I registri delle imprese nei paesi dell'UE

Romania

La presente sezione presenta una panoramica del registro delle imprese rumeno, tenuto dall'Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC, Ufficio nazionale del registro delle imprese) in seno al ministero della Giustizia.

Contenuto fornito da
Romania

Storia dell'istituzione del registro nazionale

Quando è stato istituito?

Il registro delle imprese è stato istituito nel 1990 conformemente alla legge n. 26/1990 sul registro delle imprese.

A norma del decreto di urgenza del governo n. 129 del 10 ottobre 2002 che ha modificato la legge n. 26/1990 sul registro delle imprese e del decreto di urgenza del governo n. 76/2001 concernente la semplificazione di talune formalità amministrative per la registrazione e l'autorizzazione delle operazioni effettuate dagli operatori economici, l'ONRC è un ente pubblico dotato di personalità giuridica, che opera sotto l'egida del ministero della Giustizia. L'ufficio è responsabile della tenuta, dell'organizzazione e della gestione del registro centrale informatizzato delle imprese.

Esistono poi diversi uffici del registro delle imprese facenti capo all'ONRC, situati a Bucarest e in ciascuno dei 41 distretti della Romania, cui compete la tenuta, l'organizzazione e la gestione dei registri locali delle imprese.

Quando è stato digitalizzato?

Nella seconda metà del 2011 è stato creato un portale dedicato a fornire nuovi servizi online alle imprese e ad altri soggetti interessati.

Obiettivi dell'ONRC:

  • fornire alle imprese, agli enti pubblici, ai media e ad altri soggetti interessati informazioni sulle operazioni iscritte nel registro delle imprese;
  • ridurre il tempo necessario per ottenere le informazioni;
  • ridurre l'affluenza eccessiva presso gli uffici del registro di imprese;
  • ridurre i tempi necessari per il deposito dei documenti da iscrivere nel registro delle imprese;
  • semplificare le procedure per l'iscrizione delle imprese, la fornitura di informazioni finanziarie e la richiesta di informazioni e documenti;
  • fornire ai soggetti interessati che presentano la richiesta online informazioni in tempo reale sui dati contenuti nel registro delle imprese.

Qual è l'attuale normativa applicabile?

Legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese

Legge n. 31/1990

Decreto di urgenza del governo n. 44/2008

Legge n. 129/2019

Norme in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese e degli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali

Decisione di approvazione degli oneri e dei diritti applicabili a talune operazioni svolte dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese e dagli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali

Quali informazioni offre il registro delle imprese?

Chi ha il diritto di accedere al registro?

L'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet dell'ONRC è gratuito per qualsiasi soggetto interessato ed è garantito 24 ore su 24. Il sito internet https://www.onrc.ro/index.php/ro/ fornisce accesso a informazioni in merito a:

  • modulistica e documenti necessari per richiedere iscrizioni nel registro delle imprese e nel registro centrale dei titolari effettivi;
  • modulistica necessaria e modalità di rilascio di certificati, nonché iter da seguire per ottenere informazioni, copie semplici o autentiche e duplicati;
  • informazioni generali per soggetti interessati allo svolgimento di determinate attività regolamentate, se del caso (imprese, persone fisiche, persone giuridiche, autorità ed enti pubblici, ecc.);
  • normativa applicabile al registro delle imprese/registro centrale dei titolari effettivi;
  • informazioni di interesse pubblico;
  • comunicazioni/comunicati stampa, eventi;
  • informativa sul trattamento dei dati personali;
  • dati di contatto dell'ONRC e degli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali (indirizzo postale della sede legale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono/fax).

Sul sito internet del registro delle imprese sono disponibili:

  1. documenti;
  2. informazioni e servizi strutturati in sezioni e altri servizi;
  3. informazioni relative all'ONRC e agli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali;
  4. varie informazioni di interesse pubblico liberamente accessibili;
  5. moduli utilizzati dall'ente;
  6. formalità per richiede iscrizioni nel registro delle imprese per ciascuna categoria di imprese e operazioni;
  7. formalità per richiedere iscrizioni nel registro centrale dei titolari effettivi tenuto dall'ONRC per le persone giuridiche tenute a presentare domanda di iscrizione nel registro delle imprese;
  8. statistiche relative alle operazioni iscritte;
    • storia dell'ente;
    • rete degli uffici del registro delle imprese;
    • moduli (per imprese, ecc.) e formalità;
    • oneri e diritti per i servizi dell'ONRC;
    • servizi;
    • legislazione;
    • dati statistici;
    • contenuti multimediali.

È possibile accedere gratuitamente alle informazioni disponibili sul portale dei servizi elettronici dell'ONRC 24 ore su 24, dopo essersi registrati gratuitamente come utenti (creando un nome utente e una password).

I servizi forniti tramite il portale dell'ONRC sono gratuiti o a pagamento, a seconda delle disposizioni giuridiche vigenti.

Nel registro delle imprese sono iscritti tutti i documenti, gli atti, i riferimenti e l'identità delle imprese la cui iscrizione è obbligatoria per legge, nonché ogni altro atto o documento espressamente previsto dalla normativa.

I servizi online forniti dal registro delle imprese sono disponibili sul portale dei servizi elettronici, realizzato nel quadro dei programmi operativi settoriali "Migliorare la competitività economica" e "Investimenti per il tuo futuro!" nell'ambito del progetto "Servizi online (e-government) forniti alle imprese dall'ONRC mediante un portale dedicato".

Sul portale dei servizi elettronici dell'ONRC sono disponibili i seguenti servizi online:

  • InfoCert;
  • Recom online;
  • verifica della disponibilità di una denominazione/ragione sociale e relativa prenotazione online;
  • verifiche preliminari (disponibilità e/o prenotazione di una denominazione/ragione sociale per le persone giuridiche, le persone fisiche, le imprese individuali e le imprese familiari);
  • iscrizione di dati nel registro delle imprese e autorizzazione delle persone giuridiche;
  • aggiornamento dei recapiti delle società iscritte nel registro delle imprese;
  • disponibilità di informazioni aggiornate sulle attività passate della società e statistiche;
  • rilascio di documenti (certificati);
  • stato della pratica;
  • notifica di domande presentate al registro delle imprese;
  • provvedimenti di rinvio dell'esame di domande presentate al registro delle imprese;
  • pubblicazione di informazioni sulle diverse situazioni delle persone giuridiche nel Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC, bollettino elettronico del registro delle imprese);
  • dati statistici (operazioni iscritte nel registro centrale delle imprese, società con capitale estero);
  • moduli offline del registro delle imprese;
  • registrazione della dichiarazione relativa al titolare effettivo della persona giuridica;
  • fornitura di informazioni estratte dal registro centrale dei titolari effettivi.

Il servizio "Recom online" in abbonamento è accessibile 24 ore su 24, previa conclusione di un contratto con il titolare effettivo, e fornisce a pagamento le seguenti informazioni sulle imprese:

  • denominazione e forma giuridica dell'organizzazione;
  • informazioni di identificazione (numero consecutivo nel registro delle imprese, identificativo unico europeo, codice unico di registrazione, indirizzo postale della sede legale/operativa, recapiti dell'impresa (telefono, fax));
  • sede legale/operativa (attestazione della sede legale, la data a partire dalla quale è valida l'attestazione della sede legale, la data della relativa scadenza e la durata della sede legale);
  • capitale sottoscritto e versato;
  • attività principale dell'impresa dichiarata/autorizzata;
  • attività secondarie dell'impresa dichiarate/autorizzate;
  • dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche associate;
  • dati identificativi degli amministratori;
  • dati relativi ai loghi;
  • dati relativi a controllate/succursali/sottodivisioni (sede legale, telefono);
  • dati relativi alle sedi secondarie/ai siti di lavoro (sede legale, telefono);
  • dati relativi alle sedi legali e/o alle attività autorizzate a norma dell'articolo 15 della legge n. 359/2004 o dell'articolo 121 della legge n. 265/2022;
  • dati relativi alla proprietà;
  • dati relativi agli accordi con i creditori;
  • dati relativi ai fatti di cui all'articolo 21, lettere da e) a h), della legge n. 26/1990 o all'articolo 103 della legge n. 265/2022;
  • dati relativi ad altri riferimenti;
  • dati relativi allo stato patrimoniale (fatturato, numero medio dei dipendenti, utile lordo), se forniti dal ministero delle Finanze.

Tra i servizi disponibili gratuitamente figurano:

  • Recom online (componente gratuita del servizio);
  • moduli elettronici;
  • richiesta online di iscrizione nel registro delle imprese;
  • registrazione online della dichiarazione relativa ai titolari effettivi delle persone giuridiche;
  • accesso online alle informazioni conservate nel registro centrale dei titolari effettivi (per autorità/enti con poteri di vigilanza/controllo e soggetti segnalanti nell'applicazione delle misure di verifica della clientela "know your customer");
  • verifica della disponibilità di una denominazione/ragione sociale e relativa prenotazione online;
  • informazioni sullo stato delle domande di iscrizione nel registro delle imprese;
  • consultazione della sezione relativa ai provvedimenti di rinvio dell'esame delle domande di iscrizione nel registro delle imprese;
  • accesso a determinate informazioni pubbliche (bilanci, scioglimenti volontari, ecc.) tramite il BERC.

I principali servizi forniti dal BERC sono:

  • consultazione degli statuti societari pubblicati;
  • consultazione dei bollettini in cui sono pubblicati gli statuti societari;
  • rilascio del documento attestante la pubblicazione di uno statuto (prova di pubblicazione);
  • ricezione di notifiche relative agli statuti pubblicati;
  • divulgazione di comunicazioni di interesse.

INFORMAZIONE IMPORTANTE: tutte le sezioni del sito internet e del portale sono accessibili gratuitamente 24 ore su 24.

Accesso alle informazioni conservate nel registro delle imprese

La comunicazione delle informazioni conservate nel registro delle imprese e il rilascio di copie dei relativi documenti avvengono conformemente all'articolo 11 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese.

1. Il registro delle imprese è pubblico. L'ufficio del registro delle imprese, su richiesta e a spese del soggetto interessato e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, rilascia informazioni e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese in lingua rumena, nonché certificati che attestano l'iscrizione o la mancata iscrizione di determinati documenti o atti, copie semplici e/o autentiche di tutti i documenti, o di parti di essi, iscritti o presentati nel modulo trasmesso a sostegno della domanda di iscrizione.

2. Le richieste di informazioni e documenti devono essere presentate all'accettazione oppure inviate a mezzo posta, tramite corriere o per via elettronica, unitamente a una copia del documento di identità, tranne nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta con firma elettronica qualificata.

3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia i documenti di cui al punto 1 per via elettronica, ossia in formato elettronico, firmati utilizzando la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato, se del caso, oppure in formato cartaceo, presso la sede legale dell'ONRC o gli uffici del registro delle imprese, oppure a mezzo posta o tramite corriere.

4. Le copie sono debitamente autenticate. Le copie elettroniche sono autenticate mediante apposizione della firma elettronica. Su richiesta, possono essere rilasciate anche copie non autenticate.

5. Il pubblico può consultare copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui al punto 1 anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

6. I documenti trasmessi per via elettronica sono inoltre reperibili collegandosi allo sportello elettronico unico, come previsto dal decreto di urgenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi in Romania, approvato nella forma modificata e integrata dalla legge n. 68/2010, e successive modifiche.

7. Per la comunicazione di informazioni e il rilascio di documenti è previsto il pagamento di un diritto, istituito con provvedimento del ministro della Giustizia, che non può superare i costi amministrativi necessari per la fornitura delle informazioni o dei documenti in questione e che comprende i costi per lo sviluppo e il mantenimento del registro delle imprese.

8. Le informazioni e i documenti di cui al punto 1 sono forniti gratuitamente alle autorità e agli enti pubblici, nonché alle rappresentanze diplomatiche accreditate in Romania.

9. Le informazioni di cui al punto 1 sono fornite gratuitamente a persone giuridiche diverse da quelle elencate al punto 8 ove ciò sia espressamente previsto dalla legge.

10. L'ONRC e gli uffici del registro delle imprese rilasciano gratuitamente a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione informazioni specifiche conservate nel registro delle imprese, che possono essere utilizzate esclusivamente per informare il pubblico.

Quali informazioni sono conservate nel registro delle imprese?

Quali tipi di dati vengono conservati (soggetti iscritti nel registro pubblico, informazioni concernenti insolvenze, relazioni finanziarie…)?

In conformità della legge n. 265/2022, il registro delle imprese contiene informazioni relative alle imprese iscritte, ossia:

  • società;
  • società nazionali;
  • imprese nazionali;
  • imprese pubbliche;
  • società cooperative;
  • organizzazioni cooperative;
  • gruppi di interesse economico;
  • gruppi europei di interesse economico;
  • società europee;
  • società cooperative europee;
  • imprenditori individuali;
  • imprese individuali;
  • imprese familiari; e
  • altre persone fisiche o giuridiche previste dalla legge.

Le imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 265/2022 sono tenute, nell'esercizio della loro attività o al termine della stessa, a richiedere l'iscrizione nel registro di riferimenti relativi ai documenti e agli atti soggetti all'obbligo giuridico di iscrizione.

I documenti e gli atti che devono essere iscritti nel registro delle imprese sono elencati agli articoli da 88 a 100 della legge n. 265/2022.

Le persone giuridiche iscritte nel registro delle imprese o, se del caso, i soggetti interessati devono presentare agli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali i seguenti documenti da iscrivere nel registro:

  1. il prospetto di emissione di capitale ai fini della costituzione di una società per azioni mediante sottoscrizione pubblica e dell'autorizzazione della sua pubblicazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese, nonché ogni sua modifica;
  2. il prospetto di emissione di capitale ai fini di un aumento del capitale sociale di società per azioni mediante sottoscrizione pubblica e dell'autorizzazione della sua pubblicazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese, nonché ogni sua modifica;
  3. la decisione dell'organo di gestione, laddove l'iscrizione di tali informazioni nel registro delle imprese e la loro pubblicazione siano obbligatorie per legge;
  4. prova della proroga del termine per detenere legalmente i locali della sede legale e/o di quella secondaria;
  5. rendiconti finali di liquidazione e distribuzione dei beni e, se del caso, il rendiconto concernente l'attività di gestione svolta dagli amministratori e dai membri del consiglio di amministrazione, qualora uno o più di tali soggetti siano nominati liquidatori;
  6. i documenti relativi alle operazioni aziendali;
  7. i libri sociali e le scritture contabili della persona giuridica cancellata dal registro delle imprese, laddove non vi siano più soci/azionisti o laddove questi si rifiutino di tenerli;
  8. la decisione dell'assemblea generale dei soci/degli azionisti in merito all'acquisizione da parte della società di beni da un fondatore o azionista, laddove tale iscrizione sia obbligatoria a norma del diritto societario;
  9. il ricorso presentato contro la decisione del conservatore del registro;
  10. l'impugnazione depositata contro l'assemblea generale dei soci/degli azionisti e l'impugnazione depositata contro altri atti espressamente prevista dalla legge;
  11. il progetto di una fusione o scissione;
  12. la firma depositata, per quanto riguarda i gruppi di interesse economico, i gruppi europei di interesse economico e le società cooperative;
  13. la domanda di cancellazione dal registro delle imprese depositata dal soggetto che si ritiene leso dall'iscrizione di informazioni nel registro;
  14. qualsiasi altro documento di cui la legge prevede l'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese.

I soggetti interessati a richiedere iscrizioni nel registro relative a documenti la cui pubblicazione non è obbligatoria per legge devono compilare a tale fine l'apposita domanda, allegandovi i documenti corrispondenti e, se del caso, la prova del pagamento dei diritti applicabili.

Nel registro delle imprese devono essere iscritti:

  1. la relazione dell'amministratore delle procedure di insolvenza oppure, se del caso, del liquidatore, indicante le cause e le circostanze che hanno determinato l'insolvenza del debitore;
  2. la notifica dell'apertura della procedura di insolvenza ordinaria/semplificata;
  3. la copia del piano di riorganizzazione proposto;
  4. la notifica dell'apertura di una procedura di fallimento secondo la procedura di insolvenza ordinaria/semplificata;
  5. la sentenza definitiva dell'organo giurisdizionale che ha ritenuto l'amministratore legale responsabile della corresponsione di un risarcimento;
  6. il verbale che accerta l'accordo di ristrutturazione nel quadro della procedura di accordo di ristrutturazione del debito;
  7. il piano di ristrutturazione nell'ambito della procedura di accordo con i creditori;
  8. le decisioni degli organi giurisdizionali riguardanti l'apertura e la chiusura della procedura di accordo con i creditori ai sensi della legge n. 85/2014 e successive modifiche;
  9. le sentenze degli organi giurisdizionali pronunciate nel contesto della procedura di insolvenza che sono comunicate agli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali a norma di legge;
  10. ulteriori documenti prodotti da organi giurisdizionali, dall'amministratore delle procedure di insolvenza o dal liquidatore a norma di legge.

Sulla base dei suddetti documenti, nel registro delle imprese sono effettuate le seguenti iscrizioni in relazione alle imprese iscritte nel registro che sono soggette a una procedura di insolvenza o di prevenzione dell'insolvenza:

  1. l'apertura di una procedura di insolvenza (ordinaria/semplificata);
  2. l'apertura di una procedura di riorganizzazione sotto la supervisione del giudice a seguito della conferma del piano di riorganizzazione proposto;
  3. il fallimento (secondo una procedura ordinaria/semplificata);
  4. il fatto che il debitore sia stato privato del proprio diritto di dirigere l'impresa;
  5. il fatto che l'amministratore legale sia stato ritenuto responsabile della corresponsione di un risarcimento;
  6. la designazione dell'amministratore delle procedure di insolvenza o del liquidatore, se del caso;
  7. la designazione dell'amministratore speciale;
  8. la sostituzione dell'amministratore delle procedure di insolvenza o del liquidatore, se del caso;
  9. la chiusura della procedura di riorganizzazione sotto la supervisione del giudice;
  10. la chiusura della procedura di fallimento;
  11. la cancellazione del debitore dal registro;
  12. la modifica dell'atto costitutivo del debitore in qualità di persona giuridica, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza, ai sensi di una sentenza di un organo giurisdizionale passata in giudicato che ha accertato il piano di riorganizzazione;
  13. la conferma dell'accordo di ristrutturazione nel quadro della procedura di accordo di ristrutturazione del debito;
  14. la dichiarazione del piano di ristrutturazione nell'ambito della procedura di accordo con i creditori;
  15. l'apertura e la chiusura di una procedura di accordo con i creditori;
  16. ulteriori riferimenti previsti dalla legge, per i debitori iscritti nel registro delle imprese ai quali si applica la procedura di insolvenza.

Il registro centrale dei titolari effettivi

Conformemente alla legge n. 129/2019 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e che modifica e integra taluni atti legislativi, come successivamente modificata e integrata, l'ONRC ha il compito di tenere il registro centrale dei titolari effettivi, che elenca i titolari effettivi delle persone giuridiche che devono presentare domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

L'accesso al registro centrale dei titolari effettivi è consentito, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai seguenti soggetti:

  1. autorità aventi poteri di vigilanza e controllo, organi giudiziari ai sensi della legge n. 135/2010 sul codice di procedura penale e successive modifiche e integrazioni e l'ONRC, cui deve essere consentito l'accesso con tempestività, senza alcun vincolo e senza allertare il soggetto interessato;
  2. soggetti segnalanti quando si applicano le misure "know your customer";
  3. qualsiasi persona fisica o giuridica (a pagamento).

Quali documenti vengono depositati/conservati (fascicoli, libro degli atti, statuti, verbali delle assemblee generali…)?

L'iscrizione di persone giuridiche, imprenditori individuali, imprese individuali e imprese familiari che svolgono attività economica ed aventi la propria sede legale/operativa nella circoscrizione di un organo giurisdizionale comporta che il registro delle imprese tenga iscrizioni dei documenti depositati dai soggetti in fase di iscrizione e funga da archivio ufficiale degli atti costitutivi o dei relativi atti modificativi e degli altri documenti espressamente previsti dalla legge.

L'archiviazione dei documenti comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese consiste nella tenuta e nella conservazione, su supporto cartaceo e/o in formato elettronico, di tutti i suddetti documenti, nonché dei documenti attestanti le iscrizioni effettuate dai soggetti iscritti, il bilancio annuale, la relazione e, se del caso, rispettivamente, la relazione consolidata del consiglio di gestione e del consiglio di amministrazione, la relazione del revisore dei conti o la relazione del revisore finanziario, se del caso, il bilancio consolidato annuale e i registri delle persone giuridiche, che sono presentati al registro delle imprese.

Il fascicolo di ogni impresa iscritta nel registro delle imprese comprende tutti i documenti presentati in relazione all'iscrizione o a qualsiasi operazione che sia iscritta nel registro delle imprese a norma di legge, così come la documentazione attestante l'iscrizione. I documenti iscritti nel registro delle imprese ai fini dell'espletamento di determinate procedure di preiscrizione previste dalla legge sono conservati in un fascicolo separato. Dopo l'iscrizione, tali documenti sono allegati al fascicolo dell'impresa pertinente.

I documenti delle persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro delle imprese sono archiviati nel rispetto delle disposizioni della legge nazionale n. 16/1996 in materia di archiviazione, come ripubblicata.

Come posso effettuare una ricerca (e quali sono i criteri di ricerca disponibili)?

Sul sito internet del registro

Il soggetto interessato può ricercare informazioni sul sito internet dell'ONRC digitando una parola chiave nel campo di ricerca.

Quali sono i criteri di ricerca disponibili?

È possibile eseguire una ricerca all'interno dei contenuti gratuiti del servizio Recom online in base ai criteri seguenti:

  • nome dell'impresa;
  • numero di iscrizione nel registro delle imprese;
  • numero di riferimento fiscale;
  • distretto in cui si trova la sede legale/operativa.

Le informazioni generali per i soggetti interessati offerte a titolo gratuito dal servizio Recom online includono:

  1. società e forma giuridica;
  2. sede legale/operativa e, per le succursali, lo Stato membro di registrazione;
  3. numero di riferimento nel registro delle imprese, identificativo unico europeo e numero di riferimento fiscale;
  4. stato;
  5. eventuale sito internet;
  6. rappresentanti legali della persona giuridica, indicando se questi hanno la facoltà di agire congiuntamente o separatamente, e rappresentanti dell'impresa familiare;
  7. succursali aperte in un altro Stato membro, compresi la società, il numero di registrazione, l'identificativo unico europeo e lo Stato membro in cui la succursale è registrata.

Come posso ottenere documenti?

Gratuitamente?

Le informazioni e i documenti relativi alle imprese iscritte nel registro sono forniti gratuitamente alle autorità e agli enti pubblici, fatta eccezione per quelli interamente finanziati con entrate proprie, agli organi giurisdizionali e agli uffici dei pubblici ministeri ad essi annessi, alle rappresentanze diplomatiche accreditate e ad altre persone giuridiche previste dalla legge.

L'ONRC e gli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali rilasciano gratuitamente a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione informative specifiche iscritte nel registro delle imprese. Le informazioni rilasciate a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione possono essere utilizzate esclusivamente per informare il pubblico.

A pagamento?

L'ONRC rilascia a spese del richiedente informazioni e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché certificati che attestano l'iscrizione o la mancata iscrizione di determinati documenti o atti, nonché copie semplici e autentiche delle iscrizioni nel registro e di iscrizioni estratte dai documenti presentati, dietro pagamento di diritti. I documenti in questione possono essere richiesti e trasmessi per posta.

Come posso ottenere informazioni, certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, certificati che attestano l'iscrizione o la mancata iscrizione di determinati documenti o atti, nonché copie semplici e/o autentiche di tutti i documenti iscritti o presentati?

Modalità di accesso alle informazioni:

  • online, accedendo al servizio InfoCert (non è richiesta la firma elettronica; il pagamento può essere effettuato soltanto mediante carta);
  • online, tramite il portale dell'ONRC, a questo indirizzo (è richiesta una firma elettronica; il pagamento può essere effettuato mediante carta o vaglia postale);
  • indirizzo di posta elettronica: onrc@onrc.ro (pagamento tramite vaglia postale o allo sportello);
  • fax al numero +40 213160829 (pagamento mediante vaglia postale o allo sportello);
  • per posta (pagamento tramite vaglia postale; vengono addebitati diritti supplementari pari a 7,68 RON);
  • presso l'accettazione dell'ONRC e degli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali.

Il servizio InfoCert consente il rilascio di certificati online e/o la fornitura di informazioni estratte dal registro delle imprese. È possibile accedere al servizio tramite il portale dell'ONRC, nella sezione Informații (Informazioni) – Certificate constatatoare (Certificati) o Informații RC și copii certificate (Informazioni e copie di certificati del registro delle imprese), ed effettuare il pagamento online mediante carta Visa o Mastercard. Il servizio elettronico InfoCert recupera automaticamente i documenti con firma elettronica, senza l'intervento del titolare dei dati, 24 ore su 24, tutti i giorni feriali, e il pagamento viene effettuato elettronicamente tramite carta, dopodiché il richiedente riceve una fattura elettronica, non essendo necessaria alcuna firma elettronica a tal fine.

È possibile ottenere certificati e/o informazioni dal registro delle imprese online tramite Recom online, un servizio in abbonamento accessibile 24 ore al giorno, previa conclusione di un contratto con il beneficiario.

Modalità per ottenere copie autentiche di documenti conservati nell'archivio:

Modalità per ottenere duplicati dei certificati attestanti la presentazione di autodichiarazioni per l'autorizzazione all'esercizio di un'attività:

Procedura di iscrizione

Come posso avviare la procedura di iscrizione (come si presenta una domanda al registro, come si autenticano i documenti, che tipo di documenti è necessario allegare)?

Di persona

La domanda di iscrizione o un altro tipo di domanda, corredata dei documenti necessari per l'iscrizione, deve essere presentata all'accoglienza o consegnata per posta o tramite corriere all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente per la sede legale/operativa del soggetto interessato. I soggetti elencati agli articoli da 79 a 81 della legge n. 265/2022 possono consegnare la domanda presso qualsiasi ufficio del registro delle imprese, di persona o tramite un mandatario.

La domanda di iscrizione di una persona giuridica nel registro delle imprese deve essere firmata dal relativo rappresentante legale o da un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, oppure da un avvocato, munito di procura, o da qualsiasi socio, azionista o membro del consiglio di amministrazione.

La domanda di iscrizione di una succursale di una persona giuridica situata in Romania o all'estero deve essere firmata dal rappresentante della persona giuridica che dirige direttamente l'attività della succursale, di persona o tramite un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, o da un avvocato, munito di procura.

La domanda di iscrizione in qualità di imprenditore individuale o in qualità di impresa individuale deve essere firmata dalla persona fisica che richiede l'iscrizione, rispettivamente, in qualità di imprenditore individuale o di titolare dell'impresa individuale, di persona o tramite un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, oppure da un avvocato, munito di procura.

La domanda di iscrizione di un'impresa familiare deve essere firmata dal rappresentante designato ai sensi dell'atto costitutivo o da un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, oppure da un avvocato, munito di procura.

I documenti presentati a sostegno della domanda di iscrizione devono essere redatti in lingua rumena.

I richiedenti o le persone iscritte nel registro delle imprese possono giustificare le domande di iscrizione con documenti redatti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo in cui risiedono; tali documenti devono essere accompagnati da traduzioni in rumeno effettuate da un traduttore autorizzato.

Su richiesta, possono essere pubblicati documenti tradotti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri dell'UE che siano stati presentati sotto forma di traduzione autorizzata.

I documenti tradotti in una lingua straniera devono presentare un'impaginazione a due colonne, con il testo in rumeno nella prima colonna e il testo in lingua straniera nella seconda colonna, oppure un'impaginazione sequenziale, con il testo in rumeno seguito dal testo in lingua straniera.

In caso di incoerenza tra i documenti e le informazioni pubblicati in rumeno e la traduzione pubblicata volontariamente, quest'ultima non può essere fatta valere nei confronti di terzi; i terzi possono tuttavia far valere la traduzione pubblicata volontariamente, a meno che l'impresa non dimostri che i terzi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria.

I documenti necessari a giustificare la domanda di iscrizione che si qualificano come atti pubblici devono essere presentati all'ufficio del registro delle imprese secondo le modalità previste dalla legge.

Online

La domanda di iscrizione e i documenti previsti dalla legge possono essere inviati per via elettronica, ossia tramite il portale dei servizi elettronici oppure via posta elettronica, apponendovi, allegandovi o collegandovi una firma elettronica qualificata.

Come vengono esaminate le domande presentate?

La domanda di iscrizione nel registro delle imprese viene esaminata dal conservatore del registro, alla luce dei documenti presentati, entro un giorno lavorativo dalla sua protocollazione.

Se la domanda di iscrizione e i relativi documenti giustificativi o, se del caso, il modulo standard dell'atto costitutivo risultano incompleti o non rispettano le disposizioni giuridiche in materia di stabilimento, costituzione, organizzazione e funzionamento delle imprese tenute all'iscrizione, oppure se il conservatore del registro ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni o documenti per poter esaminare la domanda, il conservatore stabilisce un termine per la rettifica o l'integrazione dei documenti non superiore a 15 giorni di calendario.

Il termine e i motivi del rinvio dell'esame della domanda vengono pubblicati sul portale dei servizi elettronici dell'ONRC e possono essere consultati anche dalle postazioni di lavoro allestite nei locali degli uffici del registro.

Il termine per l'esame della domanda di iscrizione e quello per il rilascio dei documenti previsti dalla legge vengono modificati di conseguenza.

Se il richiedente rettifica o integra la domanda di iscrizione prima della scadenza del termine stabilito dal conservatore del registro e chiede la modifica del termine per l'esame, la domanda viene esaminata il giorno successivo a quello della rettifica/integrazione.

Se il richiedente non si attiene agli obblighi definiti nel provvedimento di rinvio dell'esame, la domanda di iscrizione è respinta.

Se il richiedente rinuncia all'esame della domanda deferita agli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali o se la domanda di iscrizione viene respinta, gli eventuali diritti riscossi per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania verranno rimborsati.

Il soggetto interessato o un suo rappresentante possono chiedere che venga organizzata un'audizione pubblica ai fini dell'esame della domanda di iscrizione.

Effetti giuridici dell'iscrizione

Effetto delle iscrizioni su terzi ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

Le disposizioni nazionali illustrate di seguito affermano che soggetti terzi possono avvalersi delle informazioni e dei documenti contenuti nel registro delle imprese, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.

1. A norma dell'articolo 4, primo comma, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese è il servizio di interesse pubblico generale adibito all'iscrizione e alla pubblicità degli operatori economici che assumono la forma di imprenditori individuali, imprese individuali, imprese familiari, società, società europee, società cooperative, società cooperative europee, organizzazioni di credito cooperativo, gruppi di interesse economico e gruppi europei di interesse economico con sede legale in Romania, nonché all'iscrizione e alla pubblicità delle relative succursali e delle succursali delle suddette persone giuridiche la cui sede legale è situata all'estero.

Inoltre, a norma dell'articolo 43, primo comma, della legge n. 265/2022, le imprese di cui all'articolo 4, primo comma, sono tenute, nell'esercizio della loro attività o al termine della stessa, a richiedere l'iscrizione nel registro di riferimenti relativi ai documenti e agli atti soggetti all'obbligo giuridico di iscrizione.

La comunicazione delle informazioni conservate nel registro delle imprese e il rilascio di copie dei relativi documenti avvengono conformemente all'articolo 11 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese.

1. Il registro delle imprese è pubblico. L'ufficio del registro delle imprese, su richiesta e a spese del soggetto interessato e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, rilascia informazioni e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese in lingua rumena, nonché certificati che attestano l'iscrizione o la mancata iscrizione di determinati documenti o atti, copie semplici e/o autentiche di tutti i documenti, o di parti di essi, iscritti o presentati nel modulo trasmesso a sostegno della domanda di iscrizione.

2. Le richieste di informazioni e documenti devono essere presentate all'accettazione oppure inviate a mezzo posta, tramite corriere o per via elettronica, unitamente a una copia del documento di identità, tranne nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta con firma elettronica qualificata.

3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia i documenti di cui al punto 1 per via elettronica, ossia in formato elettronico, firmati utilizzando la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato, se del caso, oppure in formato cartaceo, presso la sede legale dell'ONRC o gli uffici del registro delle imprese, oppure a mezzo posta o tramite corriere.

4. Le copie sono debitamente autenticate. Le copie elettroniche sono autenticate mediante apposizione della firma elettronica. Su richiesta, possono essere rilasciate anche copie non autenticate.

5. Il pubblico può consultare copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui al punto 1 anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

6. I documenti trasmessi per via elettronica sono inoltre reperibili collegandosi allo sportello elettronico unico, come previsto dal decreto di urgenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi in Romania, approvato nella forma modificata e integrata dalla legge n. 68/2010, e successive modifiche.

7. Per la comunicazione di informazioni e il rilascio di documenti è previsto il pagamento di un diritto, istituito con provvedimento del ministro della Giustizia, che non può superare i costi amministrativi necessari per la fornitura delle informazioni o dei documenti in questione e che comprende i costi per lo sviluppo e il mantenimento del registro delle imprese.

8. Le informazioni e i documenti di cui al punto 1 sono forniti gratuitamente alle autorità e agli enti pubblici, nonché alle rappresentanze diplomatiche accreditate in Romania.

9. Le informazioni di cui al punto 1 sono fornite gratuitamente a persone giuridiche diverse da quelle elencate al punto 8 ove ciò sia espressamente previsto dalla legge.

10. L'ONRC e gli uffici del registro delle imprese rilasciano gratuitamente a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione informazioni specifiche conservate nel registro delle imprese, che possono essere utilizzate esclusivamente per informare il pubblico.

L'opponibilità dei documenti e degli atti dei soggetti che devono essere iscritti nel registro delle imprese è prevista dall'articolo 46 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese.

  1. L'iscrizione e i riferimenti possono essere fatti valere nei confronti di terzi a partire dalla data in cui sono stati iscritti nel registro delle imprese o pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Romania o nel BERC, secondo le modalità previste dalla legge.
  2. I soggetti tenuti a richiedere iscrizioni nel registro delle imprese non possono far valere nei confronti di terzi documenti o atti non iscritti, a meno che non siano in grado di dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza. I terzi possono tuttavia far sempre valere documenti o atti cui non sia stata data pubblicità, purché il fatto che non sia stata data loro pubblicità non ne renda nulli gli effetti.
  3. L'ONRC pubblica sul proprio sito internet, nonché sul portale dei servizi elettronici, e trasmette per la pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica e-Justice informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardanti la pubblicità e l'opponibilità nei confronti di terzi di documenti, atti e riferimenti relativi a persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Le società sono altresì tenute a rispettare le seguenti disposizioni speciali a tale riguardo, ossia gli articoli da 50 a 51 della legge n. 31/1990 sulle società, ripubblicata e successivamente modificata e integrata.

Articolo 50

1. I documenti o gli atti cui non sia stata data pubblicità a norma di legge non possono essere fatti valere nei confronti di terzi, a meno che la società non dimostri che questi ne erano a conoscenza.

2. Le operazioni effettuate dalla società entro il 16º giorno successivo alla data in cui è stata data loro pubblicità a norma di legge non possono essere fatte valere nei confronti di terzi che dimostrino di essere stati nell'impossibilità di venirne conoscenza.

Articolo 51

1. I terzi possono tuttavia far sempre valere documenti o atti cui non sia stata data pubblicità, purché il fatto che non sia stata data loro pubblicità non ne renda nulli gli effetti.

Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese comprende i seguenti registri:

  1. un registro per l'iscrizione delle società, delle società nazionali, delle imprese nazionali, delle imprese pubbliche, dei gruppi di interesse economico, delle società europee, dei gruppi europei di interesse economico e delle altre persone giuridiche espressamente previste dalla legge, la cui sede legale è situata in Romania, nonché delle relative succursali e, se del caso, delle succursali di persone giuridiche con sede legale all'estero;
  2. un registro per l'iscrizione delle società cooperative e delle società cooperative europee con sede legale in Romania, delle relative succursali e, se del caso, delle succursali di società cooperative o società cooperative europee con sede legale all'estero;
  3. un registro per l'iscrizione degli imprenditori individuali, delle imprese individuali e delle imprese familiari con sede legale e, se del caso, siti di lavoro in Romania.

2. A norma dell'articolo 5, primo comma, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata sulla base di un provvedimento del conservatore del registro che accoglie la domanda di iscrizione o, se del caso, di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un provvedimento esecutivo, secondo le modalità previste dalla legge. Qualora l'iscrizione sia disposta da un organo giurisdizionale, può essere effettuata anche sulla base dell'atto processuale recante il dispositivo della decisione dell'organo in questione.

3. Ai sensi dell'articolo 107, secondo comma, della legge n. 265/2022, la data di iscrizione nel registro delle imprese coincide con la data dell'effettiva annotazione nel registro.

4. Ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata entro 24 ore dalla data del provvedimento emesso dal conservatore.

5. A norma dell'articolo 6, primo comma, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese è tenuto dall'ONRC in forma informatizzata e l'iscrizione nel registro delle imprese e in altri registri tenuti dall'ONRC è effettuata per via elettronica.

Discrepanze tra le iscrizioni nel registro e la relativa pubblicazione

L'iscrizione e i riferimenti possono essere fatti valere nei confronti di terzi a partire dalla data in cui sono stati iscritti nel registro delle imprese o pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Romania o nel BERC, secondo le modalità previste dalla legge.

Le operazioni effettuate da una persona fisica o giuridica entro il 16º giorno successivo alla data della relativa iscrizione nel registro delle imprese non possono essere fatte valere nei confronti di terzi che dimostrino di essere stati nell'impossibilità di venirne conoscenza.

I soggetti tenuti a richiedere iscrizioni nel registro delle imprese non possono far valere nei confronti di terzi documenti o atti non iscritti, a meno che non siano in grado di dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza. I terzi possono tuttavia far sempre valere documenti o atti cui non sia stata data pubblicità, purché il fatto che non sia stata data loro pubblicità non ne renda nulli gli effetti.

I documenti di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 265/2022 sono trasmessi per via elettronica dall'ufficio del registro delle imprese alla Gazzetta ufficiale della Romania affinché si provveda alla loro pubblicazione entro tre giorni lavorativi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

In caso di incoerenza tra le informazioni iscritte nel registro delle imprese e quelle contenute nella documentazione allegata al fascicolo dell'impresa iscritta nel registro a norma dell'articolo 8 della legge n. 265/2022, le iscrizioni nel registro prevalgono nei confronti di terzi.

In caso di incoerenza tra i documenti e le informazioni pubblicati nel BERC o, se del caso, nella Gazzetta ufficiale della Romania e i documenti iscritti nel registro, questi ultimi prevalgono nei confronti di terzi.

Qualora l'incoerenza di cui sopra si verifichi per ragioni non imputabili all'impresa interessata, l'ufficio del registro delle imprese o, se del caso, l'impresa pubblica "Monitorul Oficial" rettificherà l'iscrizione nel registro, ripubblicando in particolare il testo corretto sotto forma di estratto a proprie spese, su richiesta dell'impresa.

Chi è responsabile della correttezza delle iscrizioni?

I documenti e gli atti previsti dalla legge sono iscritti nel registro delle imprese, ove previsto, su richiesta delle persone fisiche e/o giuridiche soggette all'obbligo di iscrizione, di altri eventuali soggetti interessati o d'ufficio.

Nell'esercizio della loro attività o al termine della stessa, le imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 265/2022 sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro di riferimenti relativi ai documenti e agli atti soggetti all'obbligo giuridico di iscrizione entro 15 giorni dalla data in cui i documenti sono stati redatti o in cui gli atti sono stati compiuti.

Iscrizioni nel registro possono essere effettuate anche su richiesta di soggetti interessati, nelle circostanze previste dalla legge, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza del documento o dell'atto soggetto a iscrizione.

I richiedenti e, se del caso, i relativi rappresentanti legali o mandatari rispondono giuridicamente della legalità, dell'autenticità e dell'esattezza dei dati contenuti nelle domande di iscrizione e nei documenti presentati a sostegno delle stesse.

A norma dell'articolo 5, primo comma, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata sulla base di un provvedimento del conservatore del registro che accoglie la domanda di iscrizione o, se del caso, di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un provvedimento esecutivo, secondo le modalità previste dalla legge. Qualora l'iscrizione sia disposta da un organo giurisdizionale, può essere effettuata anche sulla base dell'atto processuale recante il dispositivo della decisione dell'organo in questione.

A norma dell'articolo 107 della legge n. 265/2022, ove siano rispettate le disposizioni giuridiche in materia di stabilimento, costituzione, organizzazione e funzionamento delle imprese soggette all'obbligo di iscrizione, il conservatore del registro emette un provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione entro un giorno lavorativo dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio del registro delle imprese o, se del caso, dalla data in cui sono state espletate tutte le formalità e sono pervenuti tutti i documenti e le informazioni richiesti dal conservatore per la costituzione e l'iscrizione.

La data di iscrizione nel registro delle imprese coincide con la data dell'effettiva annotazione nel registro.

L'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata entro 24 ore dalla data del provvedimento emesso dal conservatore.

Le persone giuridiche acquisiscono personalità giuridica alla data dell'effettiva iscrizione nel registro delle imprese.

Il provvedimento del conservatore del registro ha efficacia esecutiva, salvo diversa disposizione giuridica, e può essere impugnato solamente presentando ricorso, senza che ciò ne sospenda tuttavia l'efficacia. Le procedure nel contesto delle quali vengono adottate le decisioni in merito alle iscrizioni nel registro delle imprese sono di competenza del personale degli uffici del registro annessi agli organi giurisdizionali.

Procedure in materia di protezione dei dati

Procedure concernenti i diritti dell'interessato in materia di pubblicazione e conservazione dei suoi dati personali

Nello svolgimento dei propri compiti, così come previsto dagli atti legislativi che disciplinano l'attività del registro delle imprese, l'ONRC e gli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali/gli uffici territoriali raccolgono e trattano dati e informazioni, anche personali, che sono oggetto dell'applicazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, l'ONRC ha posto in essere adeguate misure tecniche e organizzative con l'obiettivo di garantire il rispetto di tutte le disposizioni giuridiche in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

I dati personali di una persona fisica sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e non sono successivamente trattati in modo non compatibile con tali finalità (principio di limitazione della finalità).

I dati personali forniti dai richiedenti all'atto della compilazione/del deposito delle domande e all'atto della presentazione di atti/documenti a sostegno delle stesse sono trattati al fine di adempiere gli obblighi/i doveri/le funzioni principali propri del registro delle imprese.

Le informazioni iscritte nel registro centrale informatizzato delle imprese/sistema informativo integrato sono conservate a tempo indeterminato. Le domande di iscrizione (moduli) nel registro delle imprese, depositate ai fini dell'iscrizione dell'impresa o di relativi documenti e atti nel registro, nonché i documenti presentati a sostegno di tali domande sono archiviati nel fascicolo dell'impresa (in formato cartaceo ed elettronico).

La pubblicazione dei documenti emessi a seguito di iscrizioni nel registro delle imprese o redatti dal personale dello sportello di assistenza è conforme alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e tali dati si limitano a cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza dei soggetti interessati, salvo diversa disposizione giuridica.

Le informazioni relative ai dati personali di persone fisiche che agiscono nell'ambito di un determinato ruolo o detengono una posizione presso un'impresa iscritta nel registro che possono essere rese pubbliche sono cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza, tranne nel caso in cui il richiedente sia un soggetto che ha accesso ai dati personali a norma di legge.

Le copie semplici o autentiche dei documenti allegati al fascicolo dell'impresa iscritta nel registro che possono essere rilasciate ai richiedenti comprendono unicamente cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza delle persone figuranti in tali documenti, tranne nel caso in cui il richiedente sia un soggetto che ha accesso ai dati personali a norma di legge.

Lo scambio di informazioni con le autorità e gli enti pubblici nell'ambito di protocolli di cooperazione conclusi al fine di rispettare un esplicito obbligo giuridico deve essere conforme alle norme relative alla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

L'elenco delle autorità e degli enti pubblici con cui l'ONRC conclude protocolli di cooperazione è pubblicato sul suo sito internet.

Le informazioni fornite, le iscrizioni precedenti e i certificati rilasciati dall'ONRC e dagli uffici del registro delle imprese, nonché le copie semplici o autentiche dei documenti presentati a sostegno delle domande di iscrizione comprendono tutti i dati personali iscritti nel registro delle imprese, qualora tali dati siano trasmessi su richiesta degli interessati o di enti o autorità competenti conformemente a un obbligo giuridico, ai fini dell'adempimento di un obbligo giuridico o nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, in conformità dell'articolo 11, primo comma, della legge n. 265/2022, ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi altri enti pubblici, possono essere trasmessi solo i seguenti dati: cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza.

L'ONRC garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti di cui al regolamento (UE) n. 679/2016: diritto all'informazione e all'accesso nonché alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali; diritto alla limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione; diritto a non essere soggetti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione; diritto di proporre reclamo presso l'Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (garante nazionale del trattamento dei dati personali) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucarest).

I diritti di cui sopra, fatte salve le prescrizioni e le eccezioni di cui al regolamento (UE) n. 679/2016, possono essere esercitati inviando una richiesta scritta, debitamente datata e firmata, a mezzo posta, al seguente indirizzo: Bucarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, codice postale: 030837, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: datepersonale@onrc.ro.

Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento generale sulla protezione dei dati, in seno all'ente è stato nominato un responsabile della protezione dei dati personali, i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito internet nella sezione Dati personali.

Dati di contatto

I dati di contatto sono disponibili a questo indirizzo.

Link collegati

Sito internet ufficiale del registro delle imprese rumeno

Portale dei servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese rumeno

Ultimo aggiornamento: 04/10/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.