La presente sezione presenta un quadro d'insieme dell'Oficiul Național al Registrului Comerțului (registro delle imprese romeno), tenuto dal ministero della Giustizia.
Trova informazioni a seconda delle regioni
L'Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (Ufficio nazionale del registro delle imprese) è un ente pubblico dotato di personalità giuridica e posto sotto l'autorità del ministero della Giustizia. L'Ufficio è responsabile della tenuta, dell'organizzazione e della gestione del registro centrale informatizzato delle imprese.
Esistono poi diversi uffici del registro delle imprese facenti capo all'Ufficio nazionale del registro delle imprese, uno a Bucarest e uno in ciascuno dei 41 distretti rumeni, cui compete la tenuta, l'organizzazione e la gestione dei registri locali delle imprese.
In conformità alla legge n. 26/1990, il registro delle imprese contiene informazioni relative ai professionisti iscritti nel registro, ossia:
Nel registro delle imprese sono registrati i documenti, gli atti, i riferimenti e l'identità dei professionisti interessati, la cui iscrizione è obbligatoria per legge, nonché ogni altro atto o documento espressamente previsto dalla legge.
Sul sito internet del registro delle imprese sono disponibili:
1. documenti;
2. informazioni e servizi strutturati in sezioni e altri servizi;
3. informazioni relative all'Ufficio nazionale del registro delle imprese e agli uffici del registro delle imprese presso i tribunali;
4. varie informazioni di interesse pubblico – accesso gratuito;
5. moduli utilizzati all'interno dell'ente;
6. formalità per l'iscrizione nel registro delle imprese per ogni categoria di professionisti e operazioni;
7. statistiche relative alle operazioni registrate.
I servizi online del registro delle imprese sono disponibili sul portale dei servizi online, realizzato grazie ai programmi operativi settoriali "Migliorare la competitività economica" e "Investimenti per il tuo futuro!" nell'ambito del progetto "Servizi online (e-government) forniti alle imprese dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese mediante un portale specifico".
Sul portale di servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese sono disponibili i seguenti servizi online:
Il servizio Recom online fornisce accesso alle seguenti informazioni sui professionisti:
Le informazioni del registro delle imprese sono accessibili online sul portale dei servizi online dedicato dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese. L'accesso alle informazioni è gratuito, previa registrazione obbligatoria dell'utente (con creazione di un nome utente e una password).
Le informazioni pubblicate sul portale dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese sono strutturate in base ai servizi forniti. Alcune informazioni sono consultabili a titolo gratuito, altre a pagamento, in linea con la normativa in vigore.
Le informazioni disponibili includono:
Tutte le altre sezioni del sito Internet sono accessibili gratuitamente, 24 ore su 24.
È possibile eseguire una ricerca all'interno dei contenuti gratuiti di Recom online in base ai criteri seguenti:
Le informazioni generali per le persone interessate offerte a titolo gratuito dal servizio online Recom includono:
Storia del registro delle imprese rumeno
Il registro delle imprese è stato istituito nel 1990 conformemente alla legge n. 26/1990 sul registro delle imprese.
Nella seconda metà del 2011 è stato creato un portale dedicato per fornire nuovi servizi online alle imprese e a tutti gli interessati.
Obiettivi dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese:
Il registro delle imprese rumeno è stato istituito ed è disciplinato dalla legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata. L'autorizzazione per la costituzione di soggetti sottoposti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, per la gestione e l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché per la registrazione di qualsiasi modifica dei documenti costitutivi o di altri aspetti espressamente previsti, è rilasciata in conformità alla legge n. 26/1990, al decreto di urgenza del governo n. 116/2009, alla legge n. 359/2004 e alle norme di attuazione per la tenuta dei registri delle imprese, la registrazione delle operazioni e la comunicazione di informazioni, approvate dal decreto n. 2594/C/2008 del ministro della Giustizia. Gli aspetti specifici di ciascun tipo di attività soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese sono regolamentati da specifici atti legislativi, tra cui i principali sono: la legge n. 31/1990 sulle società, la legge n. 1/2005 sull'organizzazione e il funzionamento delle cooperative, la legge n. 566/2004 sulle cooperative agricole, il decreto di urgenza del governo n. 44/2008 sull'esercizio di attività commerciali da parte di imprese commerciali individuali, imprese individuali e imprese familiari e la legge n. 161/2003 relativa a talune misure volte a garantire la trasparenza nell'esercizio di uffici pubblici, funzioni pubbliche o attività economiche e a prevenire e sanzionare la corruzione.
Le disposizioni nazionali in base alle quali i terzi possono avvalersi delle informazioni e dei documenti contenuti nel registro delle imprese, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) n. 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.
1) Il registro delle imprese è pubblico.
2) L'Ufficio nazionale del registro delle imprese è tenuto a fornire, a spese della persona che presenta la richiesta, informazioni, estratti del registro e certificati relativi ai dati iscritti nel registro delle imprese, nonché certificati che attestano la registrazione di determinati documenti o atti, copie e copie autenticate delle iscrizioni nel registro e dei documenti presentati, dietro pagamento di una quota.
3) I documenti di cui al comma 2 possono essere chiesti e trasmessi per posta.
4) I documenti di cui al comma 2, in formato elettronico, con inclusa o allegata una firma elettronica estesa, possono essere richiesti e rilasciati con mezzi elettronici attraverso il portale di servizi online dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese. È altresì possibile farne richiesta mediante lo sportello elettronico unico, conformemente al decreto di urgenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi in Romania, modificato dalla legge n. 68/2010.
5) Le spese per il rilascio di copie e/o informazioni, indipendentemente dalla modalità di consegna, non superano mai i costi amministrativi comportati dal rilascio.
Art. 41
1) Le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 4 sono consultabili a spese del richiedente anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.
2) I costi da sostenere per il rilascio di copie e/o informazioni estratte dal registro delle imprese attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese non sono mai superiori ai costi amministrativi comportati dal rilascio.
L'opponibilità dei documenti e degli atti delle persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese è prevista dall'articolo 5 della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata:
1) La registrazione e i riferimenti possono essere fatte valere nei confronti di terzi a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania, o in un'altra pubblicazione prevista dalla legge.
2) Le persone soggette all'obbligo di chiedere iscrizioni nel registro delle imprese non possono fare valere nei confronti di terzi documenti o atti non registrati, a meno che non siano in grado di dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza.
3) L'Ufficio nazionale del registro delle imprese pubblica sul proprio sito Internet, nonché sul portale dei servizi online, e trasmette per la pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica E-justice informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardanti la pubblicità e l'opponibilità nei confronti di terzi di documenti, atti e riferimenti relativi a persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
Le imprese sono altresì tenute a rispettare altre disposizioni speciali a tale riguardo, specificatamente gli articoli da 50-53 della legge n. 31/1990 sulle società, ripubblicata e modificata.
Articolo 50
1) I documenti o gli atti che non sono stati resi pubblici a norma di legge non possono essere fatti valere nei confronti di terzi, a meno che la società non dimostri che questi ne erano a conoscenza.
2) Le operazioni effettuate da una società prima del sedicesimo giorno dalla pubblicazione nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania della relazione del giudice dell'udienza (oggi è competente a decidere sulle domande il direttore generale dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/la persona designata da questi, conformemente al decreto di urgenza del governo n. 116/2009 modificato) non sono opponibili nei confronti di terzi, laddove questi riescano a dimostrare che non ne erano a conoscenza.
Articolo 51
I terzi possono tuttavia avvalersi di documenti o atti che non sono stati resi pubblici purché il fatto che non siano stati resi pubblici non ne renda nulli gli effetti.
Articolo 52
1) In caso di incoerenze tra il testo presentato all'Ufficio nazionale del registro delle imprese e il testo pubblicato nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania o sui giornali, la società non può far valere il testo pubblicato contro terzi. I terzi possono far valere il testo pubblicato nei confronti della società, ad eccezione dei casi in cui la società dimostri che i terzi erano a conoscenza del testo depositato presso l'Ufficio nazionale del registro delle imprese.
L'articolo 12, comma 1, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata, recita quanto segue:
1) Il registro delle imprese è composto da un registro per l'iscrizione di persone giuridiche che sono società commerciali, società nazionali o imprese nazionali, imprese pubbliche, gruppi di interesse economico, organizzazioni cooperative, società europee, gruppi europei di interesse economico o altre persone giuridiche espressamente previste dalla legge con sede principale o secondaria in Romania, da un registro per l'iscrizione di persone giuridiche che sono società cooperative o società cooperative europee con sede principale o secondaria in Romania e di un registro per l'iscrizione delle imprese commerciali individuali, delle imprese individuali e delle imprese familiari con sede professionale o secondaria in Romania. I registri sono tenuti in un sistema informatizzato.
Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata modificata, "le iscrizioni nel registro delle imprese sono registrate elettronicamente sia presso gli uffici del registro delle imprese presso i tribunali che nel registro centrale informatizzato".
Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Sito internet ufficiale del registro delle imprese rumeno
Portale dei servizi online dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese rumeno
DECRETO DI URGENZA DEL GOVERNO N. 116/2009 (255 Kb)
NORME DI ATTUAZIONE, del 10 ottobre 2008, sulla tenuta dei registri delle imprese (1034 Kb)
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