I registri delle imprese nei paesi dell'UE

Grecia

Contenuto fornito da
Grecia

Contesto dell'istituzione del registro nazionale

Quando è stato istituito?

Il registro generale delle imprese (Geniko Emporiko Mitroo – G.E.MI.) è stato istituito con la legge 3419/2005 ed è divenuto operativo il 4 aprile 2011. La legge 3419/2005 è stata successivamente abrogata e sostituita dalla recente legge 4919/2022.

Quando è stato digitalizzato?

Il registro è stato istituito come registro elettronico digitale e conserva tutti i documenti e i dati presentati dalle imprese in formato digitale.

Qual è la legislazione attualmente applicabile?

Il registro generale delle imprese è disciplinato dalla legge 4919/2022, la quale è suddivisa in due parti: la parte A (articoli da 1 a 14), che contiene le disposizioni relative alla costituzione di società di qualsiasi forma giuridica in Grecia; la parte B (articoli da 15 a 59), che stabilisce i documenti e i dati che le società di qualunque forma giuridica, le succursali nell'UE e nei paesi terzi devono presentare, e disciplina le questioni relative all'accesso, al rilascio di documenti e dati, alle sanzioni pertinenti ecc.

Quali informazioni fornisce il registro delle imprese?

Il registro contiene i documenti e i dati pubblicati delle società a responsabilità limitata e delle imprese individuali, delle succursali nei paesi dell'UE e dei paesi terzi. La pubblicità è disciplinata dalla pertinente legislazione sulle società e dalla direttiva (UE) 2017/1132. Il sito web del registro generale delle imprese funge da "Gazzetta ufficiale nazionale per la pubblicità delle informazioni commerciali delle imprese". Le persone fisiche o giuridiche, o loro associazioni, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 4919/22, sono tenute ad iscriversi nel registro generale delle imprese.

Nel sito web del registro si possono trovare le informazioni pubblicate dai seguenti tipi di imprese:

a) società per azioni (anonymes etaireies — A.E.), di cui alla legge 4548/2018 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 104);

b) società a responsabilità limitata (etaireies periorismenis efthynis – EPE), di cui alla legge 3190/1955 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 91);

c) società di capitali private (Idiotikes kefalaiouchikes etaireies – IKE), di cui alla legge 4072/2012 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 86);

d) società in nome collettivo (omorrythmes etaireies) o società in accomandita semplice (eterrorythmes etaireies) (ordinarie o con capitale sociale), di cui alla legge 4072/2012;

e) cooperative di diritto civile (astikoi synetairismoi), di cui alla legge 1667/1986 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 196), che comprendono le società di mutua assicurazione, le cooperative di credito, le cooperative edilizie e le comunità energetiche;

f) società cooperative sociali (koinonikes synetairistikes Epicheiriseis) e cooperative di lavoratori dipendenti (synetairismoi ergazomenon), di cui alla legge 4430/2016 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 205);

g) cooperative sociali a responsabilità limitata (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), di cui all'articolo 12 della legge 2716/1999 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96);

h) società di diritto civile di interesse economico (astikes etaireies me Oikonomikou Skopou), di cui all'articolo 784 del codice civile e all'articolo 270 della legge 4072/2012;

i) gruppi europei di interesse economico, di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio (rettifica riguardante la lingua greca GU L 247 del 14.9.1985, pag. 21), e che hanno sede in Grecia;

j) le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio che hanno sede legale in Grecia;

k) le società cooperative europee, di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio che hanno sede legale in Grecia;

l) le succursali o le agenzie di società straniere stabilite in Grecia sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni e aventi la sede centrale in uno Stato membro dell'UE;

m) le succursali o le agenzie di società straniere stabilite in Grecia con sede legale in un paese terzo e la cui forma giuridica è analoga a quella delle società straniere di cui alla lettera l);

n) succursali o agenzie di società che conducono operazioni commerciali in Grecia a nome di persone fisiche o giuridiche o loro associazioni il cui centro di attività principale o la sede è all'estero e che non rientrano nelle lettere l) o m);

o) consorzi, di cui all'articolo 293 della legge 4072/2012; p) imprese individuali a scopo di lucro stabilite in Grecia e che: i) eseguono regolarmente operazioni commerciali in nome proprio; o ii) distribuiscono beni o servizi o agiscono in qualità di agenti per la loro distribuzione, con un rischio commerciale, tramite infrastrutture organizzate o tramite l'impiego di terzi.

Chi ha il diritto di accedere al registro?

1. I documenti e i dati presentati da una società o da una succursale ai fini della costituzione di una società, l'iscrizione di una succursale o altre informazioni sono conservati nel registro in un formato elettronico consultabile o come dati strutturati.

2. Chiunque sia interessato può ricevere, esclusivamente in formato elettronico, certificati, copie o estratti di documenti e dati provenienti dai fascicoli di coloro che sono tenuti ad iscriversi al registro, dietro presentazione, esclusivamente in formato elettronico, di una domanda presso il servizio competente del registro, conformemente all'articolo 11 della legge n. 2690/1999 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 45). I certificati, le copie o gli estratti suddetti sono rilasciati esclusivamente in formato elettronico. Analogamente, chiunque sia interessato può chiedere copie, estratti o certificati dei documenti e dei dati conservati nel fascicolo e non pubblicati nel sito web del registro. Il registro non è obbligato a rilasciare copie di documenti e dati provenienti dai fascicoli di coloro che sono tenuti a iscriversi se tali documenti e dati sono stati presentati in formato cartaceo prima del 31 dicembre 2006.

Quali informazioni sono iscritte nel registro delle imprese greco?

Quali tipi di dati sono conservati (soggetti iscritti nel registro pubblico, informazioni sulle procedure di insolvenza, bilanci...)?

I documenti e i dati pubblicati e che possono essere divulgati a terzi interessati sono come minimo quelli elencati di seguito.

1. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro relativamente alle società con sede in Grecia di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c) e), f), g), i), j) e k), della legge 4919/22:

a) l'atto costitutivo, lo statuto e, se del caso, la decisione di approvazione della direzione;

b) le modifiche e il testo consolidato integrale dello statuto;

c) la nomina, la cessazione delle funzioni e le generalità, di cui all'articolo 33, comma 2, delle persone che, sia in quanto organo costituito a norma di legge sia in quanto membri di tale organo:

i) sono autorizzate a rappresentare la società nei rapporti con terzi (nel caso in cui si tratti di diverse persone dev'essere specificato se queste persone possano agire da sole o siano tenute ad agire congiuntamente);

ii) rappresentano la società dinanzi a un giudice; e

iii) partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;

d) almeno una volta all'anno, l'importo del capitale sottoscritto, nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto menzioni un capitale autorizzato, a meno che un aumento del capitale sottoscritto non comporti una modifica dello statuto;

e) i documenti contabili per ciascun esercizio che sono obbligatori a norma della direttiva del Consiglio 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, della direttiva 91/674/CEE relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione e della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

f) qualsiasi cambiamento di sede della società;

g) la messa in liquidazione e la ripresa delle attività della società;

h) la sentenza che dichiara la nullità della società;

i) la nomina e i dati dei liquidatori, conformemente all'articolo 33, commi 2 e 3;

j) i bilanci all'apertura e alla chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro;

k) il numero delle azioni dei soci e i dati completi di tali soci.

2. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro relativamente alle imprese individuali con sede in Grecia di cui all'articolo 16, comma 1, lettere d), h) e o), della legge 4919/22:

a) l'atto costitutivo e le relative modifiche, in forma consolidata;

b) l'oggetto;

c) la ragione sociale e la denominazione abbreviata;

d) l'indirizzo completo della sede centrale;

e) le generalità dei soci, conformemente all'articolo 33, commi 2 e 3, la nomina di un amministratore delegato e la portata dei suoi poteri. Se le persone di cui al primo comma sono persone giuridiche, i dati pubblicati sono, se del caso, il numero di registro, i principali dati identificativi, quali la ragione sociale, la forma giuridica e la sede, nonché le generalità della persona fisica che rappresenta le persone giuridiche;

f) il ritiro o l'esclusione di un socio;

g) qualsiasi modifica delle quote di partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della società;

h) la messa in liquidazione e la ripresa delle attività della società;

i) la sentenza che dichiara la nullità della società;

j) la nomina e le generalità dei liquidatori, conformemente all'articolo 33, commi 2 e 3;

k) i bilanci annuali, se si verificano le circostanze di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 4308/2014 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 251) sull'applicazione dei principi contabili greci;

l) i bilanci all'apertura e alla chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro.

3. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro relativamente alle succursali con sede nell'UE di cui all'articolo 16, comma 1, lettere l) e n), della legge 4919/22:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, se contenuti in atti separati e le relative modifiche;

b) un attestato del registro in cui la società è iscritta (certificato di onorabilità rilasciato dall'autorità competente o dal registro delle imprese del paese di origine);

c) l'indirizzo postale della succursale;

d) le attività della succursale;

e) il registro in cui è stato aperto il fascicolo di cui all'articolo 21, comma 2, per la società, e l'identificativo unico europeo (EUID);

f) la denominazione e la forma giuridica della società e la denominazione della succursale se diversa da quella della società;

g) la nomina, la cessazione delle funzioni e le generalità, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 3, delle persone che hanno il potere di rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio in quanto:

i) organi societari costituiti a norma di legge o membri di tali organi, conformemente agli obblighi di pubblicità della società di cui all'articolo 14, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario;

ii) rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;

h) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori, le loro generalità e i loro poteri e la chiusura della liquidazione conformemente alla pubblicità fatta dalla società a norma dell'articolo 35, lettere h), j) e k), la procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;

i) i documenti contabili (bilanci) della società redatti, controllati e pubblicati conformemente al diritto dello Stato membro cui la società è soggetta, in conformità della direttiva 2013/34/UE e della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

j) la chiusura della succursale.

3. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro generale delle imprese relativamente alle succursali con sede nell'UE di cui all'articolo 16, comma 1, lettere m) e n), della legge 4919/22:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, se contenuti in atti separati e le relative modifiche;

b) l'indirizzo postale della succursale;

c) le attività della succursale;

d) la legislazione dello Stato cui è soggetta la società;

e) il numero di iscrizione della società in qualsiasi registro la cui tenuta sia prevista dalla legislazione dello Stato membro cui la società è soggetta;

f) la forma giuridica della società, il suo centro di attività principale e il suo oggetto sociale e, almeno una volta all'anno, l'importo del capitale sottoscritto, se tali dati non figurano nell'atto costitutivo o nello statuto;

g) la denominazione della società e la denominazione della succursale se diversa da quella della società;

h) la nomina, la cessazione delle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio:

i) in quanto organi societari costituiti a norma di legge o membri di tali organi;

ii) in quanto rappresentanti stabili della società relativamente all'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri e se possono esercitarli da sole;

i) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori, le loro generalità e i loro poteri e la chiusura della liquidazione conformemente alla pubblicità fatta dalla società a norma dell'articolo 35, lettere h), j) e k), la procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;

j) i documenti contabili della società, quali i bilanci, redatti, controllati e pubblicati conformemente al diritto dello Stato membro cui è soggetta la società. Nel caso in cui il diritto dello Stato membro non preveda la redazione di documenti contabili in modo equivalente al diritto greco e al diritto dell'UE, devono essere presentati i documenti contabili, quali i bilanci, relativi alle attività della succursale;

k) la chiusura della succursale.

Quali documenti sono presentati/conservati (fascicoli, collezioni di documenti, statuto, verbali delle assemblee generali ecc.)?

Devono essere presentati i documenti seguenti:

  • bilanci in formato ESEF
  • bilanci in formato XBRL e xHTML
  • verbali delle assemblee generali o delle riunioni dei soci o del socio unico in formato PDF
  • verbali del consiglio di amministrazione o degli amministratori delegati e/o dei dirigenti in formato PDF
  • dichiarazioni elettroniche dei rappresentanti legali senza versione cartacea
  • piani di trasformazione nazionali o transfrontalieri delle società (fusioni, scissioni e trasformazioni)
  • relazioni di esperti (revisori legali) a tutti gli effetti giuridici

Come si effettua una ricerca (e quali sono i criteri di ricerca disponibili)?

Di persona

I documenti, i dati e le generalità sono conservati in formato digitale e pertanto non è necessario presentarsi di persona presso i servizi del registro.

Sul sito web del registro

Sul sito web del registro generale delle imprese è possibile cercare qualsiasi informazione commerciale divulgata.

Quali sono i criteri di ricerca disponibili?

È possibile effettuare una ricerca utilizzando solo una delle seguenti informazioni relative alla società:

  • il codice fiscale (ΑFΜ - abbreviazione greca) o
  • il numero del registro generale delle imprese (Γ.Ε.ΜI.) o
  • la ragione sociale della società
  • o la denominazione abbreviata

Come si possono ottenere i documenti?

Sono gratuiti?

Le seguenti informazioni relative alla società sono disponibili gratuitamente sul sito web del registro e tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS):

a) la ragione sociale, la denominazione o le denominazioni abbreviate e la forma giuridica della società;

b) la sede legale e lo Stato membro di iscrizione;

c) il numero di registro e l'identificativo unico europeo (EUID);

d) i dettagli del sito web, lo status della società, ossia se è attiva, se ha sospeso le iscrizioni, se è sciolta, se è in liquidazione, è stata cancellata dal registro o ha cessato l'attività;

e) l'oggetto sociale;

f) le generalità degli amministratori;

g) i dati relativi alle sue succursali negli Stati membri dell'UE.

Chiunque sia interessato può inoltre consultare gratuitamente, scaricare, archiviare elettronicamente sui propri dispositivi e stampare o comunque riprodurre qualsiasi atto, informazione o avviso pubblicato nel sito web del registro per la consultazione pubblica, sia dai servizi del registro sia automaticamente dagli incaricati a tal fine.

A pagamento?

Chiunque sia interessato può ottenere dal registro copie certificate, estratti e certificati dietro pagamento di una tassa per ciascun documento, dato, copia, estratto o certificato.

Come si ottiene un estratto del registro, una copia certificata o una trascrizione di documenti?

Nel caso in cui una persona interessata intenda ottenere certificati ufficiali (autentici), copie o estratti di documenti o dati registrati nel fascicolo della società presente nel registro può iscriversi gratuitamente al servizio delle relazioni con l'esterno del registro generale delle imprese.

È possibile iscriversi tramite i seguenti collegamenti ipertestuali:

A) come persona fisica https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

B) come persona giuridica https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Per ottenere certificati ufficiali o copie di documenti e generalità, occorre corrispondere una tassa pari a 5,00 EUR mediante domanda elettronica pertinente, come indicato sopra. I certificati o le copie dei documenti o dei dati pertinenti sono consegnati in due modi: in modo digitale mediante l'applicazione per le relazioni con l'esterno del registro o per posta all'indirizzo del destinatario in qualunque parte del mondo.

Procedura di registrazione

Come si avvia la procedura di registrazione (come presentare le domande al registro, la certificazione dei documenti, il tipo di documenti da allegare)?

Di persona

La procedura di registrazione di documenti o dati al registro si svolge a distanza e interamente per via elettronica. Pertanto non è possibile presentarsi di persona.

Per via elettronica

La procedura di presentazione dei documenti e dei dati è effettuata interamente per via elettronica.

Ciascun soggetto è certificato nel sistema del registro per la presentazione di documenti e dati. Il soggetto (il suo rappresentante legale o autorizzato) accede al sistema informativo del registro e seleziona la domanda elettronica appropriata. Ogni domanda è standardizzata e indica (elenca) una serie di documenti e dati da presentare.

Come sono presentate le domande riviste?

Le domande di iscrizione rientrano in due categorie generali:

Α) domande soggette al controllo di legittimità, e

B) domande soggette al controllo della completezza.

Le domande soggette al controllo di legittimità sono inoltrate a un funzionario competente dei servizi del registro, che controlla la legittimità del documento presentato e, se non vi sono ostacoli, approva e registra la domanda. Il sistema registra il documento, crea un'unica iscrizione, emette un codice di registrazione e produce automaticamente un modello di avviso standardizzato.

Le domande soggette a controllo di legittimità sono registrate automaticamente nel registro, senza intervento umano, immediatamente dopo la loro presentazione. Il sistema informativo effettua una serie di controlli per verificare la completezza del documento conformemente alla legge.

Effetti giuridici della registrazione

Effetti delle iscrizioni sui terzi a norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

Le persone giuridiche di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 4919/22, nei casi diversi da quelli previsti alle lettere l), m), n) e p), sono tenute a registrare e pubblicare nel registro fatti giuridici, dichiarazioni, documenti e altre informazioni affinché si producano i seguenti effetti giuridici:

a) acquisizione della personalità giuridica se la costituzione è in corso;

b) modifiche dello statuto;

c) completamento di fusioni, scissioni o trasformazioni;

d) scioglimento dopo la decisione degli azionisti o l'emissione del pertinente atto amministrativo;

e) la ripresa delle attività, se in liquidazione, e nei casi in cui la procedura fallimentare sia sospesa a seguito dell'adempimento dei crediti, del discarico o in qualsiasi altro caso in cui sia prevista la ripresa delle attività di una persona giuridica;

f) la perdita della personalità giuridica a seguito della cancellazione dal registro;

g) la reiscrizione nel registro e l'apertura di nuove procedure di liquidazione a norma dell'articolo 28, comma 4.

Le persone fisiche o giuridiche o loro associazioni di cui all'articolo 16 della legge 4919/22 non possono far valere, nei confronti di terzi, documenti e dati per i quali non sono state espletate le formalità di pubblicità di cui all'articolo 17, a meno che non dimostrino che detti terzi erano a conoscenza di tali documenti e dati.

Discordanze tra l'iscrizione nel registro e la relativa pubblicazione

Se il testo pubblicato non corrisponde al documento o ai dati archiviati nel registro, le persone di cui all'articolo 16, commi da 1 a 4, non possono farli valere nei confronti di terzi. I terzi possono far valere i dati pubblicati, a meno che le suddette persone non dimostrino che i terzi in questione erano stati informati circa il testo registrato nel registro.

Conformemente a quanto precede, i terzi possono far valere documenti o dati per i quali le formalità di pubblicità non sono ancora state espletate, a meno che la mancanza di pubblicità non li renda nulli.

In caso di discordanza tra la data di deposito e la data di pubblicità, si considera quest'ultima come data di deposito ai fini dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e dei mezzi di ricorso.

Chi è responsabile dell'esattezza delle registrazioni?

Il servizio di registrazione competente è responsabile dell'esattezza delle registrazioni. In particolare, a norma dell'articolo 20 della legge 4919/22, il servizio di registrazione competente è responsabile per quanto segue:

a) l'iscrizione nel registro di coloro che sono tenuti a iscriversi a norma dell'articolo 16;

b) la presentazione di documenti e la pubblicità relative a coloro che sono tenuti a iscriversi;

c) il ricevimento, l'iscrizione, se non è effettuata per via elettronica, il controllo della completezza e, se necessario, della legittimità delle domande pertinenti, dei documenti allegati, delle informazioni o delle dichiarazioni, come pure la verifica delle domande di approvazione della ragione sociale e del nome abbreviato e la prenotazione di tali ragioni sociali, a norma dell'articolo 55, comma 3;

d) la risposta alle domande poste tramite il BRIS riguardanti i documenti e le informazioni di cui agli articoli 33, 35 e 39;

e) il rilascio di certificati, copie ed estratti, conformemente all'articolo 46, comma 3;

f) l'esecuzione di controlli a campione sulla costituzione di società tramite il servizio di sportello unico elettronico (e-YMS) e sulla presentazione automatica di documenti al registro, effettuata a norma dell'articolo 26, comma 4.

Procedure relative alla protezione dei dati

Procedure relative ai diritti dell'interessato per quanto riguarda la pubblicità e la conservazione dei dati personali

Se il registro tratta dati personali, il servizio per il sostegno e lo sviluppo dei sistemi di informazione per il registro generale delle imprese (G.E.MI.) e lo sportello unico dell'Unione delle camere di commercio greche sono titolari del trattamento dei dati, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e della legge 4624/2019 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 137), in combinato disposto con l'articolo 47 della legge 4623/2019 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 134), relativa ai dati del settore pubblico.

Recapiti

Ministero dello Sviluppo e degli investimenti

Segretariato generale per il Commercio

Direzione generale del Commercio interno e della tutela dei consumatori

Indirizzo della società:

Pl. Kaningos, 10181 ATENE

e-mail: companylaw@mindev.gov.gr

Indirizzi web utili

Pubblicazione elettronica del registro generale delle imprese (G.E.MI)

Iscrizione dei cittadini ai servizi online del registro generale delle imprese (G.E.MI.)

Iscrizione delle imprese al registro generale delle imprese (G.E.MI.)

Controllo dell'autenticità dei certificati e delle copie emesse dal registro generale delle imprese (G.E.MI.)

Legislazione relativa al registro generale delle imprese (G.E.MI.)

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.