La presente sezione contiene informazioni generali sulla giurisprudenza ungherese, e una descrizione delle banche dati giurisprudenziali pertinenti con i relativi link.
Trova informazioni a seconda delle regioni
L'Act CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione degli organi giudiziari prevede che dal 1° gennaio 2012 la Curia (Corte Suprema ungherese), le cinque corti d'appello e gli organi giudiziari amministrativi nonché gli organi giudiziari che si pronunciano in materia di controversie di lavoro (questi ultimi soltanto quando una decisione amministrativa impugnata in una causa di diritto amministrativo è stata emessa in un procedimento di primo grado, e la decisione del giudice non è soggetta a impugnazione ordinaria) sono tenuti a pubblicare la decisione sul merito della causa in format elettronico nella raccolta della giurisprudenza degli organi giudiziari ungheresi (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Attualmente la raccolta della giurisprudenza ungherese è accessibile sul sito web del registro delle decisioni anonime (Anonim Határozatok Tára - link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (In passato la Suprema corte e le cinque corti d'appello regionali, in base all'obbligo di cui alla legge XC del 2005 sulla libertà dell'informazione elettronica erano tenute a pubblicare tutte le decisioni nel merito dal 1° luglio 2007.)
Le pronunce emesse nei seguenti procedimenti costituiscono un'eccezione e pertanto non devono essere pubblicate nella raccolta della giurisprudenza:
Inoltre, la Curia è tenuta a pubblicare le decisioni di uniformità giudiziaria (link: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), le sentenze di principio (link: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) e le altre pronunce di principio (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek) Inoltre, queste decisioni sono disponibili sul sito web del registro delle decisioni anonime (link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).
Il presidente dell'organo giudiziario che ha emesso la decisione deve pubblicarla nella raccolta della giurisprudenza entro 30 giorni dalla data di deposito della stessa.
La descrizione della decisione pubblicata deve comprendere il nome dell'organo giudiziario e del settore legislativo, l'anno in cui la decisione è stata emessa, il numero di riferimento e le disposizioni in base alle quali la decisione è stata emessa dall'organo giudiziario.
Di regola tutti i dati personali delle parti devono essere cancellati dalle decisioni ("decisione anonima") e le parti devono essere individuate in base al ruolo che avevano nel procedimento.
Non ci sono titoli specifici in quanto il motore di ricerca emette tutti i dati rilevanti dei risultati. Nell'elenco dei risultati si trova un numero di identificazione che si riferisce ai dati che è anche sottolineato nell'elenco dei risultati (organo giudiziario, tipo di procedimento).
(Le regole nel dettaglio per descrivere le decisioni pubblicate nella raccolta della giurisprudenza sono stabilite nel decreto n. 29/2007 del 31 maggio 2007 del Ministero della giustizia).
La giurisprudenza è disponibile in format .rtf.
La Curia e le corti d'appello regionali sono tenute a pubblicare tutte le decisioni sul merito. Inoltre, tutte le decisioni degli organi giudiziari inferiori direttamente connesse a queste decisioni devono essere pubblicate.
Gli organi giudiziari amministrativi e di diritto del lavoro sono tenuti a pubblicare le relative decisioni nel merito soltanto nel caso in cui siano state emesse nei procedimenti amministrativi di primo grado, e la decisione del giudice non possa essere impugnata.
Inoltre, i presidenti degli organi giudiziari possono decidere se intendono pubblicare altre decisioni nel merito.
Sito internet centrale: Bíróság.
Corti supreme |
Altri organi giudiziari |
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Sono disponibili informazioni sulle impugnazioni |
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No |
No |
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Sì |
a un altro tribunale nazionale (Corte costituzionale)? alla Corte di giustizia dell'Unione europea? alla Corte europea dei diritti dell'uomo? |
No No No |
No No No |
A livello nazionale? |
A livello di organi giudiziari? |
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Esistono norme vincolanti riguardanti la pubblicazione della giurisprudenza? |
Si |
Si |
Corti supreme |
Altri organi giudiziari |
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Viene pubblicata tutta la giurisprudenza o solo una selezione? |
Tutta la giurisprudenza |
Solo una selezione |
Se viene fatta una selezione, quali sono i criteri adottati? |
Le cinque corti d'appello pubblicano tutte le decisioni di merito. Sono pubblicate anche tutte le decisioni dei tribunali inferiori direttamente correlate a queste decisioni. Inoltre, i presidenti dei collegi giudicanti possono decidere se pubblicare altre decisioni di merito. A partire dal 1° luglio 2007. |
Portale degli organi giudiziari ungheresi
Si, la consultazione della banca dati è gratuita.
A partire dal 1° luglio 2007 tutte le decisioni nel merito della Curia (la cui denominazione prima del 1° gennaio 2012 era la Corte Suprema) e delle cinque corti d'appello regionali, e dal 1° gennaio 2012 le decisioni nel merito degli organi giudiziari amministrativi e del lavoro nelle cause di diritto amministrativo (laddove una decisione nell'ambito del diritto amministrativo impugnata fosse emessa nel procedimento di primo grado e la decisione della Corte non fosse impugnabile con appello ordinario).
Tutte le decisioni degli organi giudiziari inferiori direttamente connesse a queste decisioni.
Altre decisioni emesse dal presidente dell'organo giudiziario.
Tutti i dati personali delle parti devono essere cancellati dalle decisioni e le parti devono essere identificate in base al ruolo che avevano nel procedimento. Tuttavia, non devono essere cancellate le seguenti informazioni:
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