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L’autorità giurisdizionale garantisce, a coloro che siano parti di un procedimento civile o amministrativo e non conoscano la lingua del procedimento (fatta eccezione per i rappresentanti di persone giuridiche), il diritto di prendere conoscenza dei documenti contenuti nel fascicolo e di prendere parte al procedimento con l’ausilio di un interprete.
Le parti del procedimento sono anche libere di scegliere i propri traduttori e interpreti di fiducia.
Nei procedimenti penali, qualora non conoscano la lingua ufficiale, gli imputati o indagati, le vittime e i loro rappresentanti, i testimoni, gli esperti, i periti, i revisori e chiunque altro sia convocato dal giudice a prendere parte al procedimento, sono autorizzati ad usare una lingua che conoscono e a nominare gratuitamente un interprete, che sarà disposto dal giudice.
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