I registri delle imprese nei paesi dell'UE

Slovacchia

Questa sezione fornisce una panoramica del registro delle imprese slovacco.

Contenuto fornito da
Slovacchia

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese slovacco?

L'obchodný register (registro delle imprese) è un registro pubblico che raccoglie informazioni specifiche su singoli imprenditori, società e altre persone giuridiche previste dalla legge laddove ciò sia stabilito da una specifica normativa.

Il registro è gestito dal punto di vista della programmazione e della tecnica dal Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministero della giustizia della Repubblica slovacca).

Il registro delle imprese è gestito dalle Registrové súdy (cancelleria dei tribunali distrettuali nella sede dell'organo giurisdizionale regionale).

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Il registro delle imprese e la raccolta degli atti sono accessibili a chiunque. La consultazione del registro delle imprese e i relativi estratti sono a pagamento.

Tuttavia, quando un richiedente desidera ottenere una versione elettronica di un estratto del registro delle imprese, una versione elettronica di un atto depositato o una conferma elettronica secondo cui un dato atto non è stato depositato presso la raccolta degli atti, il tribunale responsabile della gestione del registro ne consegna una copia elettronica a titolo gratuito.

Anche un estratto del registro delle imprese, una copia di un atto depositato o la conferma secondo cui un atto non è stato depositato presso la raccolta degli atti possono essere ottenuti gratuitamente presentando domanda via il sistema di interconnessione dei registri centrali, del commercio e delle imprese (sistema di interconnessione BRIS).

Come consultare il registro delle imprese?

Il motore di ricerca è disponibile in slovacco e in inglese.

La consultazione del registro delle imprese può essere effettuata utilizzando i seguenti criteri di ricerca:

In quale misura i documenti presenti nel registro sono affidabili?

La legge n. 513/1991 sul codice commerciale, nella sua versione più recente, stabilisce quando è possibile invocare i dati registrati e, ove opportuno, il contenuto dei documenti depositati nel registro delle imprese.

I dati inseriti nel registro delle imprese sono opponibili nei confronti di terzi dalla data della loro pubblicazione. Il contenuto dei documenti la cui pubblicazione è prevista dalla legge è opponibile nei confronti di terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del commercio, della notifica del deposito di tali atti presso la raccolta degli atti.

Da quel momento i terzi possono invocare le informazioni o il contenuto dei documenti suddetti. Tuttavia, questo non vale se la persona registrata interessata dimostra che i terzi avevano conoscenza delle informazioni o del contenuto degli atti.

La persona registrata non può tuttavia opporre le informazioni pubblicate o il contenuto di atti a terzi se non dopo 15 giorni dalla data della pubblicazione se i terzi dimostrano che non potevano averne conoscenza.

Dopo questo periodo, i dati registrati e il contenuto dei documenti depositati presso la raccolta degli atti possono pertanto essere opponibili.

I terzi possono sempre riferirsi al contenuto di atti e informazioni che non sono stati ancora iscritti nel registro del commercio o depositati alla raccolta degli atti, a meno che questi non producano effetti soltanto in seguito all'iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso di una discrepanza tra i dati registrati e quelli pubblicati o il contenuto dei documenti depositati e pubblicati, la persona registrata (l'impresa registrata) può soltanto invocare la versione pubblicata nei confronti dei terzi. Tuttavia, essa può opporli se dimostra che il terzo aveva conoscenza del contenuto dei dati registrati o del contenuto dei documenti depositati.

Storia del registro delle imprese

Il registro delle imprese è stato istituito nel 1992, in seguito all'approvazione della legge n. 513/1991 sul codice del commercio e ha sostituito un precedente registro delle imprese.

Il codice del commercio (articoli 27-34) ha disciplinato l'ambito di applicazione legale del registro delle imprese fino al 2004.

Il 1° febbraio 2004 è entrata in vigore la legge speciale n. 530/2003 sul registro delle imprese, che modifica e integra alcune leggi, introducendo nuovi requisiti legali relativi ai registri delle imprese. Con l'introduzione della legge speciale, la regolamentazione del registro delle imprese che figurava nel codice del commercio è stata da questo parzialmente soppressa.

Oggi il registro delle imprese è in forma elettronica. La raccolta degli atti è in forma cartacea ed elettronica. (Modifica in vigore dal 1° ottobre 2020 - La raccolta degli atti è in forma elettronica a meno che la legge n. 530/2003 Rec. (legge sul registro del commercio) non disponga altrimenti.)

Link correlati

Registro delle imprese

Registro delle imprese slovacco

Ultimo aggiornamento: 25/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.