazione dell’eredità?".

9.2 Chi può eseguire una disposizione a causa di morte del defunto e/o chi può amministrarne il patrimonio?

Amministratore

L’amministrazione del patrimonio spetta in linea di principio all'amministratore, finché l’eredità non venga liquidata e divisa.

Per legge, i doveri dell’amministratore sono attribuiti nel seguente ordine:

a) al coniuge sopravvissuto, che non si trovi in una situazione di separazione legale né in regime di separazione dei beni, qualora sia un erede o detenga una quota del patrimonio appartenente alla coppia;

b) all’esecutore testamentario, salvo diversa disposizione del testatore;

c) ai congiunti che siano eredi legali;

d) agli eredi testamentari.

Se l’intero patrimonio è devoluto a legatari, il principale beneficiario delle disposizioni testamentarie agirà nel ruolo di amministratore in sostituzione degli eredi; a parità di condizioni, viene scelto il più anziano.

Esistono casi specifici in cui l’amministrazione di una porzione o dell’insieme dei beni ereditari può essere affidata all’esecutore o all’istituito, come si illustra di seguito.

Esecutore

In caso di successione testamentaria il testatore può affidare a una o più persone il compito di assicurare l’esecuzione del testamento o di eseguirlo direttamente in tutto o in parte. Tale istituto è detto "esecuzione testamentaria" e la persona designata è, appunto, l’esecutore testamentario.

Istituito

La sostituzione fedecommissaria, o fedecommesso, è una disposizione testamentaria con cui il testatore affida all’erede designato il compito di conservare i beni ereditari che, alla sua morte, andranno automaticamente a un’altra persona. L’erede designato è detto "istituito". Il beneficiario della sostituzione è detto "sostituito". L’istituito sfrutta e amministra i beni soggetti a fedecommesso.

9.3 Quali sono i poteri di un amministratore?

Poteri dell’amministratore (cabeça de casal)

L’amministratore amministra i beni del defunto e, se quest’ultimo era sposato in regime di comunione dei beni, amministra i beni comuni dei coniugi.

L’amministratore può chiedere agli eredi o a un terzo di consegnare i beni da amministrare che siano in loro possesso e può avviare un’azione possessoria contro gli eredi o i terzi e riscuotere i crediti dell’eredità qualora un ritardo possa pregiudicarne il recupero o allorché il pagamento sia effettuato spontaneamente.

L’amministratore deve vendere i frutti e gli altri beni deteriorabili e può usare i proventi delle vendite per pagare le spese del funerale, dei suffragi e gli oneri amministrativi.

L’amministratore può anche vendere i beni non deteriorabili nella misura necessaria per pagare le spese relative al funerale e ai suffragi, nonché per far fronte agli oneri amministrativi.

Oltre ai suddetti casi, i diritti relativi all’eredità possono essere fatti valere solo dagli eredi congiuntamente o contro tutti gli eredi.

Poteri dell’esecutore testamentario

Se l’esecutore è stato nominato nel testamento, questi eserciterà i poteri che gli sono stati conferiti dal testatore.

Se il testatore non specifica i poteri dell’esecutore testamentario, quest’ultimo dovrà svolgere i seguenti compiti: provvedere alle esequie del de cuius e pagare le relative spese; monitorare l’esecuzione delle disposizioni testamentarie e sostenere la loro validità in giudizio, ove necessario; compiere le funzioni dell’amministratore.

Il testatore può affidare all’esecutore testamentario il compito di adempiere i legati e gli altri atti di liberalità qualora egli/ella sia nominato amministratore e non sia necessario procedere all’inventario. A tal fine, l’esecutore può essere autorizzato dal testatore a vendere qualsiasi bene appartenente all’eredità (sia mobile sia immobile) o i beni indicati nel testamento.

Poteri dell’istituito

L’istituito non si limita ad amministrare i beni ereditari soggetti a fedecommesso, ma gode dei benefici da essi derivanti. Le disposizioni relative al godimento di tali beni sono applicabili nella misura in cui non sono incompatibili con il fedecommesso. L’istituito ha bisogno di un’autorizzazione del giudice per cedere o gravare con diritti reali i beni soggetti a fedecommesso.

Eredi e curatore dell’eredità giacente

L’eredità giacente costituisce un patrimonio autonomo con personalità giuridica e, pertanto, può essere un soggetto attivo o passivo di un’azione. In tale caso, se nessuno può amministrare l’eredità, è possibile adottare una delle seguenti soluzioni.

Prima di accettare o rinunziare all’eredità, ciascun erede può adottare misure amministrative urgenti nel periodo in cui l’eredità rimane giacente. Se viene presentata opposizione, nel caso in cui vi sia una pluralità di eredi, prevale la maggioranza.

Il curatore dell’eredità giacente può anche essere nominato dal tribunale. Il curatore ha il compito di applicare le necessarie procedure e di intentare le azioni che non possono essere differite senza mettere a rischio gli interessi della successione. Il curatore ha inoltre il compito di rappresentare l’eredità in tutte le azioni promosse contro di essa. Il curatore deve richiedere un’autorizzazione giudiziaria per cedere o gravare beni immobili, oggetti preziosi, titoli di credito, stabilimenti commerciali e altri beni rispetto ai quali la cessione o la costituzione di oneri non costituiscano atti di ordinaria amministrazione. Il giudice concede l’autorizzazione unicamente per evitare il deterioramento o la perdita dei beni stessi, per pagare i debiti dell’eredità nonché per far fronte alle spese delle migliorie necessarie o utili, o qualora sorga un’altra necessità urgente.

Quando l’eredità non è più giacente, perché è stata accettata, ma è rimasta indivisa, la legge permette a ogni erede di chiedere il riconoscimento giuridico del suo status di erede nonché la restituzione di tutti i beni ereditari o di parte di essi da chi ne sia in possesso in qualità di erede, in base a un altro titolo o senza alcun titolo. Tale procedura è detta azione possessoria e può essere esercitata da un solo un erede, senza la partecipazione degli altri eredi, ma non pregiudica il diritto dell’amministratore di chiedere la consegna dei beni che deve amministrare, come accennato in precedenza.

10 Quali sono i documenti tipicamente emessi secondo il diritto nazionale durante o alla fine del procedimento successorio che provano lo status e i diritti dei beneficiari? Essi hanno specifici effetti probatori?

Documenti attestanti la qualità di erede o legatario

  1. Sentenze;
  2. atti notarili;
  3. procedura semplificata diretta a confermare lo status di erede a cura del registro di stato civile.

Detti documenti attestano lo status di erede e/o legatario che sopravvive al de cuius.

Le sentenze, gli atti notarili e le procedure semplificate di abilitazione degli eredi sono documenti autentici con pieno valore probatorio.

L’abilitazione degli eredi e dei legatari è iscritta al registro di stato civile mediante la vidimazione del certificato di morte del defunto.

Documenti attestanti la divisione dell’eredità

Nell’ambito della successione litigiosa:

  1. una sentenza resa dal giudice competente che ratifica la divisione dell’eredità in esito al procedimento successorio. La sentenza stabilisce le modalità di determinazione delle quote (per esempio i beni ereditati da ciascun erede o legatario). Si tratta di un documento autentico con pieno valore probatorio.

Nell’ambito della successione volontaria:

  1. una scrittura privata redatta dinanzi ad un avvocato o ad un procuratore, che stabilisce come devono essere assegnate le quote. Non si tratta di un atto autentico, ma di un documento privato autenticato, che in questo caso ha un valore probatorio equivalente a quello pieno.
  2. Un documento che stabilisce la divisione dei beni nella procedura di successione semplificata presso l’ufficiale dello stato civile. Si tratta di un documento autentico con pieno valore probatorio.
  3. Un atto pubblico relativo alla divisione dei beni redatto dal notaio. Si tratta di un documento autentico con pieno valore probatorio.

Uno qualsiasi dei suddetti documenti che conferma la divisione può formare la base per registrare il trasferimento di proprietà dei beni ereditari a favore dell’erede o del legatario, a prescindere dalla forza probatoria piena.

Nota finale

L’informazione fornita in questa scheda ha carattere generale, non è esaustiva e non è vincolante per il Punto di contatto, la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali o qualsiasi altro destinatario, né dispensa dalla necessità di consultare la normativa applicabile.

 

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Ultimo aggiornamento: 31/10/2023

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